9C_455/2019
9C_455/2019Tribunale federale / III. öFfentlich Rechtliche Abteilung11 lug 2019
9C_455/2019
Sentenza dell'11 luglio 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
B.________, Italia.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 maggio 2019 (31.2018.21).
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 28 giugno 2019 (timbro postale) contro il giudizio del 21 maggio 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato recapitato allo sportello postale di Lugano 4 Molino Nuovo lunedì 27 maggio 2019, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere martedì 28 maggio 2019 ed è giunto a scadenza mercoledì 26 giugno 2019,
che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di Lugano 4 Molino Nuovo il 28 giugno 2019 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, a B.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 luglio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi