Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5, art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; standing to appeal against a criminal non-prosecution order. The private prosecutor is entitled to appeal only if the contested decision may influence the judgment of civil claims and if such claims are substantiated in the appeal reasoning. Where, in light of the nature of the offence, the impact on civil claims is not self-evident, the appellant must set out the relevant facts with sufficient precision; a mere abstract reference to possible claims does not suffice. Pending parallel civil proceedings may preclude or at least cast doubt on an adhesive civil claim. Independent review of formal complaints is limited to genuinely separable procedural violations; they cannot serve to reopen the merits indirectly. Manifestly insufficiently reasoned appeals may be decided under the simplified procedure; legal aid is refused if the appeal has no prospects of success.
6B_634/2022
Sentenza del 30 maggio 2022
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2022
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.380).
che, con esposti del 23 novembre 2021 e del 9 dicembre 2021, C.________, amministratore unico della A.________ SA, ha presentato, in veste di rappresentante della società, al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro ignoti per asseriti atti e dichiarazioni false che avrebbero condotto al fallimento della società, pronunciato il 27 ottobre 2021 dal Pretore del distretto di Lugano;
che, con decisione del 13 dicembre 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
che il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza dell'11 aprile 2022, la Corte cantonale ha respinto in quanto ricevibile il reclamo;
che la Corte cantonale, lasciata indecisa la questione della legittimazione ricorsuale del reclamante, ha negato l'esistenza di indizi di reato, confermando la decisione del magistrato inquirente;
che la A.________ SA e C.________ impugnano questa sentenza con un ricorso del 10 maggio 2022, completato il 12 maggio 2022, al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
che, invitati a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno comunicato che la loro situazione finanziaria non permetterebbe loro di fare fronte al pagamento richiesto;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono minimamente sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, in particolare non sostanziano con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;
che, peraltro, il giudizio su eventuali pretese civili fatte valere in via adesiva nel procedimento penale presuppone che l'azione civile non sia pendente dinanzi a un altro tribunale o che non sia già stata oggetto di una decisione passata in giudicato (DTF 145 IV 351 consid. 4.3 e rinvii; sentenza 6B_1244/2021 del 12 aprile 2022 consid. 1.3.3);
che, in concreto, risulta che l'interessato ha avviato un procedimento civile parallelo, tuttora pendente, in relazione con la questione del fallimento della società;
che, in particolare, con sentenza del 10 dicembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato il fallimento della A.________ SA pronunciato dal Pretore e gli ha rinviato la causa per una nuova decisione (sentenza 5A_335/2022 del 18 maggio 2022 consid. 1);
che, in questa sede, i ricorrenti non si confrontano specificatamente con l'oggetto e con la portata del procedimento civile pendente in sede cantonale e non spiegano i motivi per cui tale procedimento non osta ad un'azione civile adesiva nell'ambito del presente procedimento penale (sentenza 6B_1244/2021, citata, consid. 1.3.3);
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
che in concreto i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria implicita presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 maggio 2022
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni