Art. 100 cpv. 1, art. 44 cpv. 1, art. 45 cpv. 1, art. 47 cpv. 1 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; tardività del ricorso al Tribunale federale. Il termine di ricorso di 30 giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione e, salvo la regola del termine che scade in giorno non feriale, si esaurisce alla fine dell’ultimo giorno utile; i termini legali non sono prorogabili. Un gravame consegnato alla Posta svizzera dopo la scadenza è inammissibile senza esame nel merito. In presenza di particolari circostanze, può essere fatta eccezione al prelievo delle spese giudiziarie ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF.
9C_364/2024
Sentenza del 9 luglio 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Stadelmann, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Covid-19; presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2024 (42.2024.11).
il ricorso inoltrato da A.________ il 26 giugno 2024 (timbro postale) al Tribunale federale contro la sentenza del 23 maggio 2024 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che la sentenza cantonale, stando all'attestazione postale, è pervenuta al ricorrente venerdì 24 maggio 2024, e pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere sabato 25 maggio 2024 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è giunto a scadenza, in considerazione altresì dell'art. 45 cpv. 1 LTF, lunedì 24 giugno 2024,
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera - Ufficio postale di Locarno 1 - il 26 giugno 2024 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 luglio 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Stadelmann
La Cancelliera: Cometta Rizzi