Art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 32 cpv. 2 LTF; art. 66 cpv. 4 LTF; art. 68 cpv. 2 LTF; ricorso per ritardata giustizia divenuto senza oggetto: quando l'autorità inferiore statuisce nel frattempo, il procedimento federale è stralciato dai ruoli. In caso di sopravvenuta improcedibilità, la ripartizione delle spese è determinata secondo lo stato di causa prima del verificarsi dell'evento che ha reso la lite priva d'oggetto. Ai fini dell'art. 29 cpv. 1 Cost., la durata ragionevole va valutata secondo le circostanze concrete; nella causa sommaria cautelare un ritardo di ampia entità può configurare una violazione, e l'esito ipotetico verosimile del ricorso può fondare l'assegnazione di ripetibili e la dispensa dalle spese giudiziarie.
5A_485/2025
Decreto del 16 luglio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale De Rossa, in qualità di giudice unica,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Pestelacci,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente,
B.________ LLC,
patrocinata dall'avv. Giovanni Molo e dall'avv. Alessandra Borella.
Oggetto
ricorso per ritardata giustizia (pegno manuale,
misure cautelari),
ricorso contro l'inattività della I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(11.2024.19).
Con un'istanza 25 ottobre 2023 volta all'ottenimento di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa, la B.________ LLC ha chiesto di vietare a A.________ ed alla C.________ SA qualsiasi atto di disposizione riguardante tre opere d'arte dell'artista D.________. Mediante decreto supercautelare 26 ottobre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto l'istanza. Dopo l'udienza di discussione, egli l'ha però respinta con decreto cautelare 19 gennaio 2024, revocando il suo precedente giudizio supercautelare.
Contro la decisione cautelare 19 gennaio 2024 la B.________ LLC ha presentato appello il 1° febbraio 2024, al quale la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha conferito effetto sospensivo con decreto 4 marzo 2024. Lo scambio degli allegati si è concluso a fine marzo 2024.
Il 16 giugno 2025, con ricorso per ritardata giustizia in materia civile, A.________ ha chiesto al Tribunale federale di ordinare al Tribunale d'appello di procedere senza indugio nelle proprie incombenze. Egli ha sottolineato di aver sollecitato la Corte cantonale ad emanare una sentenza di appello in due occasioni, il 3 luglio 2024 e il 17 dicembre 2024.
Mediante scritto 1° luglio 2025 la Corte cantonale ha informato il Tribunale federale di aver statuito sul predetto appello con sentenza 30 giugno 2025, respingendolo. Ha osservato che ciò dovrebbe aver reso senza oggetto il ricorso per ritardata giustizia e si è rimessa al giudizio del Tribunale federale per quanto concerne le spese.
Con lettera 3 luglio 2025 anche il ricorrente ha segnalato al Tribunale federale l'emanazione della sentenza di appello e ha chiesto di stralciare dai ruoli la procedura in quanto divenuta senza oggetto e di limitare al massimo le eventuali spese giudiziarie a suo carico.
L'emanazione della sentenza 30 giugno 2025 ha senz'altro reso privo d'oggetto il ricorso per ritardata giustizia pendente dinanzi al Tribunale federale. Giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dai ruoli delle cause divenute prive d'oggetto.
Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC).
Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Secondo la giurisprudenza, l'esame della durata del procedimento sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 1 Cost. non è soggetto a regole rigide e va svolto tenendo conto delle circostanze concrete. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nel procedimento. L'eventuale mancanza di organizzazione o il sovraccarico di lavoro di un tribunale non costituiscono motivi sufficienti per giustificare un ritardo nel trattare una determinata causa (DTF 144 II 486 consid. 3.2 con rinvii).
Nel caso concreto, considerata la natura cautelare e sommaria della causa in esame, il tempo impiegato per emanare la sentenza di appello (17 mesi dal deposito dell'appello e 15 mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti) appare eccessivo. Se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso per ritardata giustizia in materia civile avrebbe quindi dovuto essere accolto. In queste circostanze, lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare un'indennità per ripetibili della sede federale al ricorrente (art. 68 cpv. 2 LTF), mentre non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
Losanna, 16 luglio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: La Cancelliera:
De Rossa Antonini