Art. 656, 562, 963 CC; Arts. 16 and 18 of the land-register regulations; legatee’s application for registration of real estate: a legatee is not owner and may request registration only with the written authorization of the heirs burdened by the legacy. The heirs may validly issue such authorization only after the property has first been transferred to them in the land register. A testamentary attribution of specific assets to a person who is not an heir does not become a division rule under Art. 608(3) CC; that presumption applies only to heirs. The court will not examine a newly invoked executor role not raised in the cantonal proceedings.
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. 76. Sentenza. as äicembre 19S0 della 2 a aeziont civUe nella causa S. contro 'l'icino. TI legatario di un fondo deve allegare l'autorizzazione scritta degli eredi gravati all' istanza per l'iscrizione deI diritto di propriet8. nel registro fondiario. Gli eredi possono validamente rilasciargli tma siffatta autorizzazione solo dopo. ehe)! trapasso deI fondo legato da! defunto cl essi fu eseguito. Art. 656 e 963 ce, 16 cp. 4 e 18reg. reg. fond. A. -L' 11 febbraio 1929 decedeva a Zurigo il dott. Ge- remia S., oriundo di R. (Cantone Ticino), lasciando un testamento pubblicato dal Tribunale distrettuale di Zurigo, il cui tenore era il seguente : (I Zurigo, 20 marzo 1926. Col presente scritto costituiseo io il mio testamento 010- grafo, 0 atto di mia ultima volonta. Lascio franchi .,. ai miei nipoti figli deI fu mio fratello Carlo S. (Franeesco, Giacomo, Angelo, Carmela). Lascio franchi .. , ai figli della Iu mia sorella Caterina M.-S. (Giacomo, Alberto, Mario e Mariannina), in P. Lascio franehi .. ' a Ada. von G. nata M. in Brema. Laseio franehi ... ad Agnese S., nata. B., Weimar (Turingia) . Lascio franchi diooimila (10 1 OO fchi.) alla Chiesa di R., ooll'obbligo di celebrare ogni anno il mio anniversario semplice. Di queste legato verra data comunicazione alla . Spett. Curia Ticinese in Lugano. Lascio franchi cinquemila (5000 fchi.) all'opera dei futuro Ospedale distrettuale di Locarno. Lascio i miei beni stabili (case, stalle, 000.) nei Comuni di R. e di I. al nipote Giacomo S. in R. Quale esecutore deI mio testamento nomino la Spett. Banca Credito Svizzero in Zurigo, colla facolta di subdele- gare il sig. avv. S. F. in Locarno, come persona che conosce bene la mia famiglia. Registersacben. N0 76. 48l Lascio tutto iI reste della mia sostanza in danaro (eapi- tali,titoli) al sanatorio olandese per i tubercolosi in Davos. firm. Dott. G. s. In base ad una eopia deI testamento e ad un estrattto deI verbale di pubblicazione, l'avv. S. F. chiese all'Ufficio dei registri di Locarno la voltura per suceessione al nome delI' erede istituito Giacomo S. dei beni stabili gia di proprieta dei defunto dott. S. in territorio di R. e diI. L'Ufficio dei registri respinse la riehiesta ritenendo ehe Giacomo S. avesse veste non d'erede istituito, ma di legatario e che quindi la mutazione al suo norne dovesse essere preceduta dal trapasso dei fondi dal defunto agli eredi e potesse essere chiesta solo col consenso seritto di costoro. In seguito a ricorso, questa decisione Iu, con decreto 3 Iuglio 1930, comermata per gli stessi motivi dal Dipar- mento di Giustizia deI Cantone Ticino il quale giudico inoltre non potersi ravvisare nell'estratto deI protocollo deI Tribunale distrettuale di Zurigo concernente la pubblicazione deI testamento il certifieato creditario richiesto dall'art. 18 dei regola.mento par il registro fon- diario, difettando esso di un'attestazione esplicita relativa agli eredi. B. -Il 18 luglio 1930, Giacomo S. istava di nuovo I,er l'iscrizione al proprio norne dei fondi sopra menzionati aJIegando aHa richiesta un certificato del giudice per la giurisdizione non contenziosa deI Tribunale distr '!ttualf:' di Zurigo, tradotto come segue : Gertificato. Nell'eredita deI defunto vedovo dott. Geremia H., d cesso 1'11 febbraio 1929 e gia domiciliato aZurigo, Beetho- venstrasse 11, nato l'll novembre 1854, da B., Ticino, la competente autorita certifica ehe, come risulta, dai do- c"Qmenti, gli eredi legittimi deI defunto sono :
Verwaltungs-und Disziplinarreehtspflege.
Mario M. Caterina M. nata S. 8. Marianna M. . Si eertifica inoltre ehe i sunnominati eredi legittimi partecipano all'eredita in unione eon terzi eome alle disposizioni di ultima volonta pubblieate davanti quest'au- torita e ehe gli eredi nominati sotto N. 2-8 hanno ineari- cato il Dr. E. BosShart, notaio in Zurigo, Sehützengasse 21. Zurigo, 9 aprile 1929. Tribunale distrettuale di Zurigo. Anche questa volta l'Uffieio dei registri di Loearno respinse l'istanza ed il rifiuto fu dal Dipartimento di Giustizia deI Cantone Tieino, adito quale Autorita di Vigi- lanza, confermato eon deereto 25 settembre 1930 pel mo- tivo ehe essendo il rieeorrente legatario e non erede, la domanda maneava deI requisito costituito dal consenso Beritto degli eredi gravati. Data l'insuffieienza deI eerti- ficato prodotto, il quale enumerava. gli eredi legittimi, ma non gli istituiti, la mutazione non avrebbe deI reste potuto essere eseguita anche se la qualitad'erede fosse stata rieonOBeiuta all'istante. O. -Giacomo S. ha interposto ricorso di diritto ammi- nistrativo contro questo decreto ehiedendo al Tribunale federale d'annullarlo e d'ingiungere all'Uffieio OOi re- gistri di Loearno d'eseguire il trapasso al di Iui nome dei fondi gia appartenenti al defunto dott. Geremia S. in terri- torio di R. e di l. A sostegno delle domande il rieorrente adduee ehe, essendo nipote deI dott. Geremia S., morto senza prole a Zurigo, egli e, in forza della Iegge zurighese d'applieazione deI ce, erede necessario dello do. Competergli, oltre a eiö, anche la qualita d'erede testamentario, non ostacolata Regia.tersachen. N° 76.
da! fatto ehe il testatore gli lasciö solo eose determinate, una sifiatta dispozione dovendo, seeondo l'art. 608 ce, essere eonsiderata eome uria sem pliee norma divisionale e non come un legato. Il eertifieato in atti eostituire una base sufficiente pel trapasso dei fondi attribuitigli, dei quali egli e unico erede. Il Dipartimento di Giustizia deI Cantone Tieino ed il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propongono la reiezione deI rieorso. Oonsiderando in diritto :
484 Verwaltlings-und Disziplinarrechtspfleg " d'eredita. A torto : basta infatti gia la eircostanza ehe, eontrariamente 801 suo asserto, il legislatore zurighese, eome deI resto quello tieinese, non feee uso deHa facolta concessagli dall'art. 472 CC di diehiarare eredi neeessari i discendenti dei fratelli, per escludere tale qualita in Iui e negIi altri nipoti, soli eredi Iegittimi deI defunto. Questi pD-" teva dunque indubbiamente privarli deI diritto di suecessione legittima istituendo altri suo erede mediante atto di ultima volonta ed i termini deI suo testamento non Iasciano dubbio ehe feee uso di tale facolta, poiche assegno agli eredi legittimi, non gia una frazione della sueeessione (il che giusta l'art. 483 CC li avrebbe per l'appunto isti- tuiti eredi) , ma somme di denaro e eose determinate (nell'identieo modo usato per le liberalita ad Agnese 8., ad Ada von G., aHa Chiesa di R. ed all'Ospedale distrettu- ale di Locarno, 181 eui natura di legato e pa.lese) e laseio invece tutto il resto della sostanza 801 Sanatorio olandese per i tubercolosi a Davos. Con cio il disponente ha ehiaramente manifestato l'intenzione d'istituire il predetto sanatorio suo erede universale e d'assegnare solo dei legati agli eredi legittimi ed alle altre persone ed enti ricorQ.ati nel testamento. Il ricorrente non e quindi erede, ma legatario. Invano egli obbietta a tale conclusione il prescritto dell'art. 608 cp. 3 CC secondo cui l'attribuzione di un ogetto della succes- sione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettoche una. diversa intenzione, risulti dalla disposizione ; questa presunzione s'applica infatti solo a coloro ehe sono eredi e nella fattispecie egli non 10 e. Essendo legatario l'istanza per il trapasso dei fondi da lui presentata era incompleta mancandole il consenso seritto dell'erede istituito, consenso che questi potra dare solo dopo essere stato anch'esso iscritto nel registro fondiario. L'Autorita cantonale ha quindi respinto con ragione il ricorso. 2. In questa sede l'avv. S. F., procuratore deI ricorrente, ha addotto anche la propria. veste d'esecutore testamen- Beamtenrecht No 77
. tario subdelegato. L' Autorita eantonale osserva in pro- posito eon ragione ehe avanti ad essa egli non invoco tale qualita ed agi solo come mandatario di Giacomo S. Non e quindi mestieri ricercare se l'istanza per il trapasso avrebbe dovuto essere accolta ove fosse stata presentata non da un legatario, ma dall'eseeutore testamentario. Il Tribunale federale pronuncia Il ricorso e respinto. III. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 77. Urteil der Kammer fiir Beamtensachen . vom 1. Dezember 1930 i. S. Emma KüHer gegen Versicherungskasse 1m die eidg. Beamten, A.ngestellten und Arbeiter. Der Annpruch auf eine Waisenrente endigt grundsätzlich mit dem 18. Lebensjahre des Kindes eines verstorbenen Beamten. Eine Verlängerung der Rentenberechtigung über diesen Zeit. punkt hinaus tritt nnr ein, wenn das Kind bei Erreichung seines 18. Lebensjahres erwerbsunfähig war. Kinder, die erst nach dem 18. Jahre erwerbsunfähig geworden sind, haben keinen Anspruch auf eine Waisenrente. Der Vater der Klägerin, Fritz Müller-Vogel in Bern, war Postbeamter. Er ist am 3. Januar 1930 gestorben. Seine Tochter Emma, die Klägerin, geboren am 23. August 1891, war nach Abschluss ihrer Schulbildung als Bureau- angestellte erwerbstätig. Im Februar 1920 wurde sie von der Schlafkrankheit befallen und ist seither vollständig erwerbsunfähig. Die eidgenössische Versicherungskasse verweigert die Anerkennung eines Anspruches . auf eine Waisenrente.