Art. 62 cpv. 1 e 3 LTF; art. 108 LTF; inadempimento dell’anticipo delle spese giudiziarie: la parte ricorrente deve versare entro il termine fissato un anticipo corrispondente alle presumibili spese; in caso di mancato pagamento anche entro il termine suppletorio non prorogabile, il Tribunale federale non entra nel merito del rimedio. L’inammissibilità può essere pronunciata con procedura semplificata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF.
7B_96/2026
Sentenza del 30 marzo 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale van de Graaf, Giudice presidente,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (anticipo delle spese),
ricorso contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.273).
Con decisione dell'8 agosto 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da A.________ in data 6/7 agosto 2025.
Con sentenza del 17 dicembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere.
Avverso questa sentenza A.________ insorge al Tribunale federale con uno scritto datato 21 gennaio 2026.
Con decreto del 4 febbraio 2026, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 19 febbraio 2026, un anticipo di fr. 800.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF).
Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 24 febbraio 2026 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 marzo 2026, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
In concreto, a causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 marzo 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente:
Il Cancelliere: