Art. 48 cpv. 4, 62 cpv. 3 and 108 cpv. 1 lett. a LTF; non-payment of the advance on costs within the set deadline. Where the advance on costs is neither paid nor credited in time, the Federal Supreme Court may not enter into the merits of the appeal. The supplementary deadline under Art. 62 cpv. 3 LTF must be complied with under pain of non-entry. Failure to pay is not equivalent to a written withdrawal. Manifest inadmissibility may be decided by the presiding judge in simplified procedure. Court costs follow the event and may be imposed jointly and severally on the unsuccessful appellants (Art. 66 cpv. 1 and 5 LTF).
4A_273/2025
Sentenza del 23 luglio 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
contro
C.________,
patrocinato dall'avv. Davide Marchesini Mascheroni,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la decisione emanata il 28 maggio 2025 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2025.48).
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 31 marzo 2025, la domanda di sfratto inoltrata da C.________ nei confronti di A.________ e B.________;
che con sentenza 19 maggio 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, a causa del mancato pagamento dell'anticipo spese, un appello presentato da A.________ e B.________;
che con decisione 28 maggio 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda di restituzione del termine per pagare l'anticipo spese per la procedura di appello inoltrata da A.________ e B.________;
che quest'ultimi sono insorti al Tribunale federale con ricorso datato 1° giugno 2025;
che con decreto 2 giugno 2025 i ricorrenti sono invano stati invitati a versare entro il 17 giugno 2025 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 800.--;
che il 26 giugno 2025 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro l'11 luglio 2025 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 27 giugno 2025 i ricorrenti sono stati invitati senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso l'ufficio postale;
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che il 21 luglio 2025 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 luglio 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti