Art. 42 cpv. 1-2, art. 99 cpv. 2, art. 106 cpv. 2, art. 108 cpv. 1 lett. a/b, art. 113 LTF; admissibility and reasoning requirements for federal appeals: a filing must contain conclusions and substantiated reasons engaging with the challenged decision. New claims beyond the cantonal object of dispute are inadmissible under Art. 99 cpv. 2 LTF. For complaints alleging fundamental-rights violations, the stricter requirements of Art. 106 cpv. 2 LTF apply. If these requirements are not met, the appeal may be disposed of summarily as manifestly inadmissible. A subsidiary constitutional complaint is excluded where the filing is cognizable as a civil appeal. A recusal request lacking concrete grounds may be rejected without formal recusal proceedings.
5A_970/2025
Sentenza del 14 novembre 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.B.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio.
Oggetto
pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.140).
Nell'ambito della procedura esecutiva promossa dal Cantone di Basilea-Città nei confronti di A.B.________, il 24 settembre 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha emesso un attestato di carenza beni in favore del creditore per fr. 689.35 (dopo aver eseguito un pignoramento infruttuoso).
Mediante sentenza 22 ottobre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato il 9 ottobre 2025 dall'escusso contro l'operato dell'UE. L'autorità di vigilanza ha osservato che l'impugnativa non evidenziava alcun pregiudizio dei diritti di difesa dell'escusso, né errori negli atti compiuti dall'UE, né comportamenti dei funzionari di rilevanza disciplinare, ma si riduceva a una serie di censure ("un coacervo di contestazioni e digressioni") che, laddove comprensibili, risultavano pretestuose, generiche o inconferenti. L'autorità di vigilanza ha in particolare ritenuto temeraria la censura di erronea denominazione dell'escusso negli atti esecutivi per il fatto che il suo nome avrebbe dovuto essere scritto con la dicitura e la grafia ufficiali "B.________, A.________": secondo l'autorità di vigilanza, il ricorrente non poteva infatti, seriamente e in buona fede, pretendere di non aver capito di essere il destinatario delle varie comunicazioni dell'UE e del resto egli nemmeno sosteneva che sussistesse un rischio di confusione con persone terze o che l'UE avesse utilizzato un nome, un cognome o un recapito errati.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 7 novembre 2025 A.B.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di annullare il pignoramento, di impedire all'UE di adottare altri provvedimenti e di accordargli un risarcimento pari a fr. 3'000.-- per le spese finora sostenute. Il ricorrente ha anche chiesto di emanare una sentenza in tedesco e di escludere dalla composizione il Presidente Bovey e la Cancelliera Antonini.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Il rimedio è privo della firma manoscritta del ricorrente. Non occorre tuttavia assegnargli un termine per sanare il vizio (v. art. 42 cpv. 5 LTF), dato che il gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Si giustifica di conseguenza redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
La richiesta volta, implicitamente, alla ricusazione del Presidente Bovey e della Cancelliera Antonini risulta di primo acchito irricevibile per la sua carente motivazione, il ricorrente limitandosi ad accennare ad una non meglio precisata parzialità per "dipendenza finanziaria" rispettivamente per "l'appartenenza politica". La domanda può quindi essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii).
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta pertanto di primo acchito irricevibile (art. 113 LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF).
6.1. La conclusione del ricorrente volta al risarcimento dei danni risulta inammissibile già per il fatto che esula dall'oggetto della lite fissato in sede cantonale e costituisce una nuova conclusione (art. 99 cpv. 2 LTF).
6.2. Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Nel prolisso e confuso gravame all'esame, il ricorrente sottolinea come gli atti esecutivi e la sentenza impugnata non riportino il suo nome ufficiale "B.________, A.________" (per cui non esclude che essi possano in realtà riguardare un'altra persona) e sostiene che l'operato dell'UE e dell'autorità di vigilanza sarebbe stato caratterizzato da varie carenze organizzative e da diversi comportamenti fraudolenti. Nella ridotta misura in cui sia comprensibile e sia rivolta contro la decisione di ultima istanza cantonale (qui unica impugnabile, v. art. 75 cpv. 1 LTF), la sua generica e pretestuosa argomentazione non si misura però con i dettagliati e pertinenti ragionamenti contenuti nel querelato giudizio. Il ricorso in materia civile non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa caduca.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 14 novembre 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini