Art. 32 cpv. 2 LTF; stralcio dal ruolo dopo ritiro del ricorso; il giudice dell’istruzione statuisce quale giudice unico sulla causa ritirata. The withdrawal of the appeal renders the proceedings moot and justifies striking the case from the docket by single judge. Court fees may be waived exceptionally under Art. 66(1) second sentence LTF; however, repeated withdrawn filings may lead to allocation of unnecessary costs under Art. 66(3) LTF.
1C_324/2021
Sentenza del 13 luglio 2021
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
B.________,
ricorrente,
contro
Claudia Pasqualetto Péquignot, Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo,
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna.
Oggetto
Domanda di ricusazione,
ricorso contro la decisione incidentale emanata il 26 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-1168/2021).
che contro un diniego dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di esaminare nel merito una loro richiesta di mediazione, A.________ e B.________ sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF; incarto A-4455/2020);
che con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il TAF ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali;
che contro questa decisione gli interessati hanno adito il Tribunale federale, che con sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile il loro ricorso;
che con istanza del 20 febbraio 2021 B.________ ha chiesto la ricusazione della giudice dell'istruzione del TAF Claudia Pasqualetto Péquignot;
che con decisione incidentale del 26 aprile 2021 il TAF ha respinto la domanda di ricusazione;
che avverso questo giudizio B.________ ha presentato un ricorso al TAF, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale;
che con decreto del 28 maggio 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro il 14 giugno seguente, un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissandole poi un termine suppletorio scadente il 5 luglio 2021;
che con scritto del 1° luglio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame;
che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), rilevato nondimeno che nel caso d'inoltro di ulteriori ricorsi, poi ritirati, alla ricorrente, come a lei noto (sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021), potrebbero essere accollate le spese inutili da lei causate (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 32 cpv. 2 LTF;
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 13 luglio 2021
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri