Art. 42 cpv. 1-2, art. 95, 97 cpv. 1 and 108 cpv. 1 lett. b LTF; inadmissibility of a federal appeal for insufficient reasoning. The appeal must expressly address the decisive considerations of the challenged judgment and set out, in a concise but specific manner, which federal provisions were violated and why. Mere repetition of one's own factual version or appellatory criticism is insufficient. Factual findings may be challenged only for manifest inaccuracy or legal violation, and only if the correction can affect the outcome. If these requirements are not met, the appeal is dismissed in simplified proceedings without substantive review; court costs may exceptionally be waived under art. 66 cpv. 1 LTF.
8C_381/2025
Sentenza del 26 luglio 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dal Dr. Vittorio Peer,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI
(presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 maggio 2025 (33.2025.8).
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
Il Tribunale cantonale ha accertato che, nell'ambito dell'esame del diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2024, la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino aveva ritenuto una rinuncia alla sostanza da parte del ricorrente, sostenendo che nel 2019 egli aveva rinunciato ad incassare il prezzo di EUR 150'000.- per un immobile in Italia venduto ai figli e di EUR 40'000.- per l'abitazione in Albania venduta a terzi. Esposti i principi e le disposizioni legali applicabili, i primi giudici hanno concluso che il ricorrente non era riuscito a comprovare, neppure interpellando la propria banca, che il figlio gli si fosse sostituito come debitore ipotecario per il mutuo dell'immobile in Italia. Di conseguenza, il fatto che il ricorrente non avesse preteso da quest'ultimo il versamento del prezzo di EUR 75'000.- per la metà di tale appartamento costituiva una rinuncia alla sostanza. Era indubbio poi che gli altri EUR 75'000.- che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere dalla figlia per la vendita dell'altra metà costituivano una donazione senza controprestazione. Ciò era il caso anche per l'importo di EUR 40'000.- relativo alla vendita dell'abitazione in Albania, donato al figlio a titolo di assistenza finanziaria per l'acquisto di una casa in Italia.
Il ricorrente ridiscute liberamente i fatti accertati dai giudici cantonali, senza neppure pretendere l'arbitrio nel loro operato. Oltre a ciò, egli omette di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi della sentenza impugnata e sostanziare una violazione del diritto.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La "richiesta di effetto sospensivo e di anticipo spese di giudizio" formulata dal ricorrente diviene pertanto priva d'oggetto.
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 luglio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi