Art. 14a cpv. 2 OPC AVS/AI; art. 105 cpv. 1-2, art. 106 cpv. 1-2 and art. 109 cpv. 2 lett. a LTF; computable hypothetical income in supplementary benefits where residual earning capacity remains. The Federal Court confirms that a hypothetical income may be imputed if the insured person cannot establish, on the balance of probabilities, a total incapacity to work in suitable employment or other non-disability reasons rendering the exploitation of residual earning capacity impossible. Findings of fact by the cantonal court bind the Federal Court unless properly challenged as unlawful or manifestly inaccurate. Mere appellatory criticism, unsubstantiated allegations concerning the labor market, age, education, language skills, or employment-office assessments do not suffice to rebut the legal presumption. Registration with the employment office alone does not satisfy the duty to mitigate damage.
8C_627/2025
Sentenza del 9 gennaio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Heine, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (calcolo del diritto alla prestazione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 ottobre 2025 (33.2025.19).
Con decisione del 2 aprile 2025, confermata su opposizione il 27 maggio 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (la "Cassa") ha confermato che nel calcolo della prestazione complementare di A.________ occorresse computare un reddito ipotetico (art. 14a cpv. 2 OPC AVS/AI [RS 831.101]) di fr. 8'320. Mediante decisione cresciuta in giudicato, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) aveva stabilito che il grado d'invalidità dell'assicurato era aumentato dal 54 % al 60 %. Non vi erano inoltre motivi estranei all'invalidità che gli impedissero di utilizzare la capacità lavorativa residua, né erano stati apportati dei giustificativi di ricerche di lavoro risultate inefficaci
Con sentenza del 13 ottobre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione del 27 maggio 2025.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone l'annullamento.
Le relative richieste di assistenza giudiziaria e di conferimento dell'effetto sospensivo sono state respinte con decreto del 14 novembre 2025.
1.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato il computo di un reddito ipotetico di fr. 8'320.- nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente.
3.1. Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti in materia di prestazioni complementari, per cui è sufficiente rinviarvi (cfr. consid. 2.3 segg. della sentenza impugnata; art. 109 cpv. 3 LTF).
3.2. Nel merito, esso ha accertato che i certificati medici presentati dal ricorrente non dimostrassero, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un'incapacità di lavoro totale, anche in attività adeguate, che giustificasse di fare astrazione dal computo di un reddito ipotetico nel calcolo delle prestazioni complementari. La valutazione della sua situazione valetudinaria, effettuata dall'UAI poco prima dell'emanazione della decisione del 2 aprile 2025 della Cassa, vincolava pertanto il Tribunale cantonale. I referti medici non comprovavano infatti il sussistere di un motivo estraneo all'invalidità (un peggioramento) che fosse in grado di rovesciare la presunzione legale del computo di un reddito ipotetico data l'incapacità di guadagno soltanto parziale del ricorrente. In ambito di prestazioni complementari, contrariamente a quanto difeso nel ricorso, non ci si doveva affidare alle conclusioni dell'Ufficio regionale di collocamento (URC), autorità non competente per fissare il grado d'invalidità pertinente per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI. La Corte ticinese ha inoltre ritenuto che, a tale autorità, il ricorrente si era dichiarato soggettivamente non idoneo a lavorare (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI [RS 837.0]) nonostante il grado d'invalidità del 60 % stabilito dall'UAI. Egli non aveva intrapreso delle ricerche di lavoro e neppure si era annunciato presso un'agenzia temporanea di collocamento. Così facendo, aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, posto che non vi erano validi motivi per ritenerlo non idoneo al collocamento dal profilo oggettivo (cfr. art. 15 cpv. 2 LADI). In concreto, non sussistevano dunque dei motivi estranei all'invalidità, quali l'età, le circostanze personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendevano difficile o impossibile l'utilizzo della sua restante capacità di guadagno e quindi il conseguimento di un reddito. Non era sufficiente la circostanza di essere stato iscritto all'URC per dimostrare di avere ottemperato ai propri obblighi in ambito di prestazioni complementari ed evitare il computo di un reddito ipotetico.
4.1. Il ricorrente non condivide l'operato dei primi giudici. Egli asserisce che le informazioni fornite alla Cassa sarebbero state più che sufficienti. Questa sarebbe tenuta ad analizzare gli aspetti estranei all'invalidità, come l'età, la scarsa formazione, le conoscenze linguistiche insufficienti e il mercato del lavoro concreto, che impedirebbero di mettere a frutto la capacità lavorativa residua. Criteri, questi, adempiuti nella fattispecie. Il ricorrente sembra poi riferire che, secondo l'incaricato dell'URC, sarebbe stato inutile ricercare lavoro poiché con le sue problematiche, segnatamente di salute, non avrebbe potuto essere reinserito a breve termine. Infine, il reddito ipotetico da lavoro non avrebbe potuto essergli computato, in quanto l'attività lavorativa non si sarebbe concretizzata.
4.2. Il ricorso non merita accoglimento. Oltre a contestare l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove in maniera appellatoria, senza sostanziarne l'arbitrio, il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente di aver adempiuto i criteri legali e/o giurisprudenziali richiesti, contrapponendo il proprio punto di vista al ragionamento del Tribunale cantonale (al quale si può rinviare, cfr. consid. 2.7-2.14 della sentenza impugnata; art. 109 cpv. 3 LTF). Del resto, i referti medici - e la loro portata - non risultano essere stati censurati nel ricorso. Neppure è dimostrato il rovesciamento della presunzione legale per il computo di un reddito (per l'appunto) ipotetico, data l'incapacità di guadagno soltanto parziale del ricorrente. La sentenza cantonale può dunque essere confermata.
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 gennaio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi