B. Civilrechtspflege.
rennte, bagegen jebenfafi bie in ber lttagefd)tift geftenten me
genren unftattnaft feien. g tft benn üorigeng aud) nar, ban
3U menanDlung afifäfiiger 6d)ubengerfa forDerungen beß SWigerß
bie eiDqenöfnfd)e 6d)anunggfomm!lfion unb in weiter 3nftan3
baß munlJeßgerid)t nur iUI cfern fomt etent finb, arg biefe n
fnrüd)e auf baß ! Honriationßgele b. . barauf ocgrünbet
Werben, baa bie rjlefiung beg arafielwegeß eie uteignung
eineß bem stläger 3nftenenben binglid)eu lRed)teg in .lol .lire, wa .
tenb, Wenn etl fief um eine lebiglief auf bie buref ben medrag
bom 17. i'rif/5. ID?ai 1873 begrünDeten oefonDem bertragUd)en
menienungen öwifef en ben ltontranenten geftünte ltfage anbeln
f ofite, u Deren meurtneilung augfef Heafid) 'oie fompetenten
fantonalen erief te uftänDig finb.
emnaef at baß munbeßgerief t
etfannt:
Xiie ltlage tft abgcwiefen.
II. Organisation der Bundesrechtspflege.
Organisation judiciaire federale .
104. Sentenza deI 15 ottobre 1881 neUa causa Lavertezzo
contro Scazziga.
A. Addl14 marzo 1871 il patriziato deI comune di Laver-
tezzo, a
cio debitamente autorizzato dal governo cantonale,
vendeva ai signori avvoeati Ferdinando e Pasquale, padre e
figlio, Cattaneo, di Faido, tre lotti di bosco in
Val Careeehio
pel eomplessivo prezzo di fr.
40 mila. A stregua deI relativo
capitolato
edella serittura di contralto dovevano i eompratori
effettuare
il taglio di deHo boseo entro il termine di einque
anni e
garantiva il patriziato venditore ai signori compra-
tori la piena proprieta dei bosehi venduti, assumendone
Ie
relative legali conseguenze, da qualunque molestia venisse
11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.
loro reeata per tale oggetto, per qualsiasi causa e da qual-
siasi parte derivasse.
B. NeU' anno ehe tenne dietro proeedevano gli aequisitori
aHa effettuazione di una parte dei taglio ed ottenevano, me-
diante il versamento di un eompenso di 4 mila franehi, una
proroga cli due anni al fatale come sopra stabilito.
G. Venuli amorire nel frattempo i signori Cattaneo, i loro
eredi vendevano sotto la data
26 luglio 1873 gli anzidetti lotti
di boseo al signor Feliee
D' Ambrogio, di Dalpe, per se e quale
proeuratore della
Soeieta D'Ambrogio e Compagni J) (ora
Seazziga-Baeilieri-Sehenardi e
D' Ambrogio), eonvenendo eon
es so lui ehe il relativo contratto intendevasi concluso e sti-
pulato sotto le medesime eondizioni, clausole, eonvenzioni,
patti e riserve
gia preeedentemente intereesse tra il patriziato
di Lavertezzo
ed i primi aequisitori, per il ehe l'attuale parte
compratrice veniva eolloeata di fronte al patriziato nella me-
desima posizione, nei medesimi diritti e nei medesimi obbli-
ghi e pesi,
in eui trovavasi l'attuale parte venditriee, ritenuta
per sola ed unica difTerenza Ja diversita. fra il prezzo attuale
(fr.
25000) e quello antecedentemente eoncluso (fr. 40 UOO),
considerato il eontratto d'allora, meno l'eecezione unica deI
prezzo, eome parte integrale deI presente e risguardandosi i
lotti di boseo in discorso sieeome venduti nello slato e eondi-
zione in eui attualmente si trovano.
J) -I nuovi aequisitori
ottenevano
pOl successivamente e verso pagamento di aHro
compenso di
2500 rr. una seconda proroga di un anno al ta-
glio, il eui eompimento trovavasi di tal guisa rimandato al
J4 marzo 1879.
D. Con suo deereto 6 settembre 1b76 diehiarava pero in-
tanto il Consiglio di Stato deI cantone Tieino, in esecuzione
di ordini
('16 agosto deHo anno) trasmessigli dal Consiglio fe-
derale, a sensi delI'
art. 30 della legge forestale 24 marzo
J 876 : Essere sospeso qualsiasi taglio neUe foreste e boschi
situati nel cantone,
di proprieta di comuni, palriziati e eorpo-
razioni,
flnche i proprietari non abbiano domandato ed otte-
DutO a questo effetto, per suo mezzo, l'autorizzazione deI
B. Civilrechtspflege,
Consiglio federale ; intendersi questa disposizione estesa .
I
, d' i' b' m
tag 1 1 loreste e OSchl gill autorizzati dall' autorita canto-
nale,
snbbene siano stati oggetto di stipulazioni e contratti
ed abblano avuto prineipio di eseeuzione. ,
, E, Andata a vuoto una istanza della Ditta eessionaria al-
l
uop ,dl ottenere Ia neeessaria autorizzazione aI tag'lio dei
bosnhl m quereIa e tentata invano la via d'un amiehevole com-
pommento, la Ditta medesima spiecava in data 20 marzo
1877 ormale l.ibello, aU: indirizzo deI patriziato per chiedere
foss Il m,edeslmo dlChmrato in obbligo : 1
di risarcirla
dnlh danm ed interessi ehe le derivavano dalla inesecuzione
dI quel negozio e eio in forza della garanzia a cui era obbligato
non solo eome eonseguenza naturale
deI eontratto 14 marzo
187'1, ma an ehe deI paHo speeiale N° 2 dell' istrumento sud-
delto ; 20 e, in ogni easo, di rifonderle :
a) La somma gia versatagli in aeconto deI
eapitale prezzo. . , , . , , , . . . . . Fr, 34 9'15
b) Gli interessi statigli egualmente pagati
sui
40 mila fr, al 5 %, dal 14 marzo 187'1 al
31 dicembre 1875 . ,
c) L' interesse dal 31' diee'mbr 1875' a1
15 marzo 1877, in ........ "
d) L' importo delle proroghe convenute '
e) L' in teresse dal 28 agosto 1876 al . H
marzo 1877 su detti fr, 6500, . . , . . . J)
9583 27
2688 -
6500 -
Totale Fr, 53 862 18
f) Colli interessi deeorribili su detta eomplessiva somma dal
15 manzo 1879 in vnnti sino aU' effettivo pagamento;
,
) Fma,lmente, dl nfondere l'ammontare delle spese di pe-
rIzm, ,rogIto;
-salvo pOi, a dedurne fr. 1500, giusta perizia,
ehe
SI omanda, della plceola porzione di boseo stata dis-
posta dal
pri. i ,aequisitori Catfaneo, eon gl' interessi reIativi.
,E tuttoelO In appoggio ai eitati faui e piiI 8peeiaImente
all
,lstrunento ,14 marzo 1871 ed aHa formale inibizione deI
tagho
dei bosehl, nonebe ai fauo ehe in eonseguenza di quella
J
I
II; Organisation der Bundesrechtspflege, N° 104. 803
inibizione il eontl'atto rimase seiolto e quei bosehi sono ritor-
nati in propriela, dorninio e possesso deI patriziato, eee. eee.
F. Dal canto suo, il patriziato, eonsiderando ehe per es-
sere
il contrallo di vendita in litigio regolare e perfetto, ogni
danno 0 easo di forza maggiore a pregiudizio deHa eosa ven-
duta va a earieo
dei eompratore ehe ne e il proprietario, -
ehe il patto a!l' art. 2 deI eontratto medesimo comprende sol-
tanto
Ia garanzia della proprieta, la quale non e stata oggetto
di pretesa
0 molestia da nessuna parte, mentre, se dovesse ab-
braeeiare tutti i casi fortuiti ed il faUo deI prineipe posteriore
aHa stipulazione ed aHa eonsegna della eosa, sarebbe a rite-
nersi eontraria aH'ordine pubblieo e quindi eome
irrita e nulla,
-ehe
i eedenti eredi Cattaneo banno limitato I'obbligo deHa
garanzia aHa somma di fr. 25 mila a veee dei 40 mila primi-
tivi, stante il taglio
di boseo gift eseguito, -eonehiudeva in
sede cantonale eon la domanda venisse giudieato : 1
Do-
versi respingere il Iibello e eonfermare esso patriziato nel
pieno diritto
di agire nelle vie eseeutive per eonseguire il pa-
gamento
deI residuo prezzo stipulato neH' istromento 14 marzo
1871 eoi relativi interessi; -2° Subordinatamente : In-
eombere ad esso patriziato
l' obbligo di restituire aHa Ditta
soitanto
Ia somma che quest' ultima gli ha effettivamente pa-
gata in aeconto dei prezzo di 25 mila fr. eonvenuto nell'istro-
mento
26 Iuglio 1873; respinte le domande di rimborso di
quanto
fu pagato per Ie proroghe, d'indennizzo, eee. eee.
G. Con sentenza 5 gennaio 1881 il Tribunale eivile distret-
tuale di Locarno,
premesso ehe
per efIeUo deI divieto faUo dal Consiglio fede-
rale
venne a seomparire l' elemento essenziale e eostitutivo
deI eontratto di eompra e vendita deI boseo, vale a dire Ia
eosa sulla e per
Ia quale era stato stipulatü e ne derivo 10
seioglimento dei eontratto; -ehe risollo il eontratto, le
parti rientrarono di diritto
neHa eondizione di prima e quindi
il patriziato
ha rieevuto in sua proprieta e dominio il boseo e
la Ditta
fu eostituita in ragione di riavere le somme sborsate
in aeeonto e eome eorrispetLivo deI taglio e l'importo di quanto
B. Civilrechtspflege.
fu sborsato per le proroghe, ehe dovevano ritenersi faeenti
parte integrale deI eontratto di vendita ; -ehe CI il pa tri-
ziato ha garanLito ai eompratori la pura proprietä dei bosehi
venduli e non
altrimenti; e ehe devesi ritenere forza supe-
riore e impreveduta I'emanazione posteriore di leggi
0 dispo-
sizioni federali proibenti il taglio di delti bosehi e non potersi
quindi rilenere responsabiIe
il venditore dei danni e spese de-
rivate dall' ineseeuzione dei contratto ,
Dichiarava: 1° Il eontraUo in diseorso e, per causa di po-
steriori leggi e disposizioni federaIi, indipendentemente dalla
volontä e eolpa deI venditore, deeaduto e quindi ineseguibile,
e di eonseguenza il patriziato di Lavertezzo
e eondannato a
retroeedere
aHa DiUa attrice l'importo delle somme ricevute
in aeeonto deI prezzo della vendita ed in eompenso delle pro-
roghe al taglio aeeordate, eoH' interesse legale dalla data deI
libel1o;
2° E rieonoseiuto al patriziato il diritto di portare in
diminuzione a quanta sopra di debito suo I'importo della parte
di boseo tagliato dalla Ditta (fr. 1500). 3° Le domande della
Ditta in riguardo a danni e spese sono respinte, eome pure
tutte Ie altre domande delle parti in via prineipale e subordi-
nata.
H. Avendo amendue le Parti interposto appeIlo, da questo
giudizio,
aHa Camera eivile deI tribunale supremo tieinese,
quest' essa, eonstatato innanzitutto il fatto ehe la
DiUa abban-
dona nel frattempo Ia pretesa danni, adottava (eon pronun-
ciato deI 30 marzo 1881) in punto al quesito prineipale -se
per effetto deI deereto 16 agosto 1876 deI Consiglio federale,
da cui
deriva la eonseguenza deHo scioglimento deI eontratto,
il patriziato di Lavertezzo fosse tenuto a rifondere aHa Ditta
il prezzo di vendita e delle proroghe pagatogli
in fr. 34 915
fr. 6500, -i motivati ed il dispositivo della sentenza di
prima istanza, aggiungendo solo di suo moto ehe siccome
il patriziato non ave va preso parte all'islromento di vendita e
cessione 26 luglio
1873, non poteva neppure invoearlo a di
Ini favore, stando esso nei soli rapporti deI eedente col ees-
sionario.
:
II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.
80
I. Un atto 25 aprile 1881 dei signori Pietro e Giovanni P
meLta, delegati deI patriziato di Lavertezzo, notific?va al Tn-
bunale supremo : volere il patriziato medesimo neo.rrer , a
tenore dell' art. 30 delta legge federale sulla orgamzzazwne
giudiziaria del 27 giugno 1874, alI' alto Tribunale federale
eontro il surriferito giudizio d' appello, slatogli intimato nel
giorno 7 dello slesso aprile e
pronunciato in applicazione
della legge federale forestale deZ 24 marzo 1876 e relal'tve
ordinallze.
L. Con officio 12 corrente ottobre la rappresentanza della
Ditta Seazziga-Bacilieri e Comp. informava la presidenza deI
Tribunale federale ehe, in quanta
ci6 fosse deI caso e quaIor
la Corte non 10 facesse eHa medesima d'offieio, intendevasl
declinare la eompetenza di
delto tribunale .. non ris 1tando
essa ne da convenzione speciale delle parti, ne da un dlSpoStO
qualsiasi della legge.
Premessi in diritlo i seguenti ragionamenti :
10 Dal tenore della diehiarazione di rieorso deposta in atti
della suprema istanza eantonale e
confermnLa ezian.dio con
successiva memoria 9
maO'gio 1981 aHa presldenza dl questa
Corte cosi come dalle
odiel'lle arringhe, risulta manifesto -
esser; negli intendimenti deI patriziato di Lavertnzzo. d:invo-
care
l' intervento deI Tribunale federale soltanto III vlrtu del-
rart. 29 della legge 27 giugno 1874 sulla .organiznazion
giudiziaria federale, ehe suona: In cause n ?Ul SI. traUI
delI' applicazione di leggi federali per oper dl tnb?nah ca
tonali, e il clli oggetto abbia un valore d.l . fran.chI tre mIia
almeno, 0 per sua nabJra non si sns.eettInIIe. dl una valut
zione, resta aperto ad ogni parte Il dll'ltto dl :lenr:ere. al T:l-
bunale federale per ottenere la riforma deI glUdlZIO dl menta
dell'ultima istanza giudiziaria eantonale.
20 Incontestata essendo la ricorrenza dell'estremo di questa
disposizione ehe riguarda il valore delI' oggetlo
litig.ios?, la
quistione della eompetenza deI Tribunale federale
SI l'lduee
tutta a vedere se la causa giudieata con sentenza 30 marzo
B. Givilrechtspflege.
1881 della camera civile d'appello dei tribunale supremo tici-
nese, contro
Ia quale il ricorso e diretto, appartenga vera-
mente
al novero di quelle in cui si traUi dell' applicazione
di
leggi ederali per opera di tribunali cantonali. E poiche
anzi la parte ricorrente fa ella medesima esplicito appello aHa
so la legge forestale deI 24 marzo 1876, senza alludere per
nessun modo a qualsivoglia altra federale, il quesito di cui
sopra si circoscrive ancora
piu e riassumesi al postutto ad in-
dagare: se, per risolvere Ie controversie costituen!i insieme Ia
vertita causa, sia 0 non sia stato d'uopo applicare Ia ridetta
Zegge orestale (ederale.
3° Senonche, il solo prescritto di couesta legge ehe polrebbe
in conereto caso dedursi in considerazione sarebbe
quel10
deli' art. 15, il quale dichiara nulle Ie transazioni contrarie
agli art. 11, 12,
13 e 14 risguardanti il divieto di ogni disbo-
scamento, divisione e alienazione delle foreste
deHo Stato, dei
comuni e delle corporazioni ed
il riscatto di certi diritti e ser-
vitu sulle foreste sottoposte all'alta sorveglianza federale. E le
parti, lasciata interamente da banda la quistione : se cotale
articolo potesse ritenersi applicabile anche a transazioni sti-
pulate prima che
Ia leg'ge fosse stata promulgata, -nOn
hanno pur faHo al prescritto in discorso il piu lontano riferi-
mento e ravvisarono invece,
neHa decadenza deI contratto,
che
Ie vincolava, un nudo faUo compiuto, soffermandosi a
piatire unicamente sulle eonseguenze legali da questo .fauo
procedenti.
Ora, tutte e singole le divergenze giuridiche inerenti a
quella principale della responsabilitä per le conseguenze del-
l'annullazione deI contratto non furono definite, come non
dovevano esserIo,
aHa stregua della invocata legge forestale
federale, la quale non sancisce
al riguardo discipline di sorta
alcuna, ma bensi a quella dei prescritti che consacravano in
tema di speculazioni contrattuali e il ticinese ed
il comune
diritto privato,
eie istanze cantonali non registrarono, nei con-
siderandi dei loro giudizi, la
benehe menoma allusione ai di-
sposti della legge federale su cui si dibatte, ma seguirono
stesso tramite ehe 101'0 avevano segnato le parti.
H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 105.
Conseguentemente, il quesito dianzi posto va categorica-
mente risoluto in senso negativo, e
11 Tribunale federale
pronuncia:
Il ricorso deI patriziato di Lavertezzo contro la sentenza
20 marzo 188t della Camera civile d'appello deI tribunale su-
premo deI cantone Ticino, risguardante la causa vertita con
Ia Dilta Scazziga-Bacilieri e Compagni, e respinto per titolo
d'incompetenza.
105. mefd)luj3 l)om 4. o )emoet 1881 in ad)en
e leu te urd) betreff enb l)ef d) ei 'ou ng.
ad) innd tnanme:
- eine!3 eld luffe!3 be!3 mun'oengerid)te )om 7. Dftooer
aol)in; 1)
- eine d)retben be täfibium be Dbetgerid)te beg
Stanton Unterit)alben ob bem alb an ben SnjltufHonntid)ter
beg munbeggerid)te baHtt )om 20. Dftobet biefeg Sal)teg, wo
rin banfelbe .
a. benugHd) ber butd) ii ,oftti ) 2 unb 3 ))e erwäl)nten
bun'Oeggerid)tHd)en mefd)luffe angeotbneten m:ften )er )orrjlanbi
gungen bie etfotbedid)en m:uffd)lüffe gibt, bagegen
b. oenügnd) ber sub if ,ofiti ) 4 genannten mefd)luffenge.
ttoffenen m:notbnung edlätt: au bie utifagen bel: tlägerifd)er.
') Durch das, hier einzig in Betracht kommende, Dispositiv 4. dieses
Beschlusses
war das Obergericht des Kant:ons Unterwaldnn. ob dem
Wald eingeladen worden, die in Gt mässhelt des 79 der Clvllprozess-
ordnung für den Kanton UnterwaIden ob dem Wald aufnenommnnnn
: und zur Bestätigung vorgelesenen Aufzeichnunge:r: übnr dle Deposlbo-
"
nen sämmtlicher in vorliegender -von der Klagenn nach Art. 29
,. und 30 des Bundesgesetzes über die OrganisatiOIl; der Bundesre.?hts-
pflege
an das Bundesge:icht .gezogener -StreItsache angehorten
,. Zeugen an das Bundesgencht eIDzusenden, oder aber, falls dIese Auf-
zeichnungen nicht mehr vorhanden senn sol n, die sämmtlichen Zeu-
l gen wiederholt einzuvernehmen und die daruber aufzunehmenden Pro-
" tokolle dem Bundesgerichte zuzustellen.