Art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; interesse degno di protezione al ricorso: il ricorrente deve prospettare un’utilità pratica derivante dall’annullamento o dalla modifica del dispositivo impugnato. Se l’autorità inferiore, pur dichiarando irricevibile l’istanza per incompetenza, dispone la trasmissione dell’atto all’autorità competente, manca un interesse attuale e pratico a censurare la decisione. In difetto di legittimazione, il Tribunale federale non entra nel merito e può statuire in procedura sommaria; le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
5A_667/2025
Sentenza del 28 agosto 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Assicurazione malattie B.________ SA.
Oggetto
restituzione del termine,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 agosto 2025
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.102).
Nell'esecuzione promossa nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 421.90 oltre accessori, con decisione formale 31 marzo 2025 l'Assicurazione malattie B.________ SA ha disposto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso (v. art. 49 LPGA [RS 830.1]), segnalando la possibilità di presentare opposizione presso di lei entro 30 giorni (v. art. 52 LPGA).
In assenza di opposizione, l'Assicurazione malattie B.________ SA ha domandato la continuazione dell'esecuzione, sfociata in un avviso di pignoramento del 16 luglio 2025.
Con istanza 28 luglio 2025 (inoltrata all'Ufficio di esecuzione sede di Lugano, che l'ha trasmessa alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza) A.________ ha chiesto la restituzione del termine per presentare opposizione alla decisione formale 31 marzo 2025 dell'Assicurazione malattie B.________ SA, affermando di essere stato ricoverato dal 27 marzo 2025, di essere inabile al lavoro al 100 % e di essere pertanto stato impedito di esercitare tempestivamente il suo diritto di contestazione. Mediante sentenza 6 agosto 2025 l'autorità di vigilanza ha dichiarato l'istanza irricevibile per incompetenza (rinunciando a rinviare l'atto a A.________ per sanare l'assenza di firma), spiegando che il termine di cui era chiesta la restituzione non era un termine previsto dalla LEF, ma dall'art. 52 LPGA, e che pertanto l'istanza di restituzione del termine avrebbe dovuto essere presentata nell'ambito della procedura applicabile in materia di assicurazioni sociali direttamente all'Assicurazione malattie B.________ SA (v. art. 41 LPGA). L'autorità di vigilanza ha anche precisato che avrebbe trasmesso l'istanza direttamente a tale assicurazione per evasione.
Con ricorso in materia civile 17 agosto 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di riconoscere la validità della sua istanza di restituzione del termine e di ordinare il rinvio di tale istanza all'autorità competente per una valutazione nel merito.
Non sono state chieste determinazioni.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
Giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio giuridico porterebbe alla parte ricorrente, evitandole di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata (ossia il dispositivo, eventualmente interpretato alla luce della motivazione) sarebbe altrimenti suscettibile di provocarle (DTF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; sentenza 5A_618/2015 del 2 marzo 2016 consid. 2.1).
Nel rimedio all'esame, il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto all'accesso effettivo alla giustizia (art. 29a Cost.), affermando che la sua istanza sarebbe stata motivata da un " impedimento oggettivo documentato " e che la Corte cantonale avrebbe dovuto trasmettere tale domanda all'autorità competente " oppure assegnar (gli) un termine per sanare eventuali difetti formali, come la mancanza di firma ".
Il ricorrente omette tuttavia di considerare che, al suo considerando n. 3, la Corte cantonale ha proprio indicato che l'istanza " viene trasmessa all'Assicurazione malattie B.________ SA per i suoi incombenti". Egli non ha pertanto alcun interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza qui impugnata (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Il rimedio non può essere esaminato nel merito.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, e per conoscenza all'Ufficio di esecuzione sede di Lugano.
Losanna, 28 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini