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1C_363/2010
Decreto del 7 ottobre 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
patrocinati dall'avv. Maurizio Collenberg,
ricorrenti,
contro
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2010
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 24 agosto 2010 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione relativa a un provvedimento d'urgenza emanata il 4 agosto precedente dal Tribunale cantonale amministrativo, facendo valere la lesione dell'obbligo di astensione per una giudice che prima della nomina al Tribunale d'appello aveva patrocinato una controparte;
che con scritto del 10 settembre 2010 la Corte cantonale ha riconosciuto un'indicazione erronea della composizione della Corte giudicante per un errore di scrittura, dovuto a una svista della cancelleria, la giudice ricusata non avendo in realtà partecipato alla causa in esame;
che il 4 ottobre 2010 i ricorrenti, preso atto di detta precisazione e delle decisioni di merito pervenute loro nel frattempo, che hanno reso priva di oggetto la misura cautelare litigiosa, hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale unico giudice, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF);
che in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che in concreto i ricorrenti sono stati spinti in buona fede a piatire, l'errore della Corte cantonale non essendo riconoscibile, per cui essi potevano legittimamente limitarsi a contestare questo chiaro vizio formale, senza esprimersi, per evidenti motivi di economia procedurale, sul merito della causa;
che pertanto agli opponenti, che si limitano a criticare l'assenza di censure di merito, non spettano ripetibili della sede federale;
che i ricorrenti, chiesto di stralciare il gravame senza prelevare spese, non postulano l'assegnazione di ripetibili;
che si può quindi rinunciare a prelevare spese e ad assegnare ripetibili della sede federale;
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, al Presidente del Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 7 ottobre 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri