Art. 100 Abs. 1, 44 Abs. 1 and 48 Abs. 1 LTF; Art. 108 Abs. 1 lit. a LTF; late filing of an appeal sent via foreign post. An appeal is timely only if, absent contrary international arrangements, it is delivered to the Federal Supreme Court or to Swiss post/a Swiss diplomatic or consular mission no later than the last day of the time limit. The time limit begins on the day after service and expires on the corresponding day; if that day is a non-business day, it extends to the next business day. A late filing is dealt with in simplified procedure as inadmissible. Independently, the appeal must satisfy the minimum reasoning requirements of Art. 42 Abs. 1-2 LTF; otherwise non-entry is likewise justified (consid. 1).
8C_283/2024
Sentenza del 24 maggio 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, Piazzale Stadio 3, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 aprile 2024 (42.2024.1).
la sentenza dell'11 aprile 2024 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che, stando all'attestazione postale, è stata consegnata a A.________ il 12 aprile 2024,
il ricorso avverso tale sentenza inviato da A.________ il 13 maggio 2024 tramite Deutsche Post, giunto alla frontiera e consegnato alla posta svizzera il 15 maggio 2024,
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) e che, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente,
che, fatti salvi eventuali accordi internazionali contrari - non esistenti nella fattispecie -, i ricorsi inoltrati tramite posta estera devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che nella fattispecie il termine di ricorso contro la sentenza avversata ha iniziato a decorrere il 13 aprile 2024 ed è scaduto il 13 maggio 2024,
che il ricorso, giunto alla frontiera e consegnato alla posta svizzera il 15 maggio 2024, risulta tardivo, il che comporta la sua inammissibilità secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che, ad ogni modo, il ricorso non soddisfa le esigenze minime ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2, secondo cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti, ovvero arbitrari (al riguardo, tra le tante, cfr. DTF 144 V 50 consid. 4.2).
che, date le circostanze, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino.
Lucerna, 24 maggio 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi