9C_464/2019
Sentenza del 18 ottobre 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 maggio 2019 (31.2018.19-20).
la decisione su opposizione del 25 settembre 2018 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha richiesto a A.________ il risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 82'760.90 per contributi paritetici non soluti dalla fallita E.________ in liquidazione per gli anni 2014-2016,
il giudizio del 16 maggio 2019 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha, tra l'altro, respinto il gravame di A.________, condannandolo a versare alla Cassa cantonale di compensazione fr. 82'429.05 per oneri sociali non versati dalla fallita E.________ negli anni 2014, 2015 e 2016,
il ricorso al Tribunale federale del 26 giugno 2019 (timbro postale) con cui A.________ domanda, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di dichiarare nullo il premenzionato giudizio cantonale,
il decreto del 16 luglio 2019 con cui il Tribunale federale ha assegnato a A.________ un primo termine scadente il 29 agosto 2019 per versare l'anticipo spese di fr. 4'500.-,
il decreto del 10 settembre 2019 con il quale è stato impartito a A.________ un termine suppletorio, scadente il 30 settembre 2019, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
che il ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lui impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibili conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, a D.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 ottobre 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi