Art. 42 LTF; admissibility and motivation of a criminal appeal; summary inadmissibility under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. An appeal must, at least in concise form, engage with the reasoning of the challenged decision and explain why it violates federal law; mere assertion of disagreement is insufficient. Where the appellant fails to demonstrate, with reference to the contested grounds, why the cantonal authority misapplied the provisions governing revision or rectification, the appeal is manifestly unmotivated and may be dismissed in summary proceedings. Legal aid under Art. 64 LTF is excluded if the appeal lacks any prospect of success. Costs follow the outcome, with possible reduction under Art. 65 cpv. 2 LTF.
6B_923/2020
Sentenza del 16 settembre 2020
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Oggetto
Istanza di rettifica/revisione irricevibile,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.82).
che, con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato A.________ autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, registrazione clandestina di conversazioni, contravvenzione alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e impedimento di atti dell'autorità;
che, con sentenza 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, il Tribunale federale ha respinto nella misura della sua ammissibilità un ricorso in materia penale presentato dall'imputato contro il giudizio della Corte cantonale;
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 2 marzo 2020 A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di revisione e di rettifica del suddetto giudizio;
che, con sentenza del 6 luglio 2020, la Corte cantonale ha rilevato che nessuna delle richieste presentate dall'istante poteva essere fatta valere con un'istanza di revisione o di rettifica e l'ha quindi dichiarata irricevibile;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 13 agosto 2020 al Tribunale federale, chiedendo di rettificare o riformare la sentenza di condanna, sia riguardo all'accertamento della
"verità materiale" sia per quanto concerne la
"quantificazione della pena";
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione dell'irricevibilità dell'istanza di revisione, rispettivamente di rettifica;
che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare per quali motivi la CARP avrebbe violato l'art. 410 CPP (revisione) e l'art. 83 CPP (rettifica di decisioni), dichiarando irricevibile la sua istanza;
che in questa sede egli non adduce le ragioni per cui il gravame da lui presentato dinanzi alla CARP adempiva i requisiti di ammissibilità di un'istanza di revisione, rispettivamente di rettifica, disciplinate dalle citate disposizioni del Codice di procedura penale;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione al ricorrente, alla Corte di appello e di revisione penale e, per conoscenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 16 settembre 2020
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni