Art. 42 cpv. 1-2 LTF; Art. 95 e 97 cpv. 1 LTF; inammissibilità del ricorso per motivazione insufficiente. Il ricorso al Tribunale federale deve confrontarsi in modo puntuale con i considerandi determinanti del giudizio impugnato e indicare, in forma concisa ma circostanziata, in che cosa consista la violazione del diritto federale. Le mere critiche appellatorie, la ripetizione della propria versione dei fatti o l’invocazione di circostanze non accertate nella decisione impugnata non soddisfano l’onere di motivazione. In tal caso il ricorso è dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell’art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; le spese possono eccezionalmente non essere poste a carico della parte soccombente.
8C_570/2025
Sentenza del 9 gennaio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 settembre 2025 (33.2025.17).
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost., o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione del 9 maggio 2025 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (la "Cassa"), ritenuto che - per costante giurisprudenza - a ragione essa non aveva più considerato come spese riconosciute dalla LPC (RS 831.30) gli interessi ipotecari dovuti dal ricorrente ma non più pagati dal medesimo. L'eccedenza risultante dal calcolo retroattivo delle prestazioni complementari senza tali importi non giustificava il rimborso dei premi di cassa malati e delle spese di malattia. I primi giudici hanno preso atto della precaria situazione fisica e psichica del ricorrente, descritta dal proprio medico curante, rilevando tuttavia che il riconoscimento delle prestazioni complementari non dipendeva dallo stato di salute del richiedente, bensì dalle sue condizioni economiche, determinate secondo i severi criteri di legge. Infine, preso atto che il premio di cassa malati era già stato chiesto in restituzione dall'assicuratore malattie, la Corte cantonale ha ammesso l'adempimento dei presupposti per la revisione delle decisioni emesse dalla Cassa e la relativa restituzione delle spese di malattia percepite indebitamente dal ricorrente.
Il ricorrente riespone liberamente una serie di fatti, in parte precedenti alla presente fattispecie e non accertati nella sentenza impugnata, senza pretendere l'arbitrio nell'operato dei giudici cantonali. Oltre a ciò, egli omette di confrontarsi in maniera circostanziata con i considerandi del giudizio cantonale e sostanziare una violazione del diritto.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. Si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 gennaio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi