Art. 42 cpv. 1 e 5 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF: un ricorso scritto deve essere firmato autograficamente; la mera riproduzione della firma è insufficiente. Se il vizio non è sanato entro il termine impartito ai sensi dell’art. 42 cpv. 5 LTF, il Tribunale federale non entra nel merito mediante procedura semplificata. L’assenza di probabilità di successo del rimedio esclude il beneficio dell’assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 LTF. Le spese seguono la soccombenza secondo l’art. 66 cpv. 1 LTF.
7B_888/2025
Sentenza del 9 ottobre 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.254).
Con ricorso del 30 agosto 2025 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza emanata il 22 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Egli chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
Constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, dove è presente unicamente una fotocopia della stessa, ciò che risulta insufficiente (DTF 121 II 252 consid. 3; sentenze 6B_553/2024 del 13 settembre 2024 consid. 3; 6B_505/2023 del 15 maggio 2023 consid. 2), con decreto dell'11 settembre 2025 l'impugnativa è stata ritornata al ricorrente, con l'invito a sanare il vizio entro il 2 ottobre 2025 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF).
Dall'estratto "Track and Trace" (tracciamento degli invii della Posta svizzera) risulta che il summenzionato decreto è stato notificato al ricorrente in data 13 settembre 2025 mediante invio raccomandato all'indirizzo di recapito indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria.
Entro il termine assegnato, il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale un esemplare dell'atto di ricorso con firma autografa. Per tale motivo, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e a B.________, X.________.
Losanna, 9 ottobre 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara