Art. 62 cpv. 1 and 3 LTF; Art. 66 cpv. 3 LTF; Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; inadmissibility for non-payment of the advance on costs. If the appellant fails to pay the ordered advance within the prescribed or additional time limit, and no legal aid request is filed, the appeal is to be declared inadmissible. Non-payment does not constitute a withdrawal; a withdrawal must be expressed in writing and unconditionally. Costs caused by the inadmissible filing are borne by the party responsible for them.
6B_1467/2020
Sentenza del 15 febbraio 2021
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.225).
che, con sentenza del 6 novembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale nei confronti di B.________ e di C.________;
che, avverso questo giudizio, A.________ presenta un ricorso del 18 dicembre 2020 al Tribunale federale;
che, con decreto presidenziale del 23 dicembre 2020, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 18 gennaio 2021, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 3'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);
che il 18 gennaio 2021 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di potere versare l'anticipo mediante un pagamento di fr. 500.-- e, per l'importo rimanente, mediante pagamenti rateali di fr. 100.-- al mese, prospettando inoltre lo stralcio del ricorso in caso di mancato accoglimento della richiesta;
che il 19 gennaio 2021 il Tribunale federale gli ha comunicato di non potere accogliere la richiesta, segnalandogli nel contempo la possibilità di presentare una domanda di assistenza giudiziaria e ricordandogli che un eventuale ritiro del ricorso avrebbe dovuto essere formulato in modo espresso e incondizionato;
che con un ulteriore decreto presidenziale del 19 gennaio 2021 al ricorrente è quindi stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio successivo, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che, con il decreto, il ricorrente è stato di nuovo avvertito che il mancato pagamento dell'anticipo non valeva quale ritiro del ricorso, il quale doveva essere dichiarato per iscritto;
ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che il ricorrente non ha nemmeno comunicato di ritirare il ricorso né ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);
richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 febbraio 2021
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni