Art. 42 LTF; admissibility of a criminal appeal before the Federal Court: the appellant must, in a manner tailored to the challenged judgment, explain why the decision infringes federal law; a mere criticism of the underlying merits is insufficient. Where the appeal does not engage with the decisive cantonal reasoning, the Federal Court may declare it inadmissible under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. If the appeal is inadmissible, the question whether the cantonal complaint was timely may remain open. Court costs are normally borne by the losing party, but may exceptionally be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF in view of the appellant's financial circumstances.
6B_1393/2022
Sentenza del 28 novembre 2022
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Violazione di domicilio, ripetuta contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 agosto 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.183).
che il 3 settembre 2021 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato nei confronti di A.________ un decreto di accusa, ritenendolo colpevole di violazione di domicilio e di ripetuta contravvenzione all'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare;
che, con decreto del 27 ottobre 2021, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile un'opposizione presentata dall'imputato contro il decreto di accusa;
che, adita dall'imputato, con sentenza del 30 agosto 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, un reclamo del 5 luglio 2022 contro il decreto del 27 ottobre 2021 del Presidente della Pretura penale;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 21 novembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullare le accuse e le denunce nei suoi confronti;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto;
che il ricorrente contesta la sua condanna per i suddetti reati, ma non si esprime sulla tempestività del suo reclamo alla Corte cantonale, unico oggetto del litigio;
che i giudici cantonali hanno infatti accertato che il termine di dieci giorni entro cui presentare il reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP) era scaduto il 15 novembre 2021, sicché il gravame del 5 luglio 2022 era tardivo;
che la Corte cantonale ha ricordato che, in virtù dell'art. 85 cpv. 4 CPP, la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che la CRP ha rilevato che il ricorrente doveva attendersi una notificazione, avendo impugnato il decreto di accusa mediante opposizione;
che il ricorrente non fa valere la violazione delle citate disposizioni e non sostiene che il suo reclamo alla CRP sarebbe stato tempestivo;
che il gravame è quindi inammissibile e che, in tali circostanze, la questione della tempestività del ricorso in questa sede può rimanere indecisa;
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto, di principio, essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che, tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 novembre 2022
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
Il Cancelliere: Gadoni