Art. 42 cpv. 1-2 LTF, art. 106 cpv. 2 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; insufficiente motivazione del ricorso contro un giudizio di irricevibilità. Quando l’autorità inferiore non entra nel merito, davanti al Tribunale federale è censurabile solo la questione dell’irricevibilità; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con i considerandi determinanti della decisione impugnata. La mera critica appellatoria o la ripetizione della tesi di mancata ricezione delle notifiche non basta a infirmare l’applicazione della finzione di notificazione. Se le esigenze di motivazione non sono adempiute, il rimedio è manifestamente inammissibile e può essere evaso in procedura semplificata.
5A_1124/2025
Sentenza del 23 gennaio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
dichiarazione di fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.182).
Con decisione 1° ottobre 2025 il Pretore del Distretto di Lugano, in accoglimento di un'istanza promossa da B.________, ha dichiarato il fallimento di A.________.
A.________ ha presentato reclamo contro tale decisione.
Con ordinanza 10 ottobre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino gli ha assegnato un termine scadente il 27 ottobre 2025 per versare un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili di fr. 250.--. Con ordinanza 29 ottobre 2025, preso atto che il primo termine era decorso infruttuoso, la Corte cantonale gli ha assegnato un ultimo termine suppletorio scadente il 14 novembre 2025, con la comminatoria secondo cui il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile in caso di mancato versamento del richiesto importo entro detto termine (art. 101 cpv. 3 CPC).
Mediante sentenza 27 novembre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile il reclamo per mancato pagamento dell'anticipo spese e ha nuovamente pronunciato il fallimento di A.________ a partire da venerdì 28 novembre 2025 alle ore 10.00. La Corte cantonale ha spiegato che, malgrado A.________ non avesse ritirato nessuna delle raccomandate spedite all'indirizzo da lui indicato nel reclamo, egli doveva aspettarsi delle comunicazioni del tribunale (avendolo lui stesso adito), per cui la notifica degli atti giudiziari contenenti le richieste di pagamento dell'anticipo spese doveva reputarsi avvenuta l'ultimo dei sette giorni durante i quali tali atti erano stati conservati in giacenza all'ufficio postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
Mediante ricorso datato 22 dicembre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullarla e di rinviare la causa all'autorità inferiore affinché gli consenta di esercitare il suo diritto di essere sentito. Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto 5 gennaio 2026.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 2 lett. d LTF). Esso risulta tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF).
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid.2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii).
4.2. Nel suo rimedio, il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito. Sostiene di non aver mai ricevuto le varie raccomandate contenenti le richieste di pagamento dell'anticipo spese né quella contenente la decisione da lui qui impugnata, della quale sarebbe venuto a conoscenza soltanto il 16 dicembre 2025 tramite un agente di polizia. Afferma che l'indirizzo indicato nel suo reclamo era " temporaneo " e " riferito a un ufficio che non h[a] mai potuto aprire per cause indipendenti dalla [sua] volontà ", ma sostiene di essere sempre stato reperibile al suo numero di telefono, indicato nel reclamo, e pronto a collaborare con le autorità. A suo dire, la sua ditta individuale non avrebbe debiti in corso e sarebbe solvibile, per cui la dichiarazione di fallimento gli creerebbe un " danno economico e morale" immediato e ingiustificato cons iderata " la mancata possibilità di difesa ".
Attraverso tale generica argomentazione, il ricorrente non si confronta però con la motivazione della Corte cantonale fondata sull'art. 139 cpv. 3 lett. a CPC e non spiega perché l'applicazione della finzione della notificazione di un invio raccomandato non ritirato, prevista da tale disposto di legge, sarebbe in concreto contraria al diritto. La sua argomentazione è quindi del tutto inidonea a invalidare la sentenza cantonale di irricevibilità e non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF né tantomeno quelle, più rigorose, dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerate le circostanze del caso concreto, si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva di oggetto. Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e all'Ufficio dei fallimenti di Lugano.
Losanna, 23 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini