Art. 90, 93 and 108 LTF; admissibility of an appeal against a remand decision in social insurance matters. A remand order that leaves the merits open and requires further fact-finding is not a final decision. Such an incidental decision is appealable only if the appellant shows irreparable prejudice or, exceptionally, that immediate review would avoid a lengthy and costly evidentiary procedure. Mere abstract criticism of the remand is insufficient. If these requirements are not met, the appeal is manifestly inadmissible and may be dealt with in simplified proceedings under Art. 108(1)(a) LTF; the incidental decision may then still be challenged together with the final decision under Art. 93(3) LTF if it affects its content.
8C_435/2020
Sentenza del 23 ottobre 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Croazia,
patrocinata dall'avv. Xenia Peran,
ricorrente,
contro
Helsana Infortuni SA, Diritto,
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 maggio 2020 (35.2019.42).
la decisione del 31 ottobre 2018, confermata su opposizione il 30 gennaio 2019, con cui Helsana Infortuni SA ha assegnato all'assicurata un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 45%,
il giudizio del 25 maggio 2020 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha annullato la decisione su opposizione, rinviando gli atti a Helsana Infortuni SA affinché ordini una perizia esterna e decida nuovamente in base alle risultanze,
il ricorso del 3 luglio 2020 (timbro postale) presentato al Tribunale federale,
che di massima il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto contro le decisioni finali (art. 90 LTF),
che alla base di questo principio il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certa per il ricorrente l'esistenza di un danno definitivo (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607 con riferimenti),
che d'acchito non si è in presenza di una decisione finale, dovendo l'assicuratore ordinare una perizia esterna volta a determinare l'IMI da attribuire alla ricorrente,
che l'esito della controversia permane aperto e pertanto fa difetto l'esigenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF),
che peraltro la ricorrente si limita a contestare genericamente la scelta della Corte cantonale, senza pretendere di essere in presenza di una decisione di rinvio arrecante una procedura defatigante e dispendiosa,
che chiaramente nemmeno questa condizione di ricevibilità è soddisfatta (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF),
che in definitiva le condizioni per impugnare eccezionalmente una decisione pregiudiziale o incidentale non sono manifestamente date,
che qualora il ricorso non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF),
che in altre parole un ricorso a questo stadio della procedura è prematuro, la ricorrente potendo, se del caso, poi impugnare non soltanto un eventuale futuro giudizio del Tribunale delle assicurazioni a lei sfavorevole su ricorso dopo l'emanazione di una nuova decisione, ma, qualora influisca, anche il giudizio ora impugnato,
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (le richieste cautelari avendo perso di interesse),
che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 23 ottobre 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi