Art. 48 cpv. 4, 62 cpv. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs within the supplementary deadline and for deficient motivation. If the appellant does not pay the requested advance within the statutory grace period, the Federal Supreme Court cannot enter into the appeal. Independently, a federal appeal must engage with the reasoning of the challenged decision and set out, in a reasoned manner, which legal rules were violated; merely repeating earlier submissions is insufficient. Where the appeal is manifestly unreasoned, non-entry is warranted irrespective of the merits. Exceptionally, court costs may be waived under Art. 66 cpv. 1 second sentence LTF.
4A_319/2022
Sentenza del 28 settembre 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.A.________e B.A.________,
ricorrenti,
contro
Oggetto
indennità per occupazione abusiva; spese,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 giugno 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2022.33).
che il Pretore aggiunto della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha, con giudizio 10 febbraio 2022, condannato B.A.________ ed A.A.________ a versare a C.C.________ e D.C.________ fr. 38'338.35 a titolo di indennità per occupazione abusiva e spese, oltre a fr. 904.70 mensili - a partire dal mese di gennaio 2022 - per spese di deposito;
che con sentenza 15 giugno 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per l'assenza di motivazione l'appello presentato da B.A.________ ed A.A.________;
che quest'ultimi sono insorti al Tribunale federale con scritto 20 luglio 2022, con cui - dopo aver in particolare alluso al loro stato di salute - affermano di riproporre il contenuto del loro appello allegato in copia;
che i ricorrenti sono stati invano invitati, con decreto 4 agosto 2022, a versare entro il 29 agosto 2022 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
che il 25 agosto 2022 essi hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo spese;
che con decreto 1° settembre 2022 la predetta domanda è stata respinta e ai ricorrenti è stato impartito il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 16 settembre 2022 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 2 settembre 2022 la posta ha vanamente tentato di recapitare il predetto decreto, inviato quale atto giudiziario da consegnare dietro firma;
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che giusta l'attestazione 27 settembre 2022 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che a prescindere da quanto appena osservato, il gravame si rivela pure manifestamente inammissibile in seguito alla sua carente motivazione, i ricorrenti omettendo di spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, le ragioni per cui questa violerebbe il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
che in futuro scritti analoghi al presente ricorso e concernenti questa procedura (segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
che si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti