Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, art. 106 cpv. 2 LTF; admissibility of a constitutional challenge against a cantonal social-welfare judgment. An appeal to the Federal Supreme Court must contain clear conclusions and concise reasoning showing why the decision violates federal law; where fundamental rights or arbitrariness are invoked, the complaint must be expressly and precisely substantiated. Merely contesting the cantonal decision without identifying a constitutionally relevant defect is insufficient. In the absence of such substantiation, the appeal is manifestly inadmissible and may be dealt with under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF in light of the circumstances.
8C_64/2025
Sentenza del 10 marzo 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 dicembre 2024 (42.2024.37).
1.1. Con sentenza del 30 dicembre 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ in materia di assistenza sociale.
Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100], la Corte cantonale ha tutelato la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento del Cantone Ticino del 5 settembre 2024, con la quale veniva riconosciuta all'interessata una prestazione assistenziale pari a fr. 566.- per il mese di aprile 2024. I primi giudici hanno ritenuto corretto che fosse stato computato, tra le entrate dell'unità di riferimento composta da A.________ e il figlio, il contributo di mantenimento corrisposto per quest'ultimo dal padre per fr. 1'050.- al mese. Ciò a maggior ragione considerando che nel mese di aprile 2024 ella aveva utilizzato proprio quell'importo, allorquando il suo conto corrente postale risultava scoperto, per far fronte alle spese quotidiane e non per restituire alla sorella quanto anticipato per il perfezionamento linguistico del figlio.
1.2. A.________ ha impugnato con un "ricorso" il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale.
Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). Salvo nei casi citati dall'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali (DTF 137 V 143 consid. 1.2).
Nella fattispecie, seppure il ricorso già si palesi sprovvisto di conclusioni chiare (comunque, alla sua lettura, nondimeno interpretabili), la ricorrente neppure pretende - e tantomeno dimostra - il carattere arbitrario nell'applicazione del diritto cantonale o nell'accertamento dei fatti, oppure ancora la violazione di altri diritti costituzionali.
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 10 marzo 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi