6B_87/2017
Sentenza del 10 febbraio 2017
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 7 dicembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
che il 24 settembre 2015 A.A.________ e B.A.________ hanno querelato C.________, D.________, E.________ e F.________ per i reati di violazione di domicilio (art. 186 CP) e di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP);
che la querela era in relazione con un sopralluogo effettuato da F.________ sul fondo part. xxx di X.________, di proprietà dei querelanti, gravato con un diritto di passo veicolare a favore dei fondi confinanti part. yyy e zzz di proprietà di C.________;
che, con decisione del 23 giugno 2016, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, i querelanti hanno adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 7 dicembre 2016, la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità;
che A.A.________ e B.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché promuova nei confronti dei querelati l'accusa di violazione di domicilio e di violazione della sfera privata;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che in concreto i ricorrenti si limitano ad addurre in modo generale che l'esito della querela potrebbe influire sulla vertenza di diritto civile che oppone le parti;
che, con questo accenno generico, non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intendano fare valere contro i querelati e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
ch'essi in particolare non rendono verosimile di essere stati danneggiati dallo svolgimento del sopralluogo incriminato;
che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito (cfr. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF), i ricorrenti sarebbero in ogni caso abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
ch'essi non fanno tuttavia valere la violazione di simili garanzie, in particolare non rimproverano alla Corte cantonale di avere disatteso il loro diritto di essere sentiti;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 febbraio 2017
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni