Art. 29 OG; federal jurisdiction in civil matters requires that the cantonal court has decided by applying a federal law. Where the controversy concerns only the private-law consequences of the extinction or invalidity of a contract, and the cantonal courts base their decision not on the federal norm invoked but on cantonal or common private law, the Federal Court lacks jurisdiction. The mere factual background of a federal prohibition does not suffice; the decisive criterion is whether the judgment under attack actually rests on the application of federal law (consid. 1-3).
B. Civilrechtspflege. rennte, bagegen jebenfafi bie in ber lttagefd)tift geftenten me genren unftattnaft feien. g tft benn üorigeng aud) nar, ban 3U menanDlung afifäfiiger 6d)ubengerfa forDerungen beß SWigerß bie eiDqenöfnfd)e 6d)anunggfomm!lfion unb in weiter 3nftan3 baß munlJeßgerid)t nur iUI cfern fomt etent finb, arg biefe n fnrüd)e auf baß ! Honriationßgele b. . barauf ocgrünbet Werben, baa bie rjlefiung beg arafielwegeß eie uteignung eineß bem stläger 3nftenenben binglid)eu lRed)teg in .lol .lire, wa . tenb, Wenn etl fief um eine lebiglief auf bie buref ben medrag bom 17. i'rif/5. ID?ai 1873 begrünDeten oefonDem bertragUd)en menienungen öwifef en ben ltontranenten geftünte ltfage anbeln f ofite, u Deren meurtneilung augfef Heafid) 'oie fompetenten fantonalen erief te uftänDig finb. emnaef at baß munbeßgerief t etfannt: Xiie ltlage tft abgcwiefen. II. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale . 104. Sentenza deI 15 ottobre 1881 neUa causa Lavertezzo contro Scazziga. A. Addl14 marzo 1871 il patriziato deI comune di Laver- tezzo, a cio debitamente autorizzato dal governo cantonale, vendeva ai signori avvoeati Ferdinando e Pasquale, padre e figlio, Cattaneo, di Faido, tre lotti di bosco in Val Careeehio pel eomplessivo prezzo di fr. 40 mila. A stregua deI relativo capitolato edella serittura di contralto dovevano i eompratori effettuare il taglio di deHo boseo entro il termine di einque anni e garantiva il patriziato venditore ai signori compra- tori la piena proprieta dei bosehi venduti, assumendone Ie relative legali conseguenze, da qualunque molestia venisse 11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.
loro reeata per tale oggetto, per qualsiasi causa e da qual- siasi parte derivasse.
B. NeU' anno ehe tenne dietro proeedevano gli aequisitori aHa effettuazione di una parte dei taglio ed ottenevano, me- diante il versamento di un eompenso di 4 mila franehi, una proroga cli due anni al fatale come sopra stabilito. G. Venuli amorire nel frattempo i signori Cattaneo, i loro eredi vendevano sotto la data 26 luglio 1873 gli anzidetti lotti di boseo al signor Feliee D' Ambrogio, di Dalpe, per se e quale proeuratore della Soeieta D'Ambrogio e Compagni J) (ora Seazziga-Baeilieri-Sehenardi e D' Ambrogio), eonvenendo eon es so lui ehe il relativo contratto intendevasi concluso e sti- pulato sotto le medesime eondizioni, clausole, eonvenzioni, patti e riserve gia preeedentemente intereesse tra il patriziato di Lavertezzo ed i primi aequisitori, per il ehe l'attuale parte compratrice veniva eolloeata di fronte al patriziato nella me- desima posizione, nei medesimi diritti e nei medesimi obbli- ghi e pesi, in eui trovavasi l'attuale parte venditriee, ritenuta per sola ed unica difTerenza Ja diversita. fra il prezzo attuale (fr. 25000) e quello antecedentemente eoncluso (fr. 40 UOO), considerato il eontratto d'allora, meno l'eecezione unica deI prezzo, eome parte integrale deI presente e risguardandosi i lotti di boseo in discorso sieeome venduti nello slato e eondi- zione in eui attualmente si trovano. J) -I nuovi aequisitori ottenevano pOl successivamente e verso pagamento di aHro compenso di 2500 rr. una seconda proroga di un anno al ta- glio, il eui eompimento trovavasi di tal guisa rimandato al J4 marzo 1879. D. Con suo deereto 6 settembre 1b76 diehiarava pero in- tanto il Consiglio di Stato deI cantone Tieino, in esecuzione di ordini ('16 agosto deHo anno) trasmessigli dal Consiglio fe- derale, a sensi delI' art. 30 della legge forestale 24 marzo J 876 : Essere sospeso qualsiasi taglio neUe foreste e boschi situati nel cantone, di proprieta di comuni, palriziati e eorpo- razioni, flnche i proprietari non abbiano domandato ed otte- DutO a questo effetto, per suo mezzo, l'autorizzazione deI
B. Civilrechtspflege, Consiglio federale ; intendersi questa disposizione estesa . I , d' i' b' m tag 1 1 loreste e OSchl gill autorizzati dall' autorita canto- nale, snbbene siano stati oggetto di stipulazioni e contratti ed abblano avuto prineipio di eseeuzione. , , E, Andata a vuoto una istanza della Ditta eessionaria al- l uop ,dl ottenere Ia neeessaria autorizzazione aI tag'lio dei bosnhl m quereIa e tentata invano la via d'un amiehevole com- pommento, la Ditta medesima spiecava in data 20 marzo 1877 ormale l.ibello, aU: indirizzo deI patriziato per chiedere foss Il m,edeslmo dlChmrato in obbligo : 1
di risarcirla dnlh danm ed interessi ehe le derivavano dalla inesecuzione dI quel negozio e eio in forza della garanzia a cui era obbligato non solo eome eonseguenza naturale deI eontratto 14 marzo 187'1, ma an ehe deI paHo speeiale N° 2 dell' istrumento sud- delto ; 20 e, in ogni easo, di rifonderle : a) La somma gia versatagli in aeconto deI eapitale prezzo. . , , . , , , . . . . . Fr, 34 9'15 b) Gli interessi statigli egualmente pagati sui 40 mila fr, al 5 %, dal 14 marzo 187'1 al 31 dicembre 1875 . , c) L' interesse dal 31' diee'mbr 1875' a1 15 marzo 1877, in ........ " d) L' importo delle proroghe convenute ' e) L' in teresse dal 28 agosto 1876 al . H marzo 1877 su detti fr, 6500, . . , . . . J) 9583 27 2688 - 6500 -
Totale Fr, 53 862 18 f) Colli interessi deeorribili su detta eomplessiva somma dal 15 manzo 1879 in vnnti sino aU' effettivo pagamento; , ) Fma,lmente, dl nfondere l'ammontare delle spese di pe- rIzm, ,rogIto; -salvo pOi, a dedurne fr. 1500, giusta perizia, ehe SI omanda, della plceola porzione di boseo stata dis- posta dal pri. i ,aequisitori Catfaneo, eon gl' interessi reIativi. ,E tuttoelO In appoggio ai eitati faui e piiI 8peeiaImente all ,lstrunento ,14 marzo 1871 ed aHa formale inibizione deI tagho dei bosehl, nonebe ai fauo ehe in eonseguenza di quella J I II; Organisation der Bundesrechtspflege, N° 104. 803 inibizione il eontl'atto rimase seiolto e quei bosehi sono ritor- nati in propriela, dorninio e possesso deI patriziato, eee. eee. F. Dal canto suo, il patriziato, eonsiderando ehe per es- sere il contrallo di vendita in litigio regolare e perfetto, ogni danno 0 easo di forza maggiore a pregiudizio deHa eosa ven- duta va a earieo dei eompratore ehe ne e il proprietario, - ehe il patto a!l' art. 2 deI eontratto medesimo comprende sol- tanto Ia garanzia della proprieta, la quale non e stata oggetto di pretesa 0 molestia da nessuna parte, mentre, se dovesse ab- braeeiare tutti i casi fortuiti ed il faUo deI prineipe posteriore aHa stipulazione ed aHa eonsegna della eosa, sarebbe a rite- nersi eontraria aH'ordine pubblieo e quindi eome irrita e nulla, -ehe i eedenti eredi Cattaneo banno limitato I'obbligo deHa garanzia aHa somma di fr. 25 mila a veee dei 40 mila primi- tivi, stante il taglio di boseo gift eseguito, -eonehiudeva in sede cantonale eon la domanda venisse giudieato : 1
Do- versi respingere il Iibello e eonfermare esso patriziato nel pieno diritto di agire nelle vie eseeutive per eonseguire il pa- gamento deI residuo prezzo stipulato neH' istromento 14 marzo 1871 eoi relativi interessi; -2° Subordinatamente : In- eombere ad esso patriziato l' obbligo di restituire aHa Ditta soitanto Ia somma che quest' ultima gli ha effettivamente pa- gata in aeconto dei prezzo di 25 mila fr. eonvenuto nell'istro- mento 26 Iuglio 1873; respinte le domande di rimborso di quanto fu pagato per Ie proroghe, d'indennizzo, eee. eee. G. Con sentenza 5 gennaio 1881 il Tribunale eivile distret- tuale di Locarno, premesso ehe per efIeUo deI divieto faUo dal Consiglio fede- rale venne a seomparire l' elemento essenziale e eostitutivo deI eontratto di eompra e vendita deI boseo, vale a dire Ia eosa sulla e per Ia quale era stato stipulatü e ne derivo 10 seioglimento dei eontratto; -ehe risollo il eontratto, le parti rientrarono di diritto neHa eondizione di prima e quindi il patriziato ha rieevuto in sua proprieta e dominio il boseo e la Ditta fu eostituita in ragione di riavere le somme sborsate in aeeonto e eome eorrispetLivo deI taglio e l'importo di quanto
B. Civilrechtspflege. fu sborsato per le proroghe, ehe dovevano ritenersi faeenti parte integrale deI eontratto di vendita ; -ehe CI il pa tri- ziato ha garanLito ai eompratori la pura proprietä dei bosehi venduli e non altrimenti; e ehe devesi ritenere forza supe- riore e impreveduta I'emanazione posteriore di leggi 0 dispo- sizioni federali proibenti il taglio di delti bosehi e non potersi quindi rilenere responsabiIe il venditore dei danni e spese de- rivate dall' ineseeuzione dei contratto , Dichiarava: 1° Il eontraUo in diseorso e, per causa di po- steriori leggi e disposizioni federaIi, indipendentemente dalla volontä e eolpa deI venditore, deeaduto e quindi ineseguibile, e di eonseguenza il patriziato di Lavertezzo e eondannato a retroeedere aHa DiUa attrice l'importo delle somme ricevute in aeeonto deI prezzo della vendita ed in eompenso delle pro- roghe al taglio aeeordate, eoH' interesse legale dalla data deI libel1o; 2° E rieonoseiuto al patriziato il diritto di portare in diminuzione a quanta sopra di debito suo I'importo della parte di boseo tagliato dalla Ditta (fr. 1500). 3° Le domande della Ditta in riguardo a danni e spese sono respinte, eome pure tutte Ie altre domande delle parti in via prineipale e subordi- nata.
H. Avendo amendue le Parti interposto appeIlo, da questo giudizio, aHa Camera eivile deI tribunale supremo tieinese, quest' essa, eonstatato innanzitutto il fatto ehe la DiUa abban- dona nel frattempo Ia pretesa danni, adottava (eon pronun- ciato deI 30 marzo 1881) in punto al quesito prineipale -se per effetto deI deereto 16 agosto 1876 deI Consiglio federale, da cui deriva la eonseguenza deHo scioglimento deI eontratto, il patriziato di Lavertezzo fosse tenuto a rifondere aHa Ditta il prezzo di vendita e delle proroghe pagatogli in fr. 34 915 fr. 6500, -i motivati ed il dispositivo della sentenza di prima istanza, aggiungendo solo di suo moto ehe siccome il patriziato non ave va preso parte all'islromento di vendita e cessione 26 luglio 1873, non poteva neppure invoearlo a di Ini favore, stando esso nei soli rapporti deI eedente col ees- sionario. : II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104. 80 I. Un atto 25 aprile 1881 dei signori Pietro e Giovanni P meLta, delegati deI patriziato di Lavertezzo, notific?va al Tn- bunale supremo : volere il patriziato medesimo neo.rrer , a tenore dell' art. 30 delta legge federale sulla orgamzzazwne giudiziaria del 27 giugno 1874, alI' alto Tribunale federale eontro il surriferito giudizio d' appello, slatogli intimato nel giorno 7 dello slesso aprile e pronunciato in applicazione della legge federale forestale deZ 24 marzo 1876 e relal'tve ordinallze. L. Con officio 12 corrente ottobre la rappresentanza della Ditta Seazziga-Bacilieri e Comp. informava la presidenza deI Tribunale federale ehe, in quanta ci6 fosse deI caso e quaIor la Corte non 10 facesse eHa medesima d'offieio, intendevasl declinare la eompetenza di delto tribunale .. non ris 1tando essa ne da convenzione speciale delle parti, ne da un dlSpoStO qualsiasi della legge. Premessi in diritlo i seguenti ragionamenti : 10 Dal tenore della diehiarazione di rieorso deposta in atti della suprema istanza eantonale e confermnLa ezian.dio con successiva memoria 9 maO'gio 1981 aHa presldenza dl questa Corte cosi come dalle odiel'lle arringhe, risulta manifesto - esser; negli intendimenti deI patriziato di Lavertnzzo. d:invo- care l' intervento deI Tribunale federale soltanto III vlrtu del- rart. 29 della legge 27 giugno 1874 sulla .organiznazion giudiziaria federale, ehe suona: In cause n ?Ul SI. traUI delI' applicazione di leggi federali per oper dl tnb?nah ca tonali, e il clli oggetto abbia un valore d.l . fran.chI tre mIia almeno, 0 per sua nabJra non si sns.eettInIIe. dl una valut zione, resta aperto ad ogni parte Il dll'ltto dl :lenr:ere. al T:l- bunale federale per ottenere la riforma deI glUdlZIO dl menta dell'ultima istanza giudiziaria eantonale. 20 Incontestata essendo la ricorrenza dell'estremo di questa disposizione ehe riguarda il valore delI' oggetlo litig.ios?, la quistione della eompetenza deI Tribunale federale SI l'lduee tutta a vedere se la causa giudieata con sentenza 30 marzo
B. Givilrechtspflege. 1881 della camera civile d'appello dei tribunale supremo tici- nese, contro Ia quale il ricorso e diretto, appartenga vera- mente al novero di quelle in cui si traUi dell' applicazione di leggi ederali per opera di tribunali cantonali. E poiche anzi la parte ricorrente fa ella medesima esplicito appello aHa so la legge forestale deI 24 marzo 1876, senza alludere per nessun modo a qualsivoglia altra federale, il quesito di cui sopra si circoscrive ancora piu e riassumesi al postutto ad in- dagare: se, per risolvere Ie controversie costituen!i insieme Ia vertita causa, sia 0 non sia stato d'uopo applicare Ia ridetta Zegge orestale (ederale. 3° Senonche, il solo prescritto di couesta legge ehe polrebbe in conereto caso dedursi in considerazione sarebbe quel10 deli' art. 15, il quale dichiara nulle Ie transazioni contrarie agli art. 11, 12, 13 e 14 risguardanti il divieto di ogni disbo- scamento, divisione e alienazione delle foreste deHo Stato, dei comuni e delle corporazioni ed il riscatto di certi diritti e ser- vitu sulle foreste sottoposte all'alta sorveglianza federale. E le parti, lasciata interamente da banda la quistione : se cotale articolo potesse ritenersi applicabile anche a transazioni sti- pulate prima che Ia leg'ge fosse stata promulgata, -nOn hanno pur faHo al prescritto in discorso il piu lontano riferi- mento e ravvisarono invece, neHa decadenza deI contratto, che Ie vincolava, un nudo faUo compiuto, soffermandosi a piatire unicamente sulle eonseguenze legali da questo .fauo procedenti. Ora, tutte e singole le divergenze giuridiche inerenti a quella principale della responsabilitä per le conseguenze del- l'annullazione deI contratto non furono definite, come non dovevano esserIo, aHa stregua della invocata legge forestale federale, la quale non sancisce al riguardo discipline di sorta alcuna, ma bensi a quella dei prescritti che consacravano in tema di speculazioni contrattuali e il ticinese ed il comune diritto privato, eie istanze cantonali non registrarono, nei con- siderandi dei loro giudizi, la benehe menoma allusione ai di- sposti della legge federale su cui si dibatte, ma seguirono
stesso tramite ehe 101'0 avevano segnato le parti. H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 105.
Conseguentemente, il quesito dianzi posto va categorica- mente risoluto in senso negativo, e 11 Tribunale federale pronuncia: Il ricorso deI patriziato di Lavertezzo contro la sentenza 20 marzo 188t della Camera civile d'appello deI tribunale su- premo deI cantone Ticino, risguardante la causa vertita con Ia Dilta Scazziga-Bacilieri e Compagni, e respinto per titolo d'incompetenza. 105. mefd)luj3 l)om 4. o )emoet 1881 in ad)en e leu te urd) betreff enb l)ef d) ei 'ou ng. ad) innd tnanme: