Art. 113 No. 3 BV; Art. 59 lit. a OG; review of cantonal legislative decrees alleged to violate constitutionally guaranteed rights. The Federal Tribunal is competent to hear public-law complaints directed against cantonal ordinances, including laws and decrees, when constitutional rights are invoked. In matters of communal mergers and separations, the commune enjoys no general veto right; at most, it may be heard. If the competent authorities have had sufficient knowledge of the opposing positions and petitions, the right of petition is not infringed. Alleged defects under cantonal entry-into-force rules do not constitute constitutional violations and cannot be examined as mere breaches of cantonal law (consid. 1-5).
302 A. Sw.atsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfansungen. b. m:Uß bem gleid)en runbe tann eine 8etIenung. beß runb faneß ber reid) eit )or bem efe e in ber tatuitung eineß befonbem fltafred)t1id)en egtiffeß ber m:mtßenr )ede ung nid)t gefunben werben, wie benn aud) ffiefurrent, angend)tß bet anr eid)en in gleid)em inne ergangenen Uttneile ber fd)WnAetifd)en erid)te, fid) feineßwegß barüber '6eid)weren fann, bat 1f)m gegen- über eine aUßnanmßweife, wiflfüdid)e unb ungleid)e anbnabung beß ffied)teß (a gegtiffen abe. 7. rfd)einen fomit bie )om ffiefurrenten geHen'O gemad)ten efd)werbegrünbe aIß unftid) altig, fo muj3 ber ffiefutß aIß un '6egrünbet abgewiefen ",erben unb fann baß unbeßgerid)t auf bie rüfung bet weitern ffrage, ob ier eine m:mtßenrvede ung "'itfIid) borriege, felbftverftänbHd) nid)t eintreten. emnad) at baß unbeßgetid)t erlannt: er ffiefurß ",irb aIß unbegrünbet abge",iefen. 38. Senlenza del 1° giugno 1881 nella causa Beretta e lite-consorti. A. Il Comune di Orselina, giaeente sulla destra riva deI Verbano a ridosso ed a fianco di Locarno, eomponevasi finora di quattro frazioni 0 squadre, di cui due -Muralto e Bur- baglio -bagnantesi nel lago e specialmente dedite al eom- mercio. ed aHa pesca; una terza -Orselina Superiore, forte dl 300 amme circa, a 254 metri piiI in aHo, in confine colla montagna ripida ed incoita e dedita precipuamente aHa pastorizia; una quarta finalmente -Consiglio Mezzano -tra qu:sta. e. q?elle, .ai dne lati della eantonale e parteeipe delle abltndl?l SI degh um che degli altri. Muralto, Burbaglio e Conslg'ho Mezzano conoFcevansi volgarmente sotto il comune appelnativo di Squadre inferiori ; sotto quello di Squadra superlOre, l'altra frazione. La popolazione dell'intero Comune toecava ad un dipresso alle 1300 anime. H. Eingnffe in garantirte Rechte. N° 38.
B. GiA nell'anno 1870 erano insorte quistioni nel Comune a proposito della eongrua eappellaniea deHa Squadra supe- riore, ehe quest' ultima voleva si pagasse da tutto il Comune, mentre e Squadre inferiori esigevano rimanesse a di lei ca- rieo esclusivo. La contesa era perö stata in quel torno appia- nala mediante una eonvenzione con eui si era stabilito ehe il Comune intero provvederebbe pet' un decennio al pagamento della congrua in diseorso. C. Ma, trascorsi ehe furono i dieei anni, le ostilita rieomin- ciarono. Nel giugno dei 1880 stralciava difatti la maggioranza dell'Assemblea eomunale quella posta (fr. 560) dal preventiv( e, prima ancora ehe la Squadra superiore avesse intrapreso i passi necessari per far valere contro siffatta misura, e presso chi di diritto, le sue ragioni, radunavansi vari eittadini delle Squadre inferiori sotto i 4 di luglio in separata assemblea e risolvevano d'inoltrare istanza presso le superiori AutoritA. cantonali affine di ottenere ehe decretassero la divisione di Orselina in due Comuni distinti, eonservando eome linea di separazione quella stabilita dall' anlieo limite giurisdizionale fra le Squadre deI piano e quella deI monte. D. Saputosi questo in Orselina superiore, s'insinuava ai 9 dello stesso luglio formale protesta presso il Consiglio di Stato. E poiche i separatisti, eon loro memorie deI 10 luglio e 29 agosto delto anno, davano corso ciö nullameno aHa preee- dente loro risoluzione, la Squadra superiore si fece a chiedere dal canto suo al Governo, mediante atto deI 15 novembre fosse inveee mantenuto nel Comune di Orselina 10 statu quo ante ed al Commissario governativo -( venisse eonvoeata : un' Assemblea dell' intero Comune, all' uopo di vedere se si volesse da questo realmente, 0 non si volesse, la proposta separazione. E. Dovendo poi nel 26 dicembre 1880 aver luogo, 'come di prammatica, l' Assemblea eomunale ordinaria per la resa dei conti, Orselina superiore ne approfiltava per domandare due giorni prima, e al Commissario ed aHa Municipalita, che la quistione della separazione fosse parimenti inscritta nel- l'albo delle trattande; ma la Municipalita vi si ritiutava e
3M A. Staatsrechtl. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. il Commissario ometteva di trasmetterle in argomento le sue direzioni. E. La commissione eletta da eodesta Assemblea per l'esame della gestione munieipale edel preventivo formulava addl 5 gennajo il suo rapporto, inserendovi altresi la proposta . piacesse alt' Assemblea respingel'e qualsivoglia istanza di se- parazione, adoperarsi anzi in questo medesimo senso presso le superiori autorita, stanziare nel preventivo Ie somme ne- :/) cessarie per far fronte aHe spese di culto d'Orselina supe- riore e ereare una seuola di prima classe neUe Squadre in- feriori. G. Quest:. parte delrapporto, ch'era stato diramato a stampa a tutti i cittadini dei Comune, ineontrö tuttavia note- vole opposizione nelle Squadre inferiori, le quali ehiesero ed ottennero dal Commissario distrettuale ehe fosse impedita ogni trattazione delI' oggetto in querela, di guisa ehe anebe l' Assemblea deI 9 geunajo si seiolse senza aver preso in argo- mento nessuna risoluzione. H. Fondandosi allora suU' art. 14 della legge comunale tieinese deI 13 giugno 1854, pareeehi (114) eittadini delle 4 Squadre, si rivolsero, eon petizione deI 10 gennajo, al Consi- glio di Stato, instando perehe faeesse convocare straordinaria- mente l' Assemblea, la quale avrebbe cosl finalmente potuto spiegarsi suna rovinosa domanda di separazione prima ehe fosse riunito il Gran Consiglio. -Un decreto governativo deI 17 ordinava difaUi la chiesta convocazione pel 23 stesso gennajo.
ece. -Due giorni dopo la risoluzione medesima era faUa segno a formale protesta seritta, ehe i separatisti inoltravano al Commissario di governo. K. Invree di ottemperare al voto espresso da quest' ultima Assemblea, il Consiglio di Stato presentava ai 81 di gennajo un messaggio al Gran Consiglio, con cui -faeendo propria le considerazioni espressegli dal suo luogotenentein un rap- porto deI 12 stesso gennajo e persuaso (esso diceva) di eonsi- gliare cosa eonsentanea al vantaggio rispettivo e propizia alla tranquiHita delle due parti, proponeva : si adottasse la do- manda ::Ii separazione dalle tre Squadre inferiori formolata. L. Oceupatasi di delto messaggio, la Commissione dell'am- ministrativo si divideva in due opinioni, opinando la maggio- ranza per l'aceettazione, e pet rifiuto deHa domanda di sepa- razione la minoranza. -Fra altre varie ragioni la maggio- ranza enunciava a conforto dei suo parere : - . Risultare dagli atti ehe effettivamente fra la parte aHa e la bassa di Orselina esistono differenze ehe compromettono il benessere della comunita e portano spesse volte a eontlitti d'interessi in eontrasto; essere la situazione tale che daHa eomunione non possono derivare oramai ehe danni; non presentare in concreto la divisione gravi diffieoIta, peroeehe Ia frazione superiore possiede gilt e seuola e ehiesa e cimitero separati, )) ece. llf. Cbiamatosi in diseussione, addi 5 febbrajo, il rapporto commissionale, la presidenza dei Gran Consigho comuniea aUa sala ehe aleuni atti pertinenti aHa questione non erano )) stati uniti al rotolo di quelli rimessi alla Commissione. Laonde la minoranza di quest'ultima (Battaglini e Ruseoni), dopo aver fatto rimareare ehe gli atti maneanti potrebbero essere per avventura di grave importanza e modificare alquanto I'avviso della Commissione, domanda sia sospesa la discus- sione finche.i medesimi non sieno stati da questa eonosciuti. Appoggiano la mozione i signori relatore Bonzanigo Filippo e Mordasini; Ia eombattono per contro i signori Respini e consigliere di Stato Pedrazzini, adducendo essere e gli atti e la situazione perfettamente noti al Gran Consiglio ed una
306 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. risoluzione invece della massima urgenza. n Gran Consiglio, nella sua maggioranza, si chiarisce contrario aHa sospen- sione. N. In seguito a viva discussione circa la lettura dei suenun ciati atti, se cioe deva farsi in senso aHa Commissione 0 in pieno Gran Consiglio, quest'ultima idea prevale e vien t08tO messa ad e.secuzione. Dagli aUi e specie dal verbale deI Gran Consiglio non appare precisamente quali fossero codesti (3) aui; evvi tuttavia ragione a supporre, eonsistessero nelle re- ciproche petizioni delle due parti per e contro Ja domanda di separazione; petizioni, dall' esame delle cui firme si eruisce essersi 114 citladini dichiarati propensi al mantenimento dello statu quo e 77 invece partigiani della divisione. O. Terminata la lettura in discorso, Ja minoranza della Commissione esponeva nel merito : - Sembrarle i dissapori ) intervenuti fm le varie frazioni deI Comune di Orselina di troppo lieve momento per giustificare una misura COSt grave e tanto perniciosa eome quella della proposta separazione, la quale meLterebbe specialmente la parte montagnosa deI Comune medesimo, gia piccola e poeo agiata, in difficilis- sime eondizioni; avere invece 10 Stato grande interesse a mantenere grossi Comuni, l'unione di molti eittadini in un solo Comune essendo prezioso elemento di prosperitä, mo- tivo di rovina la divisione. -A questi argomenti oppo- nevano i signori Bonzanigo Filippo e Respini; - Doversi preferire poehe forze unite a moIte eontrastanti; il linguag- gio molto risentito degli alti aver messo in evidenza I'urto delle diverse opinioni di quel paese; essere la separazione facile deI resto a tradurre in aUo per la ragione ehe sonvi due zone distinte, Ja montagna e il piano, tendenze di- verse, seuole, ehiese e eimiteri separati, e poter ella sola portare quella concordia che non ritornerehbe altrimenti nella eomunita. -Con voli 48 eontro 25 ii Gran Consi-. gIio aecettava le conclusioni della sua Commissione e decre- tava: 1 0 Il Comune di Orselina e diviso in due Comuni distinti, eioe di Orselina superiore e di Orselina inferiore. I I
H. Eingriffe in garantirt.e Rechte. N° 38. 307 2° A eura dei Consigiio di Stato sara provveduto aHa detta divisione a sensi di legge. P. Il deereto fu pubblicato in data dei 18 detto gennajo nel Foglio Officiale e gia due giorni dopo il Commissario gover- nativo recavasi, per mandato deI Consiglio di Stato, in Orse- Hna, onde ordinarvi la immediata convocazione delle separate Assemblee comunali e quindi la nomina delle rispettive Muni- eipalita. Le Assemblee si tennero difatti il 20 febbrajo e pro- cedettero eziandio aHa elezione di entrambi i rispettivi Consi- gli munieipali, i eui membri prestavano poi giuramento a termini di legge nel giorno 26 stesso mese, presso il giudiee di pace. Q. Souo la stessa data, deI 20 febbrajo, inoltrava i1 signor avvoeato Paolo Mordasini, a norne dei signori Beretta, Nessi e Nieora, per se elite-consorti di Orse1ina superiore, for- male ricorso presso il Tribunale federale e hiedeva gli pia- cesse: 1° Di annullare il decreto legislativo 5 febbrajo 1881 deI Gran Consiglio tieinese relativo aHa divisione della Comune di Orse1ina, ingiungendo alle autorita tieinesidi rendere al popolo sovrano di Orselina la liberia di deliberazione in. tutti i suoi aflari eomunali; 2
Di proibire al Governo ticinese l' eseeuzione di esso de- ereto, ingiungendogli, all' incontro, di rispettare 10 statu : quo ante sino a deeisione definitiva. A conforto di queste loro domande adducevano fra altro i ricorrenti : La separazione dei Comune di Orselina fu de-
eretata in urto a'suoi bisogni, alle sue tendenze ed alla sua volonta. L' Assemblea di Orselina aveva, in virtu dei con- cordi art. 12 e 57 delle costituzioni tieinese e federale, il j) diritto di riunirsi officialmente per deliberare su una qui- stione vitale per i suoi interessi, eost eome quello di peti- zionare in proposito alle superiori autorita. Ora tali diritti non furono in eoncreto diniegati a parole, ma eoneulcati in faUi e resi d'impossibile esereizio, avvegnacche Governo e Gran Consiglio abbiano decretato la divisione prima ehe fos- : sero scaduti i termini fissati aHa eonvocazione dell' Assem-
308 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IIL Abschnitt. Kantonsverfassungen. ) blea eomunale, e questa inaudita. Ci fu dunque da parte ) loro violazione della Costituzione. -Col negare aHa mag- gioranza di detta Assemblea la faeolta di sopperire alle spese di eulto per la chiesa di San Bernardo fu parimentelesa la Coslituzione, in quanta la medesima guarentisce ai Co muni ) il dirilto di provvedere ai bisogni dei loro proprio culto, e la faeolta di eui sopra fu tolta appunto eol fatto della sepa- razione. -Altro attributo costituzionale deI Comune di Or- selina era quello di provvedere ai bisogni dell'istruzione eol- ) l'aprire nuove seuole, e l' Assemblea ne aveva profittato per decretare la fondazione di una scuola primariaa beneficio delle Squadre inferiori; ma esso pure fu subdolamente e di ) faUo, mediante la improvvida separazione, impedito: quindi, nuovo intacco aHa Costituzione. -Il motivato principale della divisione eonsiste a dire : essere Orselina superiore dedita aHa pasnorizia, le altre Squadre al eommereio ed al- l) l'indutria, diverso essere il grado della rispettiva eoltura e il modo di vedere nelle eose e nei rapporti generali e pub- blici; ora questo torna a dire doversi i eommereianti, os- sieno i rieehi, dagH agricoltori, ossia dai poveri, tenere di ... stinti e viene quindi a violare I'art. 4 dei Patti cantonale e federale, ehe ha soppresso ogni privilegio di easta, censo e professioue per sostituirvi la eguaglianza dei cittadini da- vanti aHa legge. -Osserviamo, da ultimo, ehe 10 smem- bramento delle Comuni non puil avvenire se non in virtu di un deereto egis ativo, vale a dire di una legge (Iegge eomu- nale art. 2 e 198); e ehe la legge non diventa operativa se non tre giorni dopo Ia sua promulgazione, eosieche in eon- creto easo il deereto deI 5 febbrajo non poteva entrare in vigore ehe la mattina dei giorno 22 deHo al piu presto, essendo stato diramato ai Comuni soltanto eol eorriere deI 19; ma il Consiglio di Stato emanö un deereto di esecu- : zione prima ancora ehe Ia legge fosse stampata ed il SUD :. Commissario 10 manda ad effetto dne giorni prima ehe la legge stessa, ovverosia il decreto, fosse entrata in vigore : d' onde ancora un' offesa alla Costitnzione. R. Contro questi argomenli il Governo tieinese e i delegati t , Ir. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N 38.
delle Squadre inferiori, aceampano nelle loro risposte, ed in aggiunta alle gia piu sopra enuneiate, e obbiezioni che se- guono : Non al Tribunale federale, ma ai supremi Consigli ) della Confederazione e devoluto il pronuneiare sulla eosti- tuzionalita 0 meno di una legge emanata dal potere sovrano 11 di un Cantone in easo di ricorso contro la anzione deUa : medesima, 0 quando si eredano violati eon essa dei diritti eostituzionalmente garantiti. -Non ci fu violazione di di- : ritti costituzionali in rapporto ai poteri ehe dovevano con- eorrere aHa emanazione deI decreto giusta gli art. 2, 128 e ) relativi della Iegge comunale, poiehe nessun gravame e stato ne poteva essere formu alo in proposito; non ce ne fu neppure in rapporto aHa Comune d'Orselina, peroeehe le ) aggregazioni 0 gli smembramenti di un Comune non pos- sono ne devono dipendere dalle risoluzioni aflermative j) delle rispettive Assemblee, non eoncedendo a queste nessun dispositivo ne della Costituzione ne deHa legge il diritto di frapporsi 0 di impedire 0 di ordinare le aggregazioni 0 gli smembramenti medesimi, eh Governo e Gran Consiglio pos- sonn negare, benehe aeeonsentiti, 0 benehe rifiutati in- ) giungere, 0 di propria molo decretare. La questione e stata rego armente e lautamente istruita fra le parti interessate, eioe fra le Squadre dei piano e j) quella delI' alto, e Ia divisione, anziehe un eoneetto e 1'0- l pera di una minoranza, fu il fatto voluto e pensato dalla j) grandissima maggioranza. Ne fosse perö anche altrimenti, H deereto deI 5 febbrajo, ehe ammise la separazione, sarebbe sempre al eoperto di ogni aUaeco, dal momento ehe giudiei esclusivi delta ricorrenza dei motivi ehe la rendevano utile, 'j) giusta e necessaria, erano soltanto il Governo e il Gran Con- l) siglio. L'affermare ehe il Comune d'Orselina doveva essere 'j) sentito prima di pronuneiare, si risolve in un giuoeo di pa- Tole, daeche effettivamente amendue Ie parti interessate hanno proposto, diseusso e portato a maturita di giudizio i rispettivi mezzi di attaceo e di difesa sulla eontestata divi- : sione : sentite le varie Squadre ehe formavano il corpo mo;. rate della Comune, era naturalmente sentita anche questa.
310 A. Staatsrechtl. Entscheidg. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. A vesse anche avuto diritto di essere interpellata e fosse stata convocata l' Assemblea comunaIe, Ia sua deliberazione non avrebbe infiuito nel provoeato e pendente giudizio; pre- ) valuto avrebbero sempre Ie ragioni d'ordine pubblico avan- 1 zate e dal Governo e dalla Commissione e nella discussione deI Gran Consiglio dedolte a suffragare Ia necessita delIa separazione. -Il diritto di petizione non fu punto vioIato, vvegnacche alna pntizione dei 114 cittadini deli 0 gennajo Il Governo abbla dl fatto ottemperato coll' ordinare la con- vocazion de!!' Asnemblea pel 23 detto, ed il querelato de- ereto leglslatlvo sm slato emanato eon piena eonoscenza di quello e di tutti gli altri atti di causa. -L'aceusa d' inco- stituzionalita mossa contro l'eseeuzione deI decreto 5 feb- brajo s' infrange contro l' esplicito dispositivo deli' art. 198 della Iegge comunaie. -Si osserva, infine, ehe il decreto medesimo fu dalle due parti gia accettato ed e anzi entrato in applieazione, Ia nuova Comune di Orselina avendo infatti proeeduto aHa formazione del proprio catalogo civieo, eosti- . tuita Ia propria Munieipalita, nominato a sindaeo 10 stesso signor Nieora, altro dei firmatari deI rieorso, ehe eon i suoi eolleghi e anche gia entrato in funzione regolare ed ha quindi disdetto il rieorso medesimo. . S. A eompiemento delIa sposizione dei fatti e d' uopoag- gmngere che, con suo deereto 24 ultimo seorso marzo Ia presidenza deI Tribunale federale respingeva una istanza' dei ri.eorrnnt tenrlente a ehe, mediante misura provvisionale, ve- n.lsse mgmnto al Governo tieinese di soprassedere all' eseeu- zlOne dei querelato decrelo fino a decisione definitiva per parte della Corte. c( Dalla circostanza ehe Ia Municipalita dei nuovo Comune di Orselina, eletta neIl' Assemblea deI 20 feb- l). brajo, gilt entrata in fUDzioni, diceva il decreto presiden- zmle, rIsulta ehe al momento in eui il gravame veniva pre- l) sentato al Tribunale federale 10 stato di faHo quale sussisteva: 1 preeedentemente al 5 febbrajo 1881 non era piu, ehe anzi- Il decreto contro cui si rieorre stava gia tradueendosi in J) atto ; mentre quindi una novella rimutazione di eose me- ::P diante provvisorio ristabilimento delle condizioni di' fatto- H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 38.
preesistenti a15 febbrajo arrecherebbe manifeslamente gravi )) ineonvenienti all'amministrazione dei Comune; non si vede per converso quale danno possa derivare ai rieorrenti dalla temporanea eontinuazione dello stato di ratto attualmente 11 esistente, avvegnacche laddove il riclamo venga a ritenersi nel merito fondato, i precedenti rapporti debbano natural- mente riaequistare senz' altro il 10ro pieno valore. 11 Premessi in diritto i seguenti ragionamenti :
Il patroeinatore delle tre Squadre inferiori ehiude la sua allegazione responsiva osservando ehe non puo rieonoseere nei signori Beretta, Nessi e Nicora nessuna veste a promuo- vere l'attuale litigio, attesoehe abbiano firmato il rieorso non gilt in norne loro proprio, ma in norne dei rieorrenti 11 dei quali non figura in atti ne indieazione di persone ni man- dalo di sorta aleuna. ' Cosiffalta eecezione non e pero a ritenersi mossa con serio intendimento, perehe in questo ca so l'anzidetto patroeinatore ° condelegato, ehe deI resto ha omesso egli medesimo di le- gittimare mediante valida procura la sua propria qualita, piut- lostoche discutere lautamente il ricorso e nelI' ordine e nel merito, avrebbe formolata l'eeeezione stessa in limine litis e se ne sarebbe anzi prevalso per impugnare l' obbligo suo ad entrare in materia sulla contestazione in genere. Indipendentemente da questa considerazione e senza eon- lare ehe quand' anche la querela fosse partita da un solo eit- tadino di Orselina, la controversia da essa proeedente avrebbe pur ovuto essere decisa neHa sua integrita, non vi puo essere dubblO ehe i signori BereUa e lite-eonsorli hanno insinuato il r.icorso eon saputa e eonsenso di coloro in norne dei quali SSI. parlano ed e eerto altresi ehe Orselina superiore, a cui Il flcorso stesso non poteva verisimilmente non essere noto, non ha presentato al Tribunale federale protesta veruna con- tro la faltane insinuazione. A tutti questi rifiessi aggiungendosi pur quello ehe in tema di contestazioni di diritto pubblieo non suolsi applicare alla definizione delle quistioni di mandato tutto il rigore delle re-
312 A. Staatsrecht!. Entscheidg. II!. Abschnitt. Kantonsverfassungen. lative prescrizioni deI giure privato. questo primo punto liti- gioso va riguardalo gia in prevenzione siccome negativamente risoluto. 2° Una seconda eceezione dei convenuti scaturisee dal fat10 delle nomine dei nuovi Municipi (v. lett. P), cosi come dal deereto presidenziale deI 24 marzo p. p. (v. lett. S) e eonsi- ste a dire : a) A vere oramai Orselina superiore accettato di suo proprio moto la nuova situazione dalle nomine stesse creata e quindi rinunciato a far valere ulteriormente il suo gravame ; b) Doversi la causa eonsiderare come gia definitivamente deeisa 0 tolta, dappoiehe il presidente deI Tribunale federale ha ricusato di eassare mediante provvisionale le nomine di cui sopra, ossia di rimettere le cose nello stato di prima. ad a) Se vero e ehe nell'Assemblea deI 20 febbrajo Orselina superiore ha costituito la sua nuova Municipalita e che i mem- bri di questa hanno gia prestato giuramento e adito le loro fnnzioni, e vero altresi ehe eiö non avvenne spontaneamente, slbbene per ordine espresso e sotto la vigilanza diretta delle superiori autorita, come deI pari non pud negarsi ehe col for- molare ne110 stesso giorno (20 febbrajo) la 101'0 querela con- tro il decreto legislativo di separazione e la sua esecuzione, i ri.correnti hanno chiaramente appalesato sia il 101'0 proposito dl contestarne 1a costituzionalita, sia la ferma volonta di ritor- nare al precedente stato di fatto, eioe a dire all'unico Comune di Orselina. Ora queste circostanze escludono manifestamente ogni supposizione di rinuncia, che per avere effieacia dovreb- b'essere d'altronde esplicita affatto e punto equivoea. ad b) L'altro argomento poi cade da se medesimo, quando appena si pensi che una misura provvisionale non pUD bastare, in tesi generale, a risolvere da sola il merito intrinseco di quaisivoglia contestazione e che d'altra parte tale non era in concreto caso ne il senso, ne 1a portata deI deereto presiden- ziale 24 marzo ultimo scorso, avvegnaccM il medesimo di- chiarasse anzi expressis verbis che - er laddove il riclamo H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 38.
)) venisse a ritenersi nel merito fondato, i preeedenti rapporti ) dovrebbero naturalmente riacquistare senz'altro illoro pieno valore. Stanno dunque bensi le premesse, ma non stanno guari le fattene illazioni; l' eccezione si addimostra di conseguenza inattendibile. 3° La terna ed ultima eecezion' d' ordine ritlette la compe- tenz deI TrIbunale federale e deve essere, come le preeedenti respmta. Afferma il rappresentante la parte convenuta ehe -ogni qual volta si contesti 1a eostituziona1ita di una legge 0 d'un de- creto legislativo emanato dal poLare sovrano di un Cantone, il ricorso vuol essere esaminato e giudicato non da questa Corte, ma dai Consigli supremi della Confederazione. L'affermazione non regge. A stregua dei combinati articoli 113 N° 3 della Costituzione federale riformata e 59 lett. adella legge federale sulla or- ganizzazione giudiziaria, giudica infatti il Tribunale federale su tutti i ricorsi di diritto pubblieo risguardanti violazione di diritti 0 disposti costituzionali, se diretti contro ordinanze dene autorita eantonali. Ordinanze di autorita cantonali sono indubbiamente anche le leggi ed i decreti dane medesime san- citi : il Tribunale federale quindi e in primissima linea e l tesi generale il giudiee qualificato a conoscere dei gravami contro esni rivo1ti. Le autorita politiche, all' ineontro, ovverosiano I Consigli supremi della Confederazione ) non sono chia- mati a pronunciare, se non quando si tratti di mere conte- stazioni amministrative, la eui soluzione fu loro dalla ridetta legge organico-giudiziaria (art. 59) esplieitamente riservata e nel cui no vel'o non rientra per fermo quella ehe solleva l' at tuale ricorso. n Tribunale federale, deI resto, ha gia piu volte nnullato . delle disposizioni di leggi cantonali per titolo appunto d'inco- stituzionalita; valga ad esempio la sua sentenza deI 18 aprile 1878 neUa causa Reynolds e Consorti contro la legge gine- vrina dei 26 settembre 1876. (Racc. Offic., vo1. IV, pag. 247.) VII -1881 21
314 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 40 Se rieevibile neUa forma, il rieorso non e 10 guari nella sostanza. Non eontestano invero i rieorrenti ehe aI Gran Consiglio dei loro Cantone sia devoluta per legge Ia faeolta di deeretare a suo arbitrio aggregazioni 0 smembramenti di Comuni e non sanno eitare cl' altro canto verun dispositivo di eostituzione 0 di legge ehe aeeordi per avventura ai Comuni il diritto di muovere rieorso eontro Ie relative ordinanze deI Gran Consi glio 0 di esigere ehe quest' esso le eonformi ai voti espressi dalle Assemblee eomunali. Gli e quindi mestieri inferirne ehe l'atlributo in diseorso deI. Gran Consiglio tieinese essendo illimitato affatto, il Gran Consiglio stesso pUD deeidere di suo proprio molo e sovrana- mente, se una data aggregazione 0 tale smembramento sia 0 non sia -nelI' interesse deI Comune eui eiö risguarda -giu- stifieato. AI Comune non pUD eonsentirsi al postuLto altro di- riuo fuor quello di essere sentito prima ehe il Gran Con- siglio pronunci il suo verdetto. E difatti i rieorrenti slessi si limitano ad appoggiare il 101'0 gravame ad una pretesa viola- zione deI diritto Gostituzionale di petizione. Ora, quantunque neUa fattispeeie Governo e Gran ConsigIio deI Canlone Tieino non abbiano aspettato ehe l'Assemblea eo- munale di Orselina si fosse formalmente pronuneiata intorno al quesito, se dovesse ehiedersi 0 meno la sanzione deHo smembramento, non puö tuttavia ammettersi ehe in eif fare essi abbiano realmente reeato inLaeeo aU' invoeato diritto di petizione, eoneiossiaeM risulti dagli atti a non dubitarne, ehe non solo non si sono punto rifiutati a prendere in esame quaisivoglia istanza 0 petizione in argomenlo, ma ebbero in- veee suffieiente notizia vuoi della effettiva situazione e vieen- devole forza numeriea dei due partiti in presenza, vuoi delle memorie tuUe ehe all'oggeuo si riferivano e vuoi, per eonse- guenza, delle ragioni pro e contro la separazione addotte : in una parola, ehe giudiearono previa eompleta audizione si del- l'una ehe dell'altra delle parti interessate. 5° Infondato e, da ultimo, anehe l'appunto d' ineostituzio- nalita ehe i reclamanti muovono alla materiale eseeuzione deI
I n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 38.
deereto legislativo in querela, fondati su eio ehe Ia medesima avrebbe avuto luogo ad epoea in eui esso deereto non era peraneo entrato in vigore. Il deereto deI 5 febbrajo, ehe riveste per eonfessione della stessa parte rispondente il earattere legisiativo ed ha quindi in eonformita deHo statuto tieinese forza di legge, fu pubbli- eato nel Foglio O ficiale ai 18 di queI mese : ora, argomen- tano i rieorrenti, sieeome una legge non diventa operativa nel Cantone Tieino se non dopo tre giorni dalla sua promul- gazione, eost torna manifesto ehe nel giorno 20 di detto mese, ovverosia nel giorno in eui le superiori autorita ordinarono ed ottennero ehe si proeedesse, in eseeuzione deI decreto, aHa nomina dei nuovo Munieipio, il deereto medesimo non poteva aneora essere entrato in vigore. I rieorrenti tralaseiano perö di eitare il dispositivo a eui essi appoggiano questa loro argomentazione e difatti la Costi- tuzione tieinese non eontiene verun prescritto ehe diseiplini la promulgazione e l'entrata in vigore sia delle leggi, sia dei deereti legislativi. Gia per questa ragione adunque non puo farsi parola di qualsivoglia violazione della Costituzione.-P'al- tra parte poi, ovverosia pel caso in eui si trattasse di una te- gola attinta aHa Iegislazione deI Cantone Ticino, torna appena neeessario di rieordare ehe il Tribunale federale non ha veste per giudieare sui rieorsi ehe hanno per obbiettivo delle viola- zioni di leggi cantonali. Arrogi 'poi ehe l'asserto sorpasso di legge 0 di eoslituzione avrehbe riferimento soltanto al faUo dell'avvenuta nomina deI nuovo Consiglio munieipale, e non toeeberebbe inveee pe niente al deereto Iegislativo eontro il quale si rieorre e la eUl costituzionalita rimane a questo riguardo fuori di eontesLa- zione. Or hene i rieorreIiti non hanno punto asserito ehe sia 101'0 derivato un danno qualunque dall'essersi ordinate e fatte le deUe nomine, prova ne sia ehe non ne ehiesero tampoeo I'annullazione. Quest' ultima non approderebbe deI resto a nessun pratieo risultato, avvegnaecM -fermo stante il de- ereto Iegislalivo da eui ehhero emanazione - Ie nomme slesse dovrebbero egualmente rinnovarsi.
316 A. Staatsrechtl. Entscheidg. fiI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Per tutti questi motivi, Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso dei signori Beretta, Nessi e Nicora contro il de- creto Iegislativo 5 febbrajo 1881 deI Gran Consiglio ticinese, risguardante Ia separazione deI Comune di Orselina, e rejetto perche privo di fondamento. 39. UrtneH bom 17. 3uni 1881 in ;ad)en ber emeinbe ;een. A. :!lie l'ofitifd)e emeinbe ;een, stanhmB ,8ütid), iUeld)e im ereine mit einer nnanl anbeter emdnben bie ,8infengarantie für baB DbHgationenfanital ber ßBtnalbanngelellfd)aft über nommen atte unb wefd)e in olge biefer merl' id)tung wäntenb menreren 3anren banctige ,8in l3af)fnngen f)atte reiften muffen, fante am 7. IDliiq 1880 foigenben efd) ufi: ,, B lei 'oie öBtnafbaf)ngefellfd)aft für bie liereUB fd)on .lie rl3anlten Db1igationen3infe 3U betreiben mit ber auBbrüdHd)en lI tfIänmg, bau, Wenn ber ;taat unb 'oie ftionäre Der ir,nen "oliHegenben moraHfd)en id)t ein enüge reiften unb ein nt "gegenfommen öeigen unb liewedftelligen, ferner Wenn aud) bie "DliHgationäte if)terfeUB ein ntgegenfommcn im Sinne ber ,, ntlaftung 3eigen werben, bicfer mcd)tBttieb iUicbcr 3urüd. rl gC80gen iUetben f olle. /I B. ad)bem eine IDlinorität bon emeinbeangcr,ßrigen gegen biefen efd)ruU 'beim e3irfBratf)e intertf)ur efd)werbe gefür,rt atte, etflärte (entere mer,ßtbe am 18. IDlai 1880 biere me fd)werbe aH5 liegrünbet unb r,ob bemgemäfi ben angefod)tenen emcinbebefd)luu auf unb 3war im efentfid)en mit ber e" grünbung: :!lie inleitung beB med)tBtriebeB gegen bie öfitf)a liaf)ngefel1fd)aft muffe notr,iUenbigetweife 3um stonfurfe berfelben unb mit'9in ur merlleigetung bet ma9n fur,ren; 9ierür lei nun aber, iUie beB ar,ern aUBgefüf)d iUitb, ber gegenwärtige IDlo" 11. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 39.
ment ein burd)auß ungfmftiger, iUäl tenb mit ;id)etl eit )orauß" ufe9en fei, bau bie merr,ärtntffe ber öutna(liaf)n fid) für bie ,8utunft günftiger geftalten, babutd) lud) ber edl ber fefben fid) fteigern unb unter allen Umftänben eine fnätere met fteigetung ber al n ein lieffereß mefultat eigen werbe afß eine ient .)orgenommene. enn alfo ber l'roieftide emeinbebefd)tuu adgefü9d .lerben müute, 10 wurben baburd) bie ;teuerpnid) tigen nid)t beffer geftellt unb bie müdfid)ten bel' lBiUigteit nint nut gegen bie IDlinorität ber emeinbe, fonbern aud) gegen bte anbern garantirenben emeinben in bebeutenbem tabe )etle t. ß )etftoue alfo biefer mefd)luß offenbar genen metfaffung u.nb efe . :!liefe ntfd)eibung iUutbe, auf etgnffenen mefurß n, am 5. ebtuat 1881 )om megierungßratf)e beB stantonß ,Sünd) geftünt auf bie riUägungen ber etften 3nftan lief tätigt. C. egen biefen ntfd)eib ergtiff bie politiid)e emeinbe Seen ben metutB an baß un'beBgetid)t. 3n 19rer mdurBfd)rift fur,rt fie auß: tt. 48 ber 3ürd)etlfd)en stantonß )etfaffung lieftimme: :!lie emeinben finb befugt, il re Slfngefegenr,eiten inner9alli ber ::en,tanfen ber metfaffung unb efene fefbllänbig u o timen. emeinbebefd)1üffe tönnen in fad)tin,er menief)ung nür ange ': fod)tcn .lerben, wenn fie offenbar übet bie ,8wecre ber emeinbe I inaußgel en unb Augteid eine err,ebHd)e me(aftung ber ;teuer ::,, id)tigen ur ofge 9aben ober wenn fie müdftd)ten bermil ligteH in ungebür,did)er eife bedenen.'1 et mefurB ber IDlinotität ber emeinbe fei nun barauf liegrünbet iUorben, bajj ber angefod)tene emeinbebefd)fufi müdfid)ten ber milligfeit in ungebüf)tHd er eife bede e. :!labet fet gar nid t '6ef)auntet ober bargetl an worben, bau müdfid)ten bet )BiUigfeit gegenüner er IDlinbetr,eit ber emeinbe )errent werben, fonbern eß let lebtS" lid) barmlf abgellent worben, berfeIbe berrene müdfid)ten ber miUigteit gegenußer ber öfJtr,albaQngefellfd)aft unb gegenubcr ben anbern ßUtl a(bar,ngemein'oen. :I1iefe Slfnfd)auung l aben ber menitfßratl )on intertf)ur unb ber megierungßtatr, beg stantonB ,8Utta, abo"tht. nein biefe Slfußlegung ber metfaf lung, wonad) ein emeinbebefd)luü aufne?obnn werb. n fnnnte, weil berfeIbe angelilid)e müdfid)ten ber tntgtett gegenuber trgenb einem belieliigen :!lritten, ä. m. wie f)iet, gegenübet einem Sd)ulb"