Art. 100 cpv. 1 LTF, art. 44 cpv. 2 LTF; timeliness of a federal appeal and fiction of notification by failed postal delivery. The appeal period begins upon valid service of the cantonal judgment; where delivery requires a signature, notification is deemed to have occurred at the latest on the seventh day after the first unsuccessful delivery attempt. A longer postal collection period does not postpone the deemed date of service, nor does a subsequent ordinary mailing of the judgment. An appeal lodged after expiry of the statutory period is manifestly inadmissible and may be dismissed in simplified procedure under art. 108 cpv. 1 let. a LTF. Costs follow the outcome under art. 66 cpv. 1 LTF.
4A_297/2023
Sentenza del 9 giugno 2023
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2023
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2023.30).
che il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 17 febbraio 2023 e in accoglimento dell'istanza di B.B.________ e C.B.________ (locatori), ordinato a A.________ (conduttore) di liberare entro 10 giorni dalla notificazione della pronunzia l'appartamento locato ad Agno;
che con sentenza 18 aprile 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato dal conduttore;
che con ricorso al Tribunale federale, consegnato alla posta il 5 giugno 2023, A.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale;
che la notifica di decisioni cantonali è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che non modificano la data determinante per la finzione di notifica né la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio postale raccomandato (DTF 141 II 429 consid. 3.3), né una seconda spedizione del giudizio cantonale per posta semplice (sentenza 4A_61/2022 del 9 febbraio 2022; DTF 119 V 89 consid. 4b/aa);
che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 18 aprile 2023 e risulta essere giunta, in base al sistema di monitoraggio degli invii della posta, all'ufficio postale di Agno il 19 aprile 2023 (giorno in cui è stato effettuato un tentativo di recapito infruttuoso), dove è rimasta in giacenza in seguito a una disposizione del destinatario fino al 5 maggio 2023;
che pertanto il ricorso consegnato alla posta unicamente il 5 giugno 2023 si rivela manifestamente inammissibile, siccome tardivo, e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 giugno 2023
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti