Art. 88 cpv. 1 lett. b, art. 100 cpv. 3 lett. b and art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; timeliness of an appeal against a cantonal government decision in federal voting matters. The five-day appeal period is mandatory and begins to run upon communication of the decision. A filing lodged many months later is manifestly late and must be declared inadmissible in simplified procedure. Where the appeal is manifestly inadmissible, the Court may decide without exchanging observations and may waive judicial costs under art. 66 cpv. 1 second sentence LTF in the specific circumstances.
1C_746/2025
Sentenza del 19 dicembre 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Presidente,
Cancelliere M. Piatti.
Partecipanti al procedimento
Giammario Trippolini,
ricorrente,
contro
Governo del Cantone dei Grigioni,
casa Grigia, Reichsgasse 35, 7001 Coira.
Oggetto
Diritti politici,
ricorso contro la decisione emanata l'8 aprile 2025
dal Governo del Cantone dei Grigioni
(protocollo n. 256/2025).
che, per quanto qui di rilievo, il 14 gennaio 2020 Giammario Trippolini si è rivolto all'allora Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga sostenendo che nel suo Comune grigionese verrebbero utilizzate delle buste di voto perforate che, a suo dire, renderebbero possibile una violazione del segreto di voto, consentendo di conoscere il contenuto delle schede poste al loro interno;
che il 28 gennaio 2020, non essendo chiaro se l'interessato intendesse adire formalmente le vie legali e presentare un ricorso contro una votazione specifica, la Cancelleria federale lo ha informato che, qualora avesse inteso procedere in tal senso, avrebbe potuto rivolgersi al Governo cantonale depositando un ricorso per raccomandata entro tre giorni dalla scoperta del motivo d'impugnazione (cfr. art. 77 cpv. 1 e 2 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 [LDP; RS 161.1]);
che, con lettera del 18 novembre 2024, l'interessato si è successivamente rivolto all'allora Presidente del Governo del Cantone dei Grigioni, reiterando in modo generico e sulla base dei medesimi argomenti, la censura di una violazione del segreto di voto ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 LDP;
che con decisione n. 256/2025 dell'8 aprile 2025, comunicata il giorno successivo, il Governo cantonale non è entrato nel merito del ricorso, rilevando in particolare che l'interessato aveva già fatto valere nel 2020, dinanzi alla Cancelleria federale, una pretesa violazione del segreto di voto, sicché al momento del deposito del suo scritto del 18 novembre 2024 il termine di tre giorni dalla scoperta del motivo d'impugnazione risultava ampiamente scaduto;
che, in data 8 dicembre 2025, Giammario Trippolini ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro la decisione succitata - unica allegata al gravame - chiedendo in particolare l'adozione di "punizioni e rogatorie esemplari per Amministratori Cantonali, Cancelleria Cantonale e Federale", l'obbligo per tali autorità di "mandare buste per le schedine di voto intere, senza buchi e senza possibilità di inganno" e, infine, la limitazione delle votazioni a due giorni all'anno;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1);
che il termine per ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF) - ambito sul quale si concentrano le motivazioni della decisione governativa impugnata nonché il gravame dell'interessato - è di cinque giorni (art. 100 cpv. 3 lett. b LTF);
che, pertanto, il ricorso presentato al Tribunale federale l'8 dicembre 2025 contro la decisione governativa dell'8 aprile 2025, comunicata all'interessato il giorno seguente, è ampiamente tardivo;
che il gravame, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che, in queste specifiche circostanze, si può rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione al ricorrente e al Governo del Cantone dei Grigioni.
Losanna, 19 dicembre 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti