Abuse of marriage rights in residence permit renewal

2A.283/2003Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico20 giu 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Nigerian national married to a Swiss woman obtained a residence permit in Switzerland, but the spouses separated after less than two years. The Ticino immigration authority refused renewal on the ground that the marriage was invoked abusively; the cantonal government and administrative court upheld that view. The Federal Supreme Court held that the administrative appeal was admissible because Art. 7 LDDS gives a foreign spouse of a Swiss citizen a statutory entitlement in principle. On the merits, however, the facts showed only a formal marriage without a genuine ongoing relationship or realistic prospect of resuming married زندگی, so reliance on the marriage was abusive. The appeal was dismissed in summary proceedings and costs were imposed on the applicant.

Massima Omnilex

Art. 7 cpv. 1 LDDS; abuse of the statutory right of a foreign spouse of a Swiss citizen to obtain or renew a residence permit. The administrative appeal is admissible where federal law grants an entitlement; whether the entitlement persists is a merits issue, not an admissibility question (consid. 1). A right under Art. 7 LDDS cannot be invoked abusively where the marital union exists only on paper, the spouses have definitively separated, and no credible prospect or joint will to resume cohabitation is shown. The motives for separation and the applicant’s integration or employment are immaterial if the marriage no longer constitutes a genuine conjugal community (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
2A.283/2003 /bom

Sentenza del 20 giugno 2003
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Parti
A.A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
permesso di dimora,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 6 maggio 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:
A.
Il 22 aprile 2000 A.A.________ (1970), cittadino nigeriano, si è sposato in patria con la cittadina svizzera B.A.________ (1967). Per tal motivo l'interessato, il quale aveva già soggiornato nel nostro Paese quale richiedente l'asilo sotto le false generalità di C.________ e D.________, è stato autorizzato ad entrare in Svizzera il 28 ottobre 2000 e gli è stato rilasciato un permesso di dimora, poi regolarmente rinnovato fino al 27 ottobre 2002.
Nell'aprile 2002 A.A.________ si è trasferito a E.________ e il 29 agosto successivo il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Interrogati dalla polizia cantonale, il marito ha affermato che voleva ricomporre la comunione domestica, mentre la moglie ha dichiarato di volere divorziare al più presto.
B.
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha rifiutato, il 15 novembre 2002, di rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine per lasciare il Cantone. La citata autorità ha ritenuto che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 21 gennaio 2003, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 6 maggio 2003.
C.
L'11 giugno 2003 A.A.________ ha esperito un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza governativa sia annullata e che gli venga rilasciato un permesso di dimora. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [LDDS; RS 142.20]; DTF 127 II 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii).
1.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rilascio del permesso sollecitato dal ricorrente, sposato con una cittadina svizzera dal 22 aprile 2000, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120 Ib 6 consid. 1).
2.
2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Dalla sentenza querelata emerge - ciò che peraltro il ricorrente medesimo non contesta - che i coniugi A.________ hanno convissuto dal 28 ottobre 2000 fino al mese di aprile 2002, quando si sono separati di fatto. In effetti dal 1° maggio 2002 il ricorrente abita da solo. Inoltre il 29 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, attribuendo l'abitazione coniugale alla moglie e obbligando il marito a versarle un contributo alimentare. Infine, la consorte, interrogata dalla polizia il 29 settembre 2002, ha affermato che era intenzionata a divorziare il più presto possibile. Da allora, tra gli interessati non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Orbene, riguardo a queste constatazioni, il ricorrente non fa valere elementi atti a dimostrare che la relazione coniugale sussisterebbe tuttora come anche non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità - o perlomeno la volontà da parte di entrambi i coniugi - di una ripresa della vita comune, la quale è stata peraltro alquanto breve. Per gli stessi motivi la separazione della coppia non può essere definita temporanea. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulle carte al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid 2.2.; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).
2.2 Visto quanto precede, il fatto che sia stata la moglie del ricorrente a volere la separazione, come anche la circostanza che questi abbia un lavoro e sia bene integrato in Svizzera non sono di rilievo ai fini del giudizio.
3.
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
4.
Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio l'istanza, contenuta nel ricorso, volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
5.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.
1.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
2.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione.
Losanna, 20 giugno 2003
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:

Parole chiave

immigrationresidence permitmarriageabuse of rightsseparationadmissibilitysummary proceedingscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative appeal was admissible against refusal to renew the residence permit.

Decisione estratta

Yes, because a foreign spouse of a Swiss citizen can invoke a federal right to a residence permit under the foreign residents law.

Motivazione estratta

The general bar on administrative appeals for residence permits does not apply where federal law grants an entitlement; the court held that Art. 7(1) LDDS provided such an entitlement, so admissibility was not excluded.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant could still rely on the marriage to obtain renewal of the residence permit.

Decisione estratta

No, because the marriage relationship had become only formal and the reliance on it was abusive.

Motivazione estratta

The spouses had separated, the common life had ended, there was no real sentimental relationship and no proven prospect or joint will to resume cohabitation; therefore the cantonal court correctly found abuse of rights under Art. 7 LDDS.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Decisione estratta

It became moot once the judgment was issued.

Motivazione estratta

The final decision on the appeal rendered the interim request without object.

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