Appeal against document-production order inadmissible

4A_33/2010Tribunale federale / I divisione civile21 mag 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a property-recovery action, the Cantonal judge ordered the defendants to produce the original of an assignment deed concerning two mortgage certificates. The Ticino appeal was declared inadmissible, and the defendants then sought relief before the Federal Supreme Court, asking to be released from the production order. The Court held that the order was an incidental decision and could be challenged only if it caused irreparable harm. The appellants’ general references to privacy and third-party confidentiality did not suffice, especially because Ticino procedure allowed the judge to protect secrecy interests when inspecting originals. The appeal was therefore inadmissible, with costs and party compensation imposed on the appellants.

Massima Omnilex

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; incidental decision ordering production of an original document; irreparable harm. A procedural order requiring the production and inspection of an original document is an incidental decision separable from the merits and is directly appealable only if it may cause irreparable legal prejudice. Such prejudice is not established by abstract allegations of privacy or confidentiality concerns where the applicable cantonal rules enable the judge to limit inspection and protect legitimate secrecy interests, including by excluding the opposing party. The burden lies on the appellant to substantiate concretely why the confidentiality interest cannot be adequately safeguarded in the evidentiary proceedings (consid. 5).

Testo completo

{T 0/2}
4A_33/2010

Sentenza del 21 maggio 2010
I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
Cancelliera Gianinazzi.

Partecipanti al procedimento

  1. A.A.________,
  2. B.A.________,
  3. Fondazione C.________,
    patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
    ricorrenti,

contro

D.________,
patrocinata dall'avv. Damiano Brusa,
opponente.

Oggetto
misure provvisionali, ordinanza sulle prove,

ricorso in materia civile con ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro il decreto emanato il
15 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nel quadro dell'azione di rivendicazione della proprietà avviata il 25 febbraio 2009 da D.________ contro gli avv. A.A.________, B.A.________ e la Fondazione C.________, avente per oggetto due cartelle ipotecarie di fr. 500'000.-- ognuna, gravanti le particelle xxx, yyy e zzz RFD di Lugano, il 15 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di Lugano ha, fra l'altro, ordinato ai convenuti di produrre, entro 15 giorni, "l'originale integrale dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994" relativo alle due cartelle ipotecarie.

Contro questa decisione gli avv. A.A.________, B.A.________ e la Fondazione C.________ sono insorti sia dinanzi al Tribunale d'appello del Canton Ticino sia dinanzi al Tribunale federale.

2.
L'impugnativa inoltrata l'11 gennaio 2010 alla I Camera civile del Tribunale d'appello è stata dichiarata irricevibile il 20 gennaio seguente, siccome rivolta contro un "provvedimento disciplinante il procedimento", ovvero un'ordinanza, che secondo il diritto processuale ticinese non è appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC/TI).

3.
Il 15 gennaio 2010 gli avv. A.A.________, B.A.________ e la Fondazione C.________ hanno adito il Tribunale federale con un ricorso in materia civile con ricorso sussidiario in materia costituzionale onde ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della decisione del Pretore, rispettivamente la sua riforma nel senso della loro liberazione "dall'obbligo di produrre l'atto di cessione del 29.12.1994 in causa".

L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata accolta il 9 marzo 2010.

Nella risposta del 27 aprile 2010 D.________ ha proposto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo nel merito. Il Pretore non ha invece formulato osservazioni.

4.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 212 consid. 1).

5.
Come già esposto, il ricorso è rivolto contro un provvedimento disciplinante il procedimento, ovvero un'ordinanza con la quale viene ordinata la produzione di un documento.

Si tratta di una decisione incidentale separata dal merito, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione e può pertanto essere impugnata direttamente al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi prevista dalla lett. b di questo disposto non entra evidentemente in linea di conto). Tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica e non deve poter essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con rinvii).

5.1 I ricorrenti sostengono che la produzione dell'originale dell'atto di cessione del 29 dicembre 1994 "nella sua versione integrale, senza omissis apportati a tutela di legittimi diritti personali e di privacy anche di terzi", così come ordinata dal Pretore, è suscettibile di arrecare un pregiudizio irreparabile ai sensi della citata norma, a loro "e soprattutto a terze parti (clienti) le cui note furono cedute con indicazione di numero cliente e importo nell'elenco che figura sul doc."

5.2 La giurisprudenza riconosce in effetti l'esistenza di un pregiudizio irreparabile se l'assunzione di un mezzo di prova comporta la violazione della sfera privata di una parte rispettivamente di un terzo, oppure la violazione del segreto professionale o di segreti commerciali (sentenza 4P.335/2006 del 27 febbraio 2007 consid. 1.2.4; sentenza 4P.117/1998 del 26 ottobre 1998, consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).
Questa eventualità viene tuttavia ammessa solamente qualora l'autorità chiamata ad assumere il mezzo di prova non sia in grado di tutelare adeguatamente, nel prosieguo del procedimento, la legittima esigenza di confidenzialità fatta valere da una parte. Spetta alla parte che assevera il pregiudizio irreparabile allegare e dimostrare che ciò si verifica nel caso che la riguarda (DTF 133 II 634 consid. 1.3.2 non pubblicato).

5.3 L'allegazione apodittica dei ricorrenti in tal senso non basta. A maggior ragione ove si consideri che il Pretore ha esplicitamente fondato la sua decisione sull'art. 202 CPC/TI, che al cpv. 1 recita:
" In caso di produzione di estratti o di copie di documenti il giudice può ordinare l'ispezione degli originali; il giudice prenderà le opportune misure perché l'ispezione non ecceda i bisogni della causa."
Il terzo capoverso di questa norma rinvia poi all'art. 185 CPC/TI, che, posto al cpv. 1 il principio secondo cui l'assunzione delle prove avviene in presenza delle parti, al cpv. 2 precisa:
"Il giudice ha tuttavia la facoltà di prendere conoscenza d'un mezzo di prova con esclusione della controparte, o di ambedue le parti, per garantire i segreti industriali o commerciali della parte interessata [...]"

5.4 In queste circostanze, tenuto conto della giurisprudenza appena citata, il requisito del pregiudizio irreparabile dev'essere negato. Le norme di procedura applicabili permettono infatti di tenere nella debita considerazione gli interessi di segretezza addotti dai ricorrenti.

6.
Il ricorso deve pertanto venir dichiarato inammissibile.

Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 nonché art. 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore del Distretto di Lugano, avv. Francesco Trezzini.

Losanna, 21 maggio 2010

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi

Parole chiave

incidental decisionirreparable harmdocument productionprivacyconfidentialityprocedural orderappeal admissibilitycost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the document-production order was directly appealable to the Federal Supreme Court under Art. 93 LTF.

Decisione estratta

The order was an incidental decision not concerning jurisdiction or recusal and was directly reviewable only if it could cause irreparable harm.

Motivazione estratta

The alleged privacy/confidentiality harm was not shown concretely, and the applicable procedural rules allowed protection of secrecy interests during evidence taking.

Questione giuridica chiave

Whether the applicants demonstrated irreparable harm from the ordered production of the unredacted assignment deed.

Decisione estratta

No irreparable legal prejudice was established.

Motivazione estratta

An abstract assertion of privacy harm is insufficient; the court noted that Ticino procedure expressly permits limiting inspection of originals and excluding parties to protect industrial, commercial, or other secrets.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be dismissed as inadmissible and costs allocated accordingly.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible and costs followed the losing party.

Motivazione estratta

Because the condition of irreparable harm under Art. 93(1)(a) LTF was not met, the Court could not examine the merits.

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