Art. 56, 57 OG; Art. 19 Tit. fin. CCS; Art. 661 f. and 662 CCS; Art. 134 no. 6 CO; acquisitive prescription on a border parcel and burden of proof of territorial applicability. The court examines ex officio whether Swiss or foreign law applies, but the party relying on the foreign regime must establish the factual premises of its applicability where territorial status is disputed. A boundary clarification fixing, rather than changing, the frontier gives rise to a presumption that the parcel remained under the previously presumed sovereign territory until proof to the contrary. Extraordinary acquisitive prescription does not require prior land-register intavolazione. Mere difficulty in proving the forum and boundary situation does not constitute legal impossibility to sue and therefore does not suspend prescription.
Sachenrecht. o 29. 29. Batratto deHa sentenza n Aprile 1930 della seconda sezione civile nella causa Pammto di Bovio eontro ditta ClericettL Prescrizione acquisitiva trentennale secondo il diritto italiano e il diritto svizzaro. Onere della prova deU'spplicsbilita dell'uno o dell'altro. -L'intavolazione deI fondo a registro fondiario non e 6ondizione di inizio della prescrizione. -Eooezione di sospensione deI termine di prescrizione dedotta dall'art. 134 eif. 6 CO. (Art. 2135 eodice eivile italiano : 19 Tit. fin. 662, 661 ces ; 134 cif. 6 CO ; 928 dell'antico eodiee eivile ticinese). A. -Poco tempo dopo l'apertura della Ferrovia Capo- Iago -Monte Generoso, sul margine della strada per pedoni, ehe dalla stazione-termine di detta linea conduce aHa vetta, venivano costrutte due baracche, l'una in legno, nel1892, e l'altra in pietra, nel 1895. Le costruzioni sorsero, col consenso della famiglia Clericetti, su terreno di cui detta famiglia si riteneva proprietaria in base ad un contratto col Comune confinante itaIiano di S. Fedele d'Intelvi, ehe le aveva venduto un appezzamento di terreno fino al confine . La baracche servirono in seguito e servono aneora per la vendita di oggetti da banar. Secondo il trattato di Varese deI 2 agosto 1752 e successivi accordi (v. raceolta generale delle Ieggi deI Cantone Tieino deI 1847 p. 4 6 N. 388 e nuova raccolta deI 1886-87 Vol. III pag. 330), la Iinea di demarcazione deI confine itaIo-svizzero eorrispondeva a quella dello spartiacque. Per le escavazioni fatte all'epoca della costru- zione della ferrovia deI Monte Generoso e relativi fabbri- cati, che mutarono la configurazione dei Iuoghi e distrus- sero il naturale displuvio, la Iinea divenne incerta : ma anche allora le due baracche venivano considerate da tutti, comprese le autorita fiscaIi e doganaIi svizzere ed itaIiane, come site su territorio itaIiano. TI regolamento dei confini italo-svizzeri, diventati dubbi 0 contestati, avvenne con accordo dell'8 novembre 1926, mediante il
quale, nella loealita di cui si tratta, la Iinea di demarca- zione venne fissata eon una retta dal termine N. 24 fino aHa vetta, di modo che le baracche vennero a trovarsi in Isvizzera, in territorio deI Patriziato di Rovio. B. -Con petizione deI 241uglio 1928, il Patriziato di Rovio, basandosi sull'art. 671 cp. 1 ces, citava la ditta Domenico Clericetti ; FigIi davanti il Pretore di Lugano- Campagna, cui cniedeva di pronunciare :
la Sachenrecht. N° 2 . fossero confortate dalla prova, ehe fino al 1926 tanto le autorita fiseali italiane ehe quelle svizzere banno consi- derato 1e baraeche ed i negozi in esse eserciti come siti sn territorio italiano, esigendo, 1e prime, regolarmente ogni anno, le tasse usnali d'esercizio: eie seconde, il dazio per il trasporto delle merci residuanti a fine di stagione aI di qua deI oonfine di allora, eioe snl territoriO' svizzero. Attualmente invece il terreno e le due baracehe si tro- vano sn territorio svizzero. Ma nel frattempo, per aver la convenuta posseduto per oltre trent'anni a eontare dal 1892 le costruzioni, in modo continuo, pacifieo e pubblico, si e verificata a suo favore I'usueapione a' sensi dell'art. 2135 deI codice eivile italiano, corris- pondente all'art. 662 deI eodice eivile svizzero. Oonsiderando in diritto :
IS1 si trattO di cambiamento, ma di determinazione deHa lnea di confinediventata inoorta, si deve presumere, fmO' a prova deI eontrario da fornirsi dalla convenuta che pur ammettendo la possibilita di qualche modificnzion delle linee primitive (donde la clausola a favore dei diritti rivati acquisiti, v. comunicazione deI Dipartimento poli- tlCO federale deI 18 agosto 1928), il territorio in questione foose sempre stato svizzero. b) Chicdesi quindise la convenuta abbia fornita la prova contrnria vale a dire la prova, che dall'epoca dell'inizio dell'usucapione fino al 1926 il fondo era su territorio italianO'. Trnttandosi di una questione di apprez- zamento delle prove (dei testimoni assunti e dei docu- menti prodotti), la questione non presterebbe a eontro- versia, se l'istanza cantonale l'avesse decisa in termini chiari, il ehe non e. Essa afferma in un primo tempo (pag. 5 cap. 2) ehe neUa locaIita per cui ora si dibatte torna impossibile ristabilire ... la linea di demarcazione fissata dal trattato di Varese ... l E, riferendo il risultato deI eostituto testimoniale, essa soggiunge, ehe le deposizioni OOi testi (favorevoli aHa tesi italiana) rimarrebbero un'opinione personale l) se non fossero confortate e rese determinanti '" con la prova di documenti , ehe in seguito vengono discussi e ritenuti probanti. Nell'insieme dell'ar- gomentazione . v'e una certa contraddizione. Ma essa non e insanabile cd appare dovuta urucamente ad impre- cisione redaziomile. L'istanza cantonale intendeva dire ehe, seanche la linea primitiva di oonfine non puo piit essere rieostituita esattamente nei suoi particolari. occorre tuttavia, in base aUe deposizioni testimoruali, QOllfortate dai documenti deposti dalla convenuta, ritenere, ehe correva al nord. 001 fondo, eioe attribuiva il fondo in discorso all'Italia. Seoondo le eonstatazioni dell'istanza cantonale (le quali, non essendo contrarie agli atti, vineolano questa Dorre), la cO'nvenuta ha dunque fomito la prova ehe, dall'epoea dell'iniziO' dell'usueapione fino al 1926 (anno in
cui l'usucapione erasi avverata gia da qualehe tempo , i1 territorio in questione spettava all'Italia. Donde una doppia illazione :anzitutto, ehe l'istanza cantonaIe JIa rettamente giudicato applicando i1 diritto italiano: in secondo luogo, ehe la questione di sapere, se quel diritto essa ha rettamente interpretato, sfugge, come diritto estero, aU'indagine di questa Corte (art. 56 e 57 00). 3. -L'esito della causa non sarebbe deI:resto diverso. ove nella questione dell'usucapione (prescrizione acquisi- tiva, secondo il CCS), si facesse capo aldiritto sv:izzero. Infatti, a' sensi dell'art. 19 titolo finale ces, da 1912 in avanti, la prescrizione acquisitiva e sottoposta. alla nuova legge, cioe al ce unificato. Se perO, aggiunge detto disposto, una prescrizione acquisitiva a:mmessa da.lla nuova legge, era gia -cominciata sotto la legge anteriore (nella specie : la !egge ticinese), i1 tempo tra800rsO fino all'entrata in vigore di questo eodiee e compntato nel termine della legge nuova. Ora, l'istauza eontonale con- stata in fatto ehe la convenuta ha posseduto i1 fondo sn cui sono erette le baracche per trent'anni seuz'interruzione e pacifieamente. Siffatto possesso e costitutivo di pre- scrizione acquisitiva tanto a' sensi dell'art. 928 dell'antico codice civile ticinese ehe dell' rt. 662 CCS (prescrizione acquisitiva straordinaria). Invano, il rieorrente sostiene I'inapplicabilita di quest'ultimo disposto di legge, nel Tieino non essendo ancora stato impiantato il registro fondiario definitivo. Il Tribunale federale ha recentemente dichiarato (v. sentenza Kaiser c. Landis deI 3 febbraio 1926, RU Vol. 52 p. 16 e seg.), ehe I'introduzione deI registro fondiario federale non e eondizione d'applicazione dell'art. 661 CCS coneernente la prescrizione acquisitiva ordinaria. Ma se eiö vale per la prescrizione acquisitiva ordinaria, la quale suppone un'iscrizione fondiaria, deve, a fortiori, vaiere per la prescrizione straordinaria (m. 662 CC), ehe prescinde da qualsiasi intavolazione. 4. -Infine, dai combinati disposti degli an. 663 ce e 134, cifra 6 CO, il ricorrente crede di poter dedurre ehe,
3d ogni modo, a datare da11912, il termine di preserizione non poteva piu correre neppure agli effetti degli art. 19 e 49 CCS, data 1'impossibilita nella quale, per l'ineertezza dei termini, il ricorrente si sarebbe trovato per proporre l'azione, di natura reale immobiliare, davanti i tribunali svizzeri. Ma ognuno vede ehe, cosi argomentando, il rieor- rente rinnega la sua tesi fondamentale dell'appartenenza deI fondo al territorio svizzero. Se dunque, secondo la base dell'azione stessa, il terreno non divenne svizzero solo 11el 1926, ma 10 era gia dal tratta1,o di Varese in poi, llulla era di ostacolo a ehe iI ricorrente proponesse l' azione davanti al giudice rei sitae. Indubbiamen1,e, la prova deIl'affermazione, che gia prima dei 1926 Ia Iinea di eonfine assegnava il fondo al territorio svizzero, era diffieile: ma la diffieolta 0 anche Yimpossibilita di una prova 110n equivale all'impossibilita di promuovere l'azione a' sensi dell'art. 134 eifra 6 CO. DeI res1,o, la causa avrebbe potuto anche essere sospesa fino a definizione delle trattative italo-svizzere sulla determinazione deI confine. In realta, non questa pretesa impossibilita di agire fu causa della tardivita dell'anione, sibbene il fatto, ehe solo la demar- eazione deI 1926 indusse il Patriziato di Rovio a van- tare delle pretese, ehe fino allora non aveva mai pell- sa1,o a sollevare. 11 Tribunale jederale pronun.cia : Il ricorso e respin1,o. 30. Extrait de l'arrit da la IIe Seetion civila du 22 mai 1930 dans la cause Masse en raUlite de la Societe cooperative des vignerons et consommateurs aubergistea contre :Bucher-Guyer at Petrig. Parties integrante8 d'un immeuble et accessoires ducHt : Caracteres essentiels de ces notions (consid. 3). Ellets de la vente d'un immeuble aur les droits d'un tiers demeure proprietaire de cerlains accessoires : Le transfert des accessoires est subordoIUle a la boIUle foi de l'acquereur (consid. 4).