Art. 90, 93 and 108 cpv. 1 lett. a LTF; admissibility of an appeal against a remand decision. A cantonal judgment that sends the case back to the first-instance court for continuation of the proceedings is an incidental decision within the meaning of Art. 93 LTF, not a final decision under Art. 90 LTF. Such a decision may be challenged immediately only if the appellant substantiates a legally irreparable prejudice or shows that admission would immediately lead to a final decision and spare a costly and lengthy evidence-taking procedure. Mere prolongation of the proceedings or increased costs do not constitute irreparable legal harm. The burden of alleging and substantiating the conditions of Art. 93 LTF lies with the appellant; absent such showing, the appeal is manifestly inadmissible and may be dealt with under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 4).
4A_193/2020
Sentenza del 14 maggio 2020
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Laura Cansani,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
indennità per licenziamento,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2019.57).
Con decisione 8 febbraio 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto, per perenzione del diritto di far valere l'indennità per licenziamento abusivo, la petizione inoltrata da B.________ nei confronti della C.________ SA (società che ha cambiato nel corso della causa la sua ragione sociale in A.________ SA).
Adita da B.________, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 10 marzo 2020, riformato la decisione di primo grado nel senso che l'eccezione di perenzione della petizione è respinta e la causa è ritornata al Pretore per la continuazione della procedura.
La A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 27 aprile 2020 con cui postula l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e, in via principale, la sua modifica nel senso che l'appello sia respinto. In via subordinata domanda il rinvio della causa al Pretore.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.1. La sentenza impugnata, che ritorna la causa al Pretore per la continuazione della procedura, non pone fine al procedimento e non costituisce quindi una decisione finale (art. 90 LTF), ma è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3, con rinvii).
La pronunzia d'appello può quindi essere immediatamente attaccata al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Il pregiudizio irreparabile nel senso della citata norma dev'essere di natura giuridica, e cioè non deve poter essere eliminato (completamente) con una futura decisione favorevole al ricorrente; non costituisce per contro un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (DTF 142 III 798 consid. 2.2, con rinvii). Spetta al ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ciò significa, per quanto riguarda l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che al ricorrente incombe in particolare indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste dovrebbero essere assunte e perché ciò provocherebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2).
4.2. Nella fattispecie il sussistere dei predetti presupposti non è ravvisabile (segnatamente nulla si sa sul dispendio provocato dalla causa) e la ricorrente non spende una parola per dimostrarne l'esistenza. Ne segue che il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 maggio 2020
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti