Art. 62 cpv. 1, 3 LTF; art. 48 cpv. 4 LTF; revision proceedings: failure to pay the ordered advance on costs within the supplementary deadline results in non-entry. The advance on costs is a procedural admissibility requirement; if the filing party does not comply after due warning, the Federal Supreme Court must declare the request inadmissible. Proper service may be presumed where a party, in pending proceedings, had to expect judicial correspondence and did not collect the registered mail; the notification is then deemed effected under Art. 44 cpv. 2 LTF. Costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.
5F_14/2021
Sentenza dell'11 agosto 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
Condominio C.________,
patrocinato dallo studio legale Verda,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_208/2021 del 25 marzo 2021.
Con sentenza 5A_208/2021 del 25 marzo 2021, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ contro una decisione 4 marzo 2021 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Mediante istanza datata 13 maggio 2021 A.________ e B.________ hanno chiesto la revisione della sentenza del Tribunale federale giusta l'art. 121 lett. c-d LTF.
3.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
3.2. Con due decreti 18 maggio 2021 gli istanti sono stati invitati a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a (complessivi) fr. 1'500.-- entro il 2 giugno 2021. Soltanto A.________ ha ritirato l'atto giudiziario contenente il decreto che lo concerneva.
Scaduto infruttuoso detto termine, mediante due ulteriori decreti 29 giugno 2021 agli istanti è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 12 luglio 2021, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. In data 30 giugno 2021 gli istanti sono stati invitati a ritirare gli atti giudiziari contenenti i rispettivi decreti, ma durante il periodo di giacenza postale né A.________ né B.________ lo hanno fatto, sicché giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. In ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, gli istanti dovevano infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (v. DTF 141 II 429 consid. 3.1).
Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio (v. art. 48 cpv. 4 LTF), conformemente alla comminatoria figurante nei decreti 29 giugno 2021 il Tribunale federale non può entrare nel merito della domanda di revisione.
Da quanto precede discende che l'istanza di revisione va dichiarata inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
La domanda di revisione è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
Losanna, 11 agosto 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini