Art. 132 cpv. 3 CPC, art. 94, 106 cpv. 2, 108 cpv. 1 lett. a e 64 LTF; impugnabilità del rinvio di un atto ritenuto querulomane o abusivo. La restituzione di uno scritto ai sensi dell’art. 132 cpv. 3 CPC non costituisce di per sé una decisione impugnabile al Tribunale federale; la parte interessata può far valere soltanto una denegata o ritardata giustizia ai sensi dell’art. 94 LTF. Quando vengono invocate violazioni di diritti fondamentali, il ricorrente deve indicare in modo chiaro i diritti costituzionali violati e motivare specificamente l’addebito. In difetto di tale motivazione, il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso in procedura sommaria ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; ne consegue il rigetto dell’assistenza giudiziaria per assenza di probabilità di esito favorevole.
4A_199/2021
Sentenza del 29 aprile 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
atti dovuti a condotta processuale querulomane
o altrimenti abusiva,
ricorso contro la decisione della II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 23 marzo 2021 (12.2021.1).
che con lettera 23 marzo 2021 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha retrocesso in applicazione dell'art. 132 cpv. 3 CPC a A.________ lo scritto 23 febbraio 2021, poiché questo denotava una condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con atto 7 aprile 2021, in cui indica quale oggetto "r icorso decisione 21.2021.1 della Seconda Camera di protezione del Tribunale di appello " e chiede nella conclusione numero 22 l'assistenza giudiziaria;
che il 14 aprile 2021 la ricorrente ha presentato un'istanza di adozione di misure cautelari ex art. 104 LTF;
che, per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii);
che la domanda di "astensione" della Presidente della Corte adita e del sottoscritto Cancelliere si rivela inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare in modo intellegibile un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, non potendo segnatamente essere dedotta una prevenzione dalla partecipazione a decisioni terminate con esito sfavorevole alla ricorrente;
che in tali circostanze, la predetta domanda può essere evasa dalla Presidente e dal Cancelliere di cui è chiesta l'astensione, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (sentenza 5F_29/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 3 con rinvii);
che il menzionato scritto 23 marzo 2021 del Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello non costituisce una decisione impugnabile al Tribunale federale (sentenza 4A_277/2013 del 29 luglio 2013);
che la parte a cui viene ritornato un atto giusta l'art. 132 cpv. 3 CPC può unicamente prevalersi di una denegata e ritardata giustizia nel senso dell'art. 94 LTF;
che con un ricorso nel senso della predetta norma può quindi essere fatta valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost.;
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che questi deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare con un'argomentazione puntuale e precisa in cosa consista la pretesa violazione (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie la ricorrente si dilunga in un coacervo di lamentele concernenti le pretese inadempienze dei Pretori del distretto di Lugano e del curatore di rappresentanza del marito, ma omette di spiegare in modo intellegibile perché il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello avrebbe violato i suoi diritti costituzionali, ritenendo lo scritto del 23 febbraio 2021 espressione di una condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva tale da giustificarne un rinvio al mittente giusta l'art. 132 cpv. 3 CPC;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che con l'evasione del gravame la domanda di misure cautelari è divenuta caduca;
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alla ricorrente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 aprile 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti