Art. 93 LTF, Art. 117 LTF; admissibility of an appeal against a cantonal decision on interim measures. A decision granting or refusing precautionary measures is incident if it is rendered before or during the main proceedings and remains effective only for their duration or subject to timely commencement of the merits action (consid. 3). Immediate federal review is available only under the strict conditions of irreparable harm or immediate finality avoiding an onerous evidentiary procedure; these exceptions are to be applied restrictively and must be substantiated by the appellant, unless manifest from the decision or the nature of the case (consid. 3.2). Failure to demonstrate those conditions entails manifest inadmissibility of the appeal. Costs follow the outcome; no party compensation is due where the respondents were not invited to respond (consid. 4).
5A_202/2026
Sentenza del 10 marzo 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mattia Bordignon e
dall'avv. Anna Grümann,
ricorrente,
contro
Oggetto
provvedimenti cautelari (rivendicazione di proprietà),
ricorso contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2026 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2024.162).
Con decreto cautelare 6 dicembre 2024 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto un'istanza di A.________, ordinando a B.________ e C.________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di liberare entro 60 giorni i fondi n. 3, 24 (un mezzo), 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46 e 99 (un mezzo) RFD di X.________ (formanti un'azienda agricola) di proprietà dell'istante. Il Pretore ha inoltre assegnato a A.________ un termine di 30 giorni per introdurre la causa di merito con l'avvertenza che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto in caso di inosservanza del termine.
Mediante sentenza 29 gennaio 2026 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello inoltrato il 19 dicembre 2024 da B.________ e C.________ contro il decreto cautelare pretorile e respinto l'istanza di A.________.
Nel frattempo, il 4 febbraio 2025, A.________ ha promosso l'azione di rivendicazione (art. 641 cpv. 2 CC) volta alla convalida del provvedimento cautelare.
Con ricorso 4 marzo 2026 A.________ ha impugnato la sentenza di appello dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di confermare il decreto cautelare pretorile, in via subordinata di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.
Non sono state chieste determinazioni.
La sentenza impugnata è stata pronunciata in materia di provvedimenti cautelari ed è di natura incidentale. Le decisioni concernenti misure cautelari costituiscono infatti decisioni finali unicamente quando sono adottate in una procedura indipendente. Sono per contro incidentali se sono emanate prima o durante la procedura principale e sussistono unicamente per la durata di quest'ultima o alla condizione che la parte istante la avvii entro un termine impartitole (DTF 144 III 475 consid. 1.1.1); la natura incidentale prevale non soltanto quando la sentenza impugnata accoglie questo tipo di misure cautelari, ma anche quando respinge tali misure (v. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 16 ad art. 93 LTF con rinvii).
3.1. La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa di carattere pecuniario che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e che non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
3.2. La decisione incidentale qui contestata è tuttavia immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. b LTF). Una tale impugnazione per motivi di economia processuale costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta (DTF 144 III 475 consid. 1.2). La citata eccezione va quindi applicata in modo restrittivo, ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare queste decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (combinati art. 117 e 93 cpv. 3 LTF; DTF 144 III 475 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2). Spetta alla parte ricorrente spiegare perché sono date le condizioni di cui all'art. 93 LTF, fatti salvi i casi nei quali queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 142 V 26 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).
Nel caso concreto il ricorrente non indica per quale motivo sarebbero dati i presupposti dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 LTF. La realizzazione di tali presupposti non è nemmeno manifestamente ravvisabile. Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione incidentale (notificata separatamente dal merito) che non risulta immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, va ritenuto manifestamente inammissibile.
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili agli opponenti che, non essendo stati invitati a determinarsi, non sono incorsi in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini