Art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 99 cpv. 1 and art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; admissibility and reasoning requirements of a federal appeal. An appeal must set out in the appeal brief itself, with regard to each independent and sufficient ground of the challenged decision, why federal law was violated; mere references to prior submissions are insufficient. If the contested judgment rests on several independent grounds, each must be challenged, failing which the appeal is inadmissible. New facts and evidence are inadmissible unless the statutory conditions are met. Where these requirements are not satisfied, the Federal Supreme Court may decide in simplified proceedings without entering into the merits.
1C_558/2020
Sentenza del 13 ottobre 2020
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Patriziato di Cevio e Linescio,
patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
opponente,
Municipio di Cevio, 6675 Cevio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
U fficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia per la formazione di una pista d'accesso,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2018.348, 52.2018.349, 52.2018.351, 52.2018.352).
che con decisione del 4 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 6 luglio 2017 con la quale il Municipio di Cevio ha rilasciato al Patriziato di Cevio e Linescio la licenza edilizia per la realizzazione di una pista d'accesso a una cava già esistente per l'estrazione di granito;
che, adito dall'interessato, con giudizio del 7 settembre 2020 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla unitamente a quella governativa e municipale;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
che la conclusione di annullare la decisione governativa e quella municipale è inammissibile, visto che non si tratta di decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF);
che il ricorrente si limita a rinviare, in maniera inammissibile visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286), ai suoi scritti prodotti nella sede cantonale e a richiamare asseriti mutamenti della situazione fattuale intervenuti nel frattempo, producendo due scritti dell'Ufficio forestale 7° Circondario del 28 settembre e del 5 ottobre 2020, posteriori all'emanazione della decisione impugnata e quindi di massima inammissibili, trattandosi di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova non previamente esaminati dalle autorità cantonali (art. 99 cpv. 1 LTF), accertamento dei fatti che peraltro non sarebbe censurato con la necessaria motivazione accresciuta (vedi DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23; 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286);
che il ricorrente, criticando, peraltro in maniera del tutto generica, soltanto determinate conclusioni della decisione impugnata, non si confronta con i numerosi argomenti addotti dai giudici cantonali;
che quando, come nella fattispecie, il contestato giudizio si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Cevio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 13 ottobre 2020
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri