Art. 42 cpv. 1-2 LTF, art. 106 cpv. 2 LTF, art. 99 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; requirements of motivation in the federal appeal and inadmissibility for insufficient reasoning. The appeal must, in a manner tailored to the contested decision, engage with the decisive considerations and show the alleged violation of law. Mere general criticism or repetition of one’s own view is insufficient. In constitutional matters and where fundamental rights are invoked, the duty to specify the violated rights and substantiate the alleged breach is heightened. New allegations and evidence are inadmissible unless the statutory exceptions are met. Failure to satisfy these requirements leads to summary inadmissibility in the simplified procedure, with costs borne by the losing party under art. 66 cpv. 1 LTF (consid. 4-5).
5A_587/2025
Sentenza del 26 agosto 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona, piazza Grande 1, 6512 Giubiasco.
Oggetto
modifica delle misure di protezione del minore,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 giugno 2025
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.227).
C.________, nato nel 2015, è figlio di A.________ e B.________. I genitori, divorziati, detengono l'autorità parentale congiunta, mentre la custodia è assegnata alla madre. Al minore è stato riscontrato un disturbo dello spettro autistico.
L'Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona, che si occupa del minore dal 2018, ha disposto diverse misure in favore di C.________. Mediante decisione 8 novembre 2024, a seguito di una modifica delle circostanze, essa ha emanato una risoluzione con la quale ha in particolare conferito un mandato valutativo al dr. D.________ al fine di definire la sostenibilità psicologica-psichiatrica di A.________ di un percorso di mediazione con l'ex marito e designato la dr.ssa E.________ quale nuovo pediatra di riferimento del figlio (rendendo attente le parti che gli ordini erano impartiti sotto comminatoria dell'art. 292 CP).
Con sentenza 17 giugno 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo interposto da A.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione.
All'obiezione di A.________ di non poter sostenere una mediazione forzata con l'ex marito né dal punto di vista fisico né da quello psicologico, il Presidente le ha ricordato che l'autorità di protezione non le avevo imposto una tale mediazione: il mandato conferito al dr. D.________ era unicamente di carattere valutativo, proprio al fine di verificare la sua sostenibilità psicologica-psichiatrica ad intraprendere un successivo percorso di mediazione familiare.
Il Presidente ha poi dichiarato irricevibile, siccome nuova, la richiesta di A.________ di designare un secondo professionista (il dr. F.________) da affiancare alla dr.ssa E.________ quale pediatra. Secondo il Presidente, la richiesta avrebbe dovuto in ogni caso essere respinta, considerati il palese conflitto d'interesse in cui incorrerebbe il dr. F.________ (che è anche medico della madre) e la sua mancanza di un titolo FMH in pediatria e di una specializzazione nelle problematiche legate allo spettro autistico. Il Presidente ha in seguito preso atto dell'intervenuta rinuncia della dr.ssa E.________ ad occuparsi di C.________ e del fatto che l'autorità di protezione aveva nel frattempo individuato un nuovo medico, il dr. G.________, quale suo possibile sostituto; il Presidente ha così invitato l'autorità di prima sede a nominare un nuovo pediatra di riferimento per il minore.
Con ricorso in materia civile 18 luglio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'ordine di nuova valutazione psichiatrica della madre e di " annullare o sospendere " la nomina del dr. G.________ quale pediatria di riferimento per il figlio.
Non sono state chieste determinazioni.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
4.1. Nel rimedio all'esame, la ricorrente chiede di annullare la sentenza cantonale "per violazione del principio della proporzionalità, del diritto alla salute, del diritto alla non discriminazione e del superiore interesse del minore ".
Ella si duole del fatto che l'autorità cantonale avrebbe ignorato la documentazione redatta dai medici che la seguono da anni, prodotta in sede di reclamo, la quale dimostrerebbe che " una mediazione familiare o anche solo la prospettiva di una nuova valutazione psichiatrica imposta può aggravare significativamente il [suo] stato clinico ". A suo dire, l'autorità di prote zione avrebbe scelto di procedere comunque con l'attuazione dell a misura, senza alcuna valutazione di tale rischio.
Con riferimento invece alla scelta del medico per il figlio, la ricorrente ritiene che la motivazione secondo cui il dr. F.________ non disporrebbe di un titolo FMH in pediatria né di una specializzazione nelle problematiche legate allo spettro autistico sarebbe pretestuosa e infondata, dato che egli avrebbe un'esperienza clinica più che ventennale e conoscerebbe la storia familiare in modo più approfondito di qualsiasi altro specialista. La ricorrente conferma poi la sua opposizione alla designazione del dr. G.________ quale pediatra di riferimento per il figlio, sottolineando come le autorità cantonali avrebbero sistematicamente svalutato o ignorato le prese di posizione della madre a tale riguardo, dando maggior peso a quelle del padre.
4.2. Con la sua generica argomentazione, tuttavia, la ricorrente si fonda inammissibilmente (v. art. 99 cpv. 1 LTF) su nuove allegazioni (come il fatto che anche la sola valutazione della sostenibilità di una mediazione familiare sarebbe dannosa per la sua salute) e non si confronta seriamente con il giudizio qui impugnato (in particolare laddove il Presidente della Camera di protezione ha osservato che la richiesta di affiancare il pediatra di riferimento del figlio da un secondo professionista era inammissibilmente nuova e che la nomina del nuovo pediatra di riferimento era ancora all'esame dell'autorità di protezione). Il gravame, in altre parole, non soddisfa le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini