Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

9C_987/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico27 gen 2009Inadmissible

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Sintesi Omnilex

A public health insurance appeal was filed against a judgment of the Ticino insurance court. The Federal Court had granted the appellant an extension to pay the advance costs, warning that non-payment would lead to inadmissibility. Because the appellant did not pay within the supplementary deadline, the president decided the case in simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 62 cpv. 3 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; mancato versamento dell’anticipo spese entro il termine suppletorio: il ricorso è dichiarato inammissibile in procedura semplificata. La violazione dell’ordine di pagamento dell’anticipo spese costituisce motivo sufficiente di non entrata nel merito, senza esame delle censure di merito. Eccezionalmente, le spese giudiziarie possono essere non prelevate se le circostanze lo giustificano (consid. unici).

Testo completo

9C_987/2008 {T 0/2}

Sentenza del 27 gennaio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
A.__________,
ricorrente,

contro

Sansan Assicurazioni SA, 6500 Bellinzona,
opponente,

Atupri Cassa Malati.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 ottobre 2008.

Visto:
il ricorso del 26 novembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 17 ottobre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto presidenziale del 24 dicembre 2008 con il quale questa Corte ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 12 gennaio 2009, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Parole chiave

health insuranceadvance costsinadmissibilitysimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the advance costs were not paid within the supplementary deadline.

Decisione estratta

Yes. The appeal was declared inadmissible because the appellant did not pay the advance costs by the deadline set in the president's order.

Motivazione estratta

Under the simplified procedure of Art. 108(1)(a) LTF, failure to comply with the order to pay advance costs leads to inadmissibility pursuant to Art. 62(3) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged for the federal proceedings.

Decisione estratta

No. No judicial costs were levied in view of the circumstances.

Motivazione estratta

Although proceedings are in principle subject to costs, the court exercised its discretion not to charge costs under Art. 66(1) LTF.

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