Art. 42 cpv. 1-2, art. 99 cpv. 1, art. 106 cpv. 2 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; ammissibilità del ricorso e divieto dei nova davanti al Tribunale federale. Il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con i considerandi della decisione impugnata e indicare in che consista la violazione del diritto; la mera ripetizione di allegazioni fattuali o l’invocazione di fatti e prove nuovi, non prodotti senza colpa dinanzi all’istanza inferiore, non soddisfa l’onere di motivazione. Se la carenza di motivazione è manifesta, il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata con decisione di non entrata nel merito.
5A_971/2025
Sentenza del 19 novembre 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl in liquidazione,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2025
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.145).
Su istanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione 1° settembre 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento della A.________ Sagl a far tempo dal giorno successivo alle ore 10:00.
Con sentenza 7 ottobre 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo inoltrato il 17 settembre 2025 dalla fallita. Secondo i Giudici cantonali, se quest'ultima aveva dimostrato di aver estinto il debito dell'istante (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), non aveva invece reso verosimile la sua solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF) : pur non essendo gravata da attestati di carenza beni, a suo carico erano infatti pendenti diverse esecuzioni per oltre fr. 100'000.-- (di cui numerose in fase avanzata e giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, segnatamente per tasse, imposte, oneri sociali e premi assicurativi) ed essa si era limitata ad affermare la propria volontà di risanare tale situazione debitoria, ma non aveva portato riscontri oggettivi circa le sue disponibilità finanziarie, la sua effettiva capacità di pagamento e l'ottenimento di dilazioni (aveva ad esempio specificato di essere in attesa del versamento del saldo di un finanziamento chiesto nel 2020 per l'acquisto di un macchinario "per la vendita del quale ci sono potenziali acquirenti e con il provento della vendita verrebbe seduta stante coperto interamente il rimanente dei debiti", ma senza fornire al riguardo sufficienti prove).
Con ricorso 7 novembre 2025 la A.________ Sagl in liquidazione, rappresentata dal socio e gerente (con firma individuale) B.________, ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare la dichiarazione di fallimento " considerato che il debito è stato più che dimezzato " e di autorizzare la vendita della fresatrice stradale Caterpillar PM 200.
Non sono state chieste determinazioni.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 2 lett. d LTF).
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
3.2. Nel rimedio all'esame, la fallita afferma di avere nel frattempo dimezzato le esecuzioni a suo carico ("il debito attuale, dopo pagamenti diretti ai creditori e riconteggi AVS, SUVA, ecc. si situa il 05.11.2025 a Fr. 52'484.75") e sostiene anche di aver pagato il 14 ottobre 2025 il saldo del leasing della fresatrice stradale che ora potrebbe quindi essere venduta per "saldare immediatamente tutto il debito residuo" (dato che a suo dire tale macchinario avrebbe un valore commerciale di circa fr. 150'000.--). La ricorrente allega al proprio gravame al Tribunale federale vari documenti (in parte posteriori alla pronuncia della sentenza cantonale) a sostegno delle proprie affermazioni e quindi della propria solvibilità, ma non contesta di non averli saputo produrre dinanzi all'autorità precedente. Ora, contrariamente a quanto prevede l'art. 174 cpv. 1 seconda frase LEF per la procedura cantonale di reclamo, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono in linea di principio inammissibili dinanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF).
Oltre a fondarsi su nova irricevibili, la ricorrente omette anche di spiegare in che modo la sentenza cantonale violerebbe il diritto.
I requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF sono pertanto manifestamente disattesi.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano.
Losanna, 19 novembre 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini