Art. 85 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF; art. 42 cpv. 2 LTF; art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con art. 117 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico nelle controversie di responsabilità ex art. 52 LAVS quando il valore litigioso non raggiunge CHF 30'000 e non è motivata una questione di diritto d'importanza fondamentale. Il ricorrente deve esporre in modo conforme alle esigenze di motivazione sia la sussistenza della questione fondamentale sia, per il ricorso sussidiario costituzionale, la lesione dei diritti costituzionali invocati; mere censure di arbitrio nell'apprezzamento delle prove o di violazioni procedurali non bastano. La procedura semplificata consente la non entrata nel merito senza esame materiale (consid. 1-3).
9C_452/2020
Sentenza del 19 agosto 2020
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2020 (31.2020.2).
la decisione su opposizione del 2 dicembre 2019, con cui la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa) ha domandato a A.________ il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 28'577.65 dovuti per i contributi paritetici non soluti durante il 2014 da B.________ SA in liquidazione,
il giudizio del 9 giugno 2020, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione impugnata,
il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale inoltrati da A.________ al Tribunale federale il 9 luglio 2020 (timbro postale),
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),
che il ricorso in materia di diritto pubblico contro i giudizi cantonali relativi a controversie ai sensi dell'art. 52 LAVS è possibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. ugualmente DTF 137 V 51 consid. 4.3 pag. 56) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), che spetta al ricorrente spiegare (art. 42 cpv. 2 LTF),
che nel caso concreto questi presupposti non sono realizzati, considerato che il valore litigioso di fr. 28'577.65 non raggiunge la soglia minima necessaria e che il ricorrente nemmeno dimostra l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale,
che il ricorso sussidiario in materia costituzionale non è motivato, in quanto il ricorrente si limita a invocare un apprezzamento arbitrario dei mezzi di prova e una violazione delle garanzie procedurali (sulle esigenze di motivazione v. art. 106 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 117 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, rispettivamente art. 117 LTF, i ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili,
che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata dal ricorrente,
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
Il ricorso in materia di diritto pubblico e quello sussidiario in materia costituzionale sono inammissibili.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, a C.________, Copenhagen, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 agosto 2020
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi