Art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 e art. 99 LTF; impugnazione federale contro una decisione incidentale di ricusazione: il gravame deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata e, per censure di diritti fondamentali, deve contenere un'esposizione chiara e precisa della lesione dedotta. Rinvi per relationem ad atti anteriori non soddisfano l'onere di motivazione. Non vi è, di regola, diritto a un'audizione orale. Pretese nuove o estranee all'oggetto della lite sono inammissibili. In difetto di motivazione sufficiente, il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso con procedura semplificata (consid. 4-5).
5A_593/2025
Sentenza del 28 agosto 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Marco Agustoni, Pretore della giurisdizione
di Locarno Città, piazza Grande 16b, 6600 Locarno,
opponente,
B.________.
Oggetto
ricusazione (divorzio),
ricorso contro la sentenza emanata il 13 giugno 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2025.44).
Nella procedura di divorzio promossa nel 2019 da A.________ contro B.________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (procedura nella quale è litigiosa anche la custodia dei figli C.________ e D.________), con istanza 22 febbraio 2025 la moglie ha postulato la ricusazione di tale magistrato. Mediante decisione 18 aprile 2025 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto l'istanza.
Il 28 aprile 2025 A.________ è insorta contro la decisione pretorile alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Mediante sentenza 13 giugno 2025 il Tribunale d'appello ha respinto il suo reclamo. Esso ha confermato che l'istanza di ricusa appariva tardiva, siccome basata su asserite " dichiarazioni pubbliche " del magistrato ricusato, la cui ultima udienza risaliva però già al 7 dicembre 2023. Secondo la Corte cantonale, l'istanza non si fondava in ogni modo su alcun riscontro oggettivo e la moglie non si era del resto confrontata con la motivazione del Giudice di prima sede, laddove aveva escluso un'anticipazione del giudizio da parte del magistrato ricusato anche per il fatto che quest'ultimo aveva ordinato una perizia sulle capacità genitoriali di entrambe le parti - e non solo della moglie - proprio per chiarire i fatti allegati su cui nutriva dubbi.
Con ricorso 22 luglio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di ricusare il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, di porre definitivamente fine alla causa di divorzio, di essere sentita e di ottenere un risarcimento per danni economici e morali pari ad almeno fr. 500'000.--.
Non sono state chieste determinazioni.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
Il ricorso all'esame, diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale (DTF 137 III 261 consid. 1.4) riguarda una causa di divorzio (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura complessivamente non pecuniaria.
4.1. Le richieste della ricorrente volte a porre fine alla procedura di divorzio e ad ottenere un risarcimento danni da parte dello Stato del Cantone Ticino sono inammissibili già per il fatto che esulano dall'oggetto della presente lite (v. anche art. 99 cpv. 2 LTF).
4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
La ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello di non averla sentita, malgrado la sua richiesta in tal senso. Ella sostiene inoltre che il Tribunale d'appello non avrebbe capito gli argomenti a sostegno della ricusa presentati nel suo reclamo (al quale rinvia), in particolare l'argomento secondo cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Città non poteva dichiarare di non credere a una delle parti ancor prima di averne le prove. Secondo la ricorrente, oltre ai motivi già presentati, la ricusa si giustificherebbe anche per il fatto che tale Pretore non terrebbe conto dell'annullamento del matrimonio delle parti nel 2021.
Laddove accenna alla propria mancata audizione in sede cantonale, la ricorrente omette di considerare che il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1), ciò che vale anche per la sede federale. Il suo richiamo a quanto già asseritamente illustrato nel rimedio cantonale non le è inoltre di suffragio alcuno, ritenuto che le censure vanno motivate nel ricorso medesimo e non tramite rinvii ai precedenti allegati (DTF 140 III 115 consid. 2; 138 III 252 consid. 3.2). Per il resto, la sua generica argomentazione, priva di un serio confronto con la dettagliata motivazione contenuta nella sentenza qui impugnata e in parte fondata su fatti inammissibilmente nuovi (v. art. 99 cpv. 1 LTF), è del tutto inadeguata a dimostrare che la Corte cantonale, nel confermare l'assenza di motivi di ricusa del magistrato, avrebbe violato il diritto. Il gravame all'esame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini