Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde. Art. 88 OG. Am Enteignungsverfahren nimmt die enteignende Gemeinde in ihrer Eigenschaft als Trägerin öffentlicher Gewalt teil. Sie ist daher nicht legitimiert, den Entscheid, durch den die kantonale Behörde die Enteignungsentschädigung festgesetzt hat, mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten.
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Il Comune di Mendrisio impugna questo giudizio mediante un tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale; esso chiede l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuova decisione. Il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 4 CF, che ravvisa nell'arbitraria applicazione delle norme della legge cantonale sull'espropriazione (e in particolare degli art. 40, 45, 46 e 71).
La giurisprudenza riconosce tuttavia che il Comune, come detentore del pubblico potere, ha veste per interporre ricorso di diritto pubblico quando difende la propria autonomia o quando insorge contro decisioni che mettono in causa la sua esistenza o la consistenza del suo territorio. D'altra parte, l'ente pubblico ha qualità per interporre un ricorso di diritto pubblico quando si mette sul terreno del diritto privato ed entra in relazione con altri soggetti giuridici su un piede di uguaglianza (RU 74 I 52, 83 I 121/122 e 269, 87 I 214 consid. 2, 88 I 108, 89 I 111 e 206, 90 I 337).
Nella fattispecie, il Comune non agisce per difendere la propria autonomia, nè, d'altra parte, la sentenza impugnata lo colpisce alla stregua di un privato.
Nel procedimento d'espropriazione, la quale è accordata all'ente pubblico per compiere opere di interesse generale, il Cantone o il Comune intervengono nella veste di detentori del pubblico potere. Il rapporto giuridico tra loro e l'espropriato poggia sul diritto pubblico, e sull'obbligo che ne deriva per l'ente espropriante di risarcire all'espropriato il danno causato dall'espropriazione. Il Cantone, rispettivamente il Comune non cessano di agire come detentori del pubblico potere, quand'anche la indennità sia stabilita in una procedura in cui ente espropriante ed espropriato abbiano uguali diritti.
L'ente pubblico non è pertanto legittimato ad impugnare con un ricorso di diritto pubblico per arbitraria violazione di norme cantonali il giudizio con cui l'autorità cantonale ha stabilito l'indennità d'espropriazione (cfr. BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 364/65). Ne consegue che il presente ricorso interposto dal Comune di Mendrisio è irricevibile.