Art. 42 cpv. 1-2, art. 106 cpv. 2, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; sufficiency of reasoning in a civil law appeal. The Federal Supreme Court only examines complaints that, in a precise and issue-focused manner, address the decisive grounds of the challenged decision. A merely appellatory or incomplete critique does not meet the motivation requirement, especially where the appellant fails to rebut findings concerning missing proof or lack of quantification of the claim. If the appeal is manifestly insufficiently reasoned, it may be disposed of in summary procedure. Legal aid under art. 64 LTF requires prospects of success and must be refused when the appeal is inadmissible for want of adequate motivation.
5A_1088/2025
Sentenza del 6 gennaio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Andrea Ronchetti,
opponente.
Oggetto
contributo di mantenimento per il figlio,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2022.156/157/158).
A.________ e B.________ sono i genitori di C.________, nato nel 2005. Secondo una convenzione stipulata nel 2011, il padre è tenuto a versare al figlio, affidato alla madre, un contributo alimentare di fr. 800.-- mensili dalla nascita fino al sesto anno di età, di fr. 900.-- mensili dal settimo al dodicesimo anno di età e di fr. 1'000.-- mensili fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione adeguata. Dal 2014 i genitori esercitano in comune l'autorità parentale. Da gennaio 2021 l'ente pubblico anticipa i contributi alimentari per il figlio in luogo e vece del padre.
Il 12 agosto 2021 A.________ ha chiesto di disporre la custodia alternata su C.________ e di obbligare la madre a versare un contributo alimentare per il figlio pari a fr. 2'800.-- mensili dal 15 giugno 2021. Con sentenza 19 settembre 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha respinto la petizione e la domanda di gratuito patrocinio di A.________.
Mediante sentenza 30 ottobre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto sia l'appello contro la decisione pretorile di reiezione della petizione (nella misura in cui non era divenuto privo d'oggetto) sia il reclamo contro il rifiuto del gratuito patrocinio per la procedura di primo grado.
Nel merito, la Corte cantonale ha in particolare osservato che, siccome il figlio era divenuto maggiorenne in pendenza di appello, la richiesta della custodia alternata era divenuta priva di oggetto, così come la richiesta di obbligare la madre a versare un contributo alimentare per il figlio pari a fr. 2'800.-- mensili (siccome subordinata all'accoglimento della prima richiesta). I Giudici cantonali hanno sottolineato che il padre non aveva ad ogni modo spiegato come era giunto a tale importo e non si era confrontato con la motivazione pretorile secondo cui non aveva dimostrato una sostanziale modifica dell'assetto concordato nel 2011.
I Giudici cantonali hanno poi anche respinto la richiesta introdotta dal padre in pendenza di appello (v. art. 317 cpv. 2 CPC) volta alla soppressione o riduzione del contributo alimentare dovuto al figlio tenuto conto dell'asserito peggioramento della propria situazione finanziaria e dell'asserito miglioramento di quella della madre, già per il fatto che il padre non aveva fornito alcun riscontro probatorio del peggioramento delle proprie condizioni economiche e non aveva quantificato la pretesa partecipazione della madre al mantenimento del figlio (ciò che incombeva all'appellante, anche se la causa era retta dal principio inquisitorio).
Con ricorso in materia civile 15 dicembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - in via principale di annullarla e di rinviare l'incarto all'autorità precedente affinché tenga conto delle prove a dimostrazione del fatto che il padre partecipa in larga misura alla cura del figlio (come in una custodia alternata), accerti d'ufficio la capacità contributiva dell'opponente (e del suo nuovo marito) e fissi il contributo di mantenimento del figlio in via retroattiva a partire dal 1° giugno 2021 (con il rimborso dei contributi alimentari versati indebitamente), in via subordinata di riformare la sentenza impugnata nel senso che il contributo in denaro per il figlio sia soppresso a partire dal 1° giugno 2021 (con il rimborso dei contributi alimentari versati indebitamente). Il ricorrente ha anche chiesto di ottenere l'assistenza giudiziaria per la sede federale e la designazione di un patrocinatore d'ufficio (secondo l'art. 64 cpv. 1 e 2 LTF) nonché di fissargli un termine scadente il 20 gennaio 2026 per dimostrare la propria indigenza.
Non sono state chieste determinazioni.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Si giustifica di conseguenza redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
5.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
5.2. Nel gravame all'esame, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., 296 CPC, 276, 285 e 286 cpv. 2 CC. In sostanza, egli rimprovera alla Corte cantonale di avere, da un lato, arbitrariamente ignorato i documenti (prodotti dinanzi al Tribunale federale) che dimostrerebbero come egli già provvede in larga misura al mantenimento del figlio attraverso la sua cura (come in una custodia alternata) e, dall'altro, omesso di accertare d'ufficio in virtù del principio inquisitorio la capacità contributiva dell'opponente (e del suo nuovo marito), ciò che avrebbe permesso di concludere che il contributo alimentare poteva essere soppresso a partire dal 1° giugno 2021.
Tale superficiale motivazione è priva di un serio confronto con gli argomenti posti a fondamento del giudizio impugnato (in parte pure frainteso o travisato), in particolar modo laddove i Giudici cantonali hanno sottolineato l'assenza di riscontri probatori in appello e di quantificazione della pretesa, ed è quindi del tutto inadeguata a dimostrare che l'autorità precedente, non accogliendo la richiesta di soppressione o riduzione del contributo alimentare per il figlio, avrebbe violato il diritto. Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene caduca.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente per la sede federale va respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1, 2 e 3 LTF), senza che occorra fissargli un termine per dimostrare la sua indigenza, come da lui domandato. Le spese giudiziarie sono così poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini