Art. 27 No. 4 OG; civil jurisdiction of the Federal Tribunal between a canton and a private party requires a dispute value of at least CHF 3,000. The value in dispute is determined by the actual amount still contested, not by the plaintiff’s initial demand if part of the claim has already been conceded or put in issue by an acknowledged offer. Lack of the statutory minimum is a matter of public order and must be examined ex officio, even absent an objection to forum. Where the threshold is not met, the Federal Tribunal declines to enter into the merits.
1:1. Civilrechtspfiege. assnrito, ma non pr?vato ehe il lamentato lieenziamento gli abbla realmenle eaglOnato queidanni sui quali esso costrui- see la sua domanna di risarcimento. La recisa impugnativa ?ella parte eonvenuta e le affermazioni di quest'ultima circa d florIdo di lui stato finanziario, cosi eome in merito alle altre sue moltepliei e Iuerose oeeupazioni sono rimaste a quella vece ineontestate. Conseguentemente il Tribunale federale ha giudieato e giudiea : L'anione promossa dall'ex-cantoniere signor Tommaso Pit- tareUt, dl Melano, contro 10 Stato deI eantone Ticiho e rejetta perebe priva di fondamento. ' 81. Sentenza deZ 16 luglio 1880 nella causa Nosotti contro il cantone Ticino. A. O? petitorio 1
dieembre 1879 il signor Dott. Antonio ßattaghm, a Lugano, espone -quale proeuratore deU'attriee
Esso e eondannato nelle spese deI giudizio e relative. B. Nella sua allegazione deI 15 gennaio 1880 il governo tieinese obbietta : La signora Nosotti non aveva il diritto di stare in eariea 4 anni, avvegnache, nominata ai 29 novem- bre 1876, le sue funzioni seadessero, a termini della eo- stante praliea, nel1879, ossia all'epoea della seadenza delle nomine generali avvenute nel 1875. -Lo stipendio della signora N. era di fr. 400 annui; perö nel 15 aprile 1879 il sig. Dre Antonio Battaglini domandö al Consiglio di Stato appunto un indennizzo di 1'1'. 400 per la precoce rimozione delta sua diente dall'impiego a eui era stata assunta. - In seguito a questa domanda, per risoluzione deI 30 luglio suecessivo, venne da noi aecordata aHa signora N. lasomma di fr. 300, somma ehe essa non volle aeeettare. -Ora nessuna Iegge noi eonoseiamo per virtu della quale ci possa essere eomandato di versare prima 400 ehe 300 fr. a detta signora. Le sentenze pronuneiate dal Tribunale federale in easi analoghi hanno bensi rieonoseiuto in prineipio nei do- eenti stali congedati anzi tempo un tal quale diritto a essere eompensati, ma non erediamo ehe l'aver esso Tribunale aggiudieato agli stessi 10 stipendio di un anno debba eosti- tuire una misura fissa per tutti i easi consimili, e siamo inveee d'avviso ehe si debbano eonsiderare in ogni singolo easo le cireonstanze particolari ehe militano a favore deI postulante. -Una maestra-aggiunta non e d'altronde che un ajuto aHa maestra prineipale, ne suolsi dimandare da lei queHa pienezza di requisit i ehe si riehieggono per essere maestra. -:Merita poi d'essere notato ehe per quanta a noi eonsta la signora N. non e munita di nessuna patente; ehe, maneando di patente, essa non puö essere stata nominata regolarrnente giusta l'art. 190 delta legge scolastica (arl. 203
B. CivilrechtspHege. ibidem),; ehe, non essendo sna.ta nominata regolarmente, non puo neppure vantare un dmtto qualsiasi ad indennizzo non. essnndo ?'uari in sua faeoltft di pretendere ehe foss; lasel.ata In earICa neppure un mese. -In ogni caso non e da ntenere eh' essa abbia effettivamente molto danno sofferto 0 ?he abbia il diritto di lamentarsene. -Gli asserti danni eSlstevano deI resto gia quando si ehiedevano soli 400 fr.! -.Concludiamo. quindi domandando ehe, respinta l'avve.r- sarIa lstanza, Sla nconosciuto suffieiente l'indennizzo da noi gift offerto, per pure atto di generosita, in fr. 300 - somma ehe noi anehe oggi siamo disposti versare. Il tutto olla eondanna deU'attrice in ogni spesa. ) C: e sueeessivi allegati di repliea e duplica amendue 1e Partl InSlstono neUe l'eeiproche 101'0 ragioni eccezioni e eon- cIusioni d' ordine e di merito. ' D: In data 26 giugno e 9 luglio pross. pass. diehiarano le PartI tense c?e rin.uncinno a comparire ed a farsi rappresen- tare aI dlbattImentl orah della presente causa lasciando ehe il Tribunale.g.iudiehi senz'altro sug1i atti prodoiti. -La Corte entra qumdl lmmediatamente in deliberazione. Premessi in (atto ed in diritlo i seguent( ragionamenti : 1° L'artie010 27 N° 4 della legge 27 giugno 1874 sulla or- ganizzazione giudiziaria federale, sulla eui base l'attrice ha introdotto a sua domanda di risarcimento, e cosi concepito : Il Tl' bunale fedemle pronuncia in eause di diritto ei- vile: .
Fra eantoni da una parte e eorporazioni 0 privati dall' al- tra, quando l' oggetto della lite abbia un valore eapitale di fr. 3000 almeno e ehe l' una 0 l' aUra parte lo domandi. 2° Ora, la .presente lite e bensi d'indole civile, come fu gift lautamente dlmostrato nei giudizi di questa Corte relativi alle cause identiche dei professori Polari Bernardazzi e consorti deI 21/22 giugno 1878, e pende parimenti fra un cantone d u.na parte ed un privato dall'altra, ma l'oggetto della mede- SIma non raggiunge il valore capitale che la legge riehiede ad affermare la competenza deI Tribunale federale. Difatti, 1a- I
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 81. 475 sciando pure da parte la eonsiderazione ehe coll'istnnna 15 aprile 1879,.da ssa direttamente presenta:aal. onslgho di Stato deI cantone Ticino, la ricorrente ha ImphcItamente riconosciuto non doverle il governo convenuto he .una omm . di quattrocento franchi, sta in ogni as .1a dlChlarazlOne dl quesl'ultimo -di mantenere anche gmdlzmlmente la buonal offerta d'un indennizzo di franchi trecento. Deducendo qu. Sll dai 3000 fr. che si chiedono col petitorio, non restano pm a costiture l' effettiva entila deI litigio eh duemnla. sentecento franchi, motivo per cui, senza che Sla mesllen d .entrare in ulteriore disamina sul merito stesso dell'avanzata lstanza quest'ultima va ritenuta nella forma inattendibile e quindl rejetta. . . 30 Vero e ehe la parte convenuta non ha fatto capo slml.e argomento ne sollevalo in questa causa veI:un dech.natona di foro, ma gli e vero altre si ehe 1e e.stlnm relatIve anla competenza essendo notoriamente publzet uns, a rte adIt deve d'officio esaminarie e farne oggetto dl pregmdlzIale deh- berazione. Di conseguenza, i1 Tribunale federale pronuncia : 10 L'azione promossa daUa maestra signora Silvia Nosott.i, di Lugano, contro 10 Stato deI cantone Ticino e respinta In via d'ordine per ragione d'incompetenz . . . . 20 II governo ticinese e tenuto aHa gmdlznale fferta da 1m fatta aU'istante. (V. sotto lettera B della faltispecle.)