Art. 98, 106 cpv. 2 and 108 cpv. 1 lett. b LTF; admissibility of a constitutional complaint against a precautionary decision and consequences of insufficient motivation. Where the challenged cantonal decision concerns precautionary measures, the Federal Tribunal reviews only constitutional grievances; the appellant must identify the constitutional rights allegedly violated and, by precise reference to the contested reasoning, demonstrate the violation in a clear and detailed manner. Mere citation of constitutional or conventional provisions, unsupported assertions, or reliance on new facts without showing the conditions of Art. 99 cpv. 1 LTF do not satisfy Art. 106 cpv. 2 LTF. If the appeal is manifestly insufficiently reasoned, it is dismissed by non-entry in the simplified procedure of Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
5A_1097/2025
Sentenza del 6 gennaio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Nikolas Atasayar,
opponente.
Oggetto
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2023.98).
Con decisione 13 giugno 2018 emanata a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano ha obbligato A.________ a versare alla moglie B.________ un contributo alimentare per la figlia C.________ (nata nel 2010).
Mediante decisione 27 luglio 2023 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto un'istanza di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale presentata dal marito, sopprimendo il predetto contributo a partire dal 1° gennaio 2023 " venendo meno i presupposti per computare all'interessato un reddito ipotetico ". Adita su appello della moglie, con sentenza 17 novembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato la decisione pretorile respingendo l'istanza del marito: secondo la Corte cantonale, A.________ non aveva reso verosimile l'impossibilità di conseguire il reddito ipotetico di fr. 5'900.-- imputatogli dal Pretore nella decisione 13 giugno 2018.
Con ricorso in materia civile 17 dicembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 17 novembre 2025 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso limitatamente al pagamento di spese e ripetibili - di annullarla e di rinviare la causa all'autorità precedente " per nuovo giudizio rispettoso art. 9, 29 Cost., art. 301 CC, art. 8 CEDU, art. 296 CPC ". Il 23 dicembre 2025 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale uno scritto complementare.
Non sono state chieste determinazioni.
Il ricorso all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). La sentenza qui impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari (DTF 133 III 393 consid. 5), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); nei motivi del gravame essa deve quindi indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
3.2. Il ricorrente, come già indicato, censura (oltre alla violazione degli art. 301 CC e 296 CPC) la lesione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. e 8 CEDU. I suoi argomenti, però, sono presentati nella forma di semplici appunti, sono motivati con la sola citazione delle predette norme costituzionali o convenzionali e sono privi di un serio confronto con i dettagliati considerandi della sentenza impugnata; gli argomenti, inoltre, si fondano in parte su fatti nuovi, senza che il ricorrente dimostri l'adempimento della condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Il gravame non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene caduca.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini