Non-entry for insufficiently reasoned appeal in family allowance case

8C_229/2008Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico2 giu 2008Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R. appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino social insurance court judgment confirming the refusal to waive repayment of overpaid cantonal family allowances. The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, held that the appeal did not meet the statutory reasoning requirements: the appellant failed to explain why the cantonal decision violated federal or cantonal law. As a result, the court did not enter into the merits. In view of the circumstances, it waived court costs.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; ammissibilità del ricorso e motivazione insufficiente: il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile quando l’atto non contiene una motivazione concisa e pertinente che indichi in che misura la decisione impugnata violi il diritto. Per le censure di violazione di diritti costituzionali o di diritto cantonale/intercantonale, l’onere di motivazione è accresciuto e richiede un’esposizione precisa; in difetto, il presidente della corte può statuire in procedura semplificata e non entrare in materia. Le spese possono essere eccezionalmente rinunciate secondo l’art. 66 cpv. 1 LTF (consid. 1-3).

Testo completo

8C_229/2008 {T 0/2}

Sentenza del 2 giugno 2008
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.

Parti
R._________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assegni familiari cantonali,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 febbraio 2008.

Considerando:
che per pronuncia del 21 febbraio 2008 il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di R._________ volto ad ottenere il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni familiari cantonali indebitamente percepiti,
che con atto datato 19 marzo 2008, consegnato alla posta il giorno seguente, R._________, allegando un certificato medico, ha impugnato la pronuncia cantonale con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale,
che per comunicazione del 25 marzo 2008 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessata le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e l'ha resa attenta sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,
che nel contempo l'ha informata sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,
che in ragione della sospensione delle ferie giudiziarie pasquali (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), detto termine è scaduto il 7 aprile 2008,
che entro tale data l'interessata non ha fatto uso della possibilità concessale,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso di specie, la ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 2 giugno 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Frésard Schäuble

Parole chiave

family allowancesrepayment waiveradmissibilityreasoning requirementnon-entrysummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned to be admissible under the Federal Supreme Court Act.

Decisione estratta

The appeal did not explain at all why the cantonal judgment violated the law and therefore could not be examined on the merits.

Motivazione estratta

Under Art. 42(2) and Art. 106(2) LTF, the appellant must set out concisely and precisely why the challenged decision is unlawful, especially for constitutional or cantonal-law complaints; this was not done.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged despite non-entry.

Decisione estratta

Given the circumstances, no judicial costs were imposed.

Motivazione estratta

The court exercised discretion under Art. 66(1) LTF to waive costs.

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