BGE 81 IV 319•Recidivist fishing-water pollution fine may reach double maximum
BGE 81 IV 319Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / IV21 ott 1955Dismissed
The criminal cassation court held that, under Art. 32 no. 1 LPesc, recidivism does not entail a mechanical doubling of the previously imposed fine. The court must first assess the appropriate ordinary fine within the range of Art. 31 LPesc and only then double it to reflect recidivism. Because the offense could justify the ordinary maximum, the recidivist maximum becomes double that amount. The Ticino appellate court therefore did not violate federal law by confirming the CHF 800 fine against Galvaerom SA.
81 IV 319
ab Seite 319
Estratto dei considerandi:
Nella sua sentenza RU 42 I 226 il Tribunale federale ha interpretato l'art. 32 cifra 1 LPesc. nel senso del raddoppiamento puro e semplice della multa precedente, ritenuto però che anche nel caso di recidiva l'importo della multa non doveva oltrepassare quello massimo comminato dall'art. 31 LPesc. Questa giurisprudenza dev'essere abbandonata. Il raddoppiamento automatico della multa precedentemente inflitta, senza alcun riguardo alla gravità dell'atto incriminato, non è compatibile con il principio della colpevolezza, cui è informato il codice penale federale. In ossequio a tale principio il giudice deve dapprima commisurare - entro il minimo e il massimo della multa previsti dall'art. 31 LPesc. - la pena che dovrebbe essere inflitta per l'atto incriminato ad un reo non recidivo, poi raddoppiarla per tener conto della recidiva. Siccome la gravità dell'infrazione può meritare il massimo della pena comminata, il raddoppiamento obbligatorio prescritto dall'art. 32 cp. 1 LPesc. ha per conseguenza che in caso di recidiva il massimo della pena deve corrispondere al doppio della pena massima comminata dall'art. 31 LPesc. La contravvenzione reiterata d'insozzamento delle acque pescose, che qui interessa, è quindi passibile d'una multa fino a 800 franchi. Tutt'altra interpretazione toglierebbe ogni efficacia al disposto dell'art. 32 cifra 1 LPesc. proprio nei casi di recidiva più gravi, quando già l'atto incriminato merita, indipendentemente dall'aggravamento della pena per la reiterazione, il massimo della multa ordinaria comminata all'infrazione.
Un siffatto caso è appunto quello che ne occupa. Confermando la multa di 800 franchi inflitta alla ricorrente, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale e tanto meno ecceduto nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
Art. 32 Ziff. 1 Fisch G. Bemessung und Höchstbetrag der Busse im Wiederholungsfalle.