Sentenza del 14 dicembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., attualmente detenuto, rappresentato da avv. Ma- nuela Rainoldi e avv. Tuto Rossi,
reclamante
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, controparte
Oggetto Reclamo contro un rifiuto di un permesso di visita non sorvegliato
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2005.113
Fatti:
A. A. è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giu- diziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 lu- glio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Successi- vamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione al- la legge federale sulle armi (art. 33 LArm), aggressione (art. 134 CP), coa- zione (art. 181 CP) e usura (art. 157 CP).
B. Con scritto del 13 ottobre 2005, l’indagato, per il tramite dei suoi patrocina- tori, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) la concessione di un diritto di visita non sorvegliato ai suoi familiari, in particolare alle due sue sorelle B. e C. e alla sua fidanzata D..
C. Con decisione del 20 ottobre 2005, il MPC ha rifiutato tale richiesta e rinvia- to l’indagato, per quanto concerne la motivazione, al suo scritto del 7 otto- bre 2005.
D. Dissentendo da tale decisione, il 26 ottobre 2005 A. è insorto con un re- clamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ribadendo in sostanza le richieste formulate nella lettera del 13 ottobre 2005 al MPC.
E. Con osservazioni del 25 novembre 2005, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ritiene, in primo luogo, che il diritto di visita non sorvegliato debba essere garantito unicamente ai membri dello stretto nucleo famigliare, ossia la moglie e i due figli, ed eccezionalmente al fratello E.. In secondo luogo, essendo il pe- ricolo di collusione ancora attuale, l’autorità inquirente ritiene tuttora neces- sario controllare le relazioni del prevenuto con l’esterno.
Delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni pro- cedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è data, essendo il reclamante direttamente toccato dalle operazioni o dalle omissioni del Pro- curatore pubblico (art. 214 cpv. 2 PP).
1.2. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 20 ottobre 2005 ed è pervenuta al patrocinatore legale del reclamante il 21 ottobre. Il termine per l’inoltro di un reclamo scadeva pertanto il 26 ottobre 2005. Il rimedio è per- tanto tempestivo.
una relazione simile a quella esistente con un familiare (DTF 102 Ia 299 consid. 3). Il concetto di “familiare” non deve essere inteso unicamente nel senso attribuito dal diritto di famiglia, ma può comprendere ugualmente le persone che vivono assieme stabilmente al di fuori del vincolo matrimoniale (“nichteheliche Lebenspartner”) (DTF 118 Ia 86 consid. 3o).
3.1 Nella fattispecie, il reclamante afferma anzitutto che la decisione contesta- ta, tenuto conto del diritto di visita non sorvegliato concesso al fratello, risul- ta incomprensibile. Nulla impedirebbe infatti al fratello di parlare fuori dal carcere con le sorelle relativamente a quanto discusso con il reclamante. Inoltre, dopo un anno e mezzo di detenzione preventiva, il mantenimento della misura coercitiva contestata sarebbe sproporzionata, vessatoria e inu- tile, vista l’assenza di un qualsiasi pericolo di collusione. Il MPC, dal canto suo, ricorda che il reclamante gode, dal 15 settembre 2005, di contatti liberi con la moglie ed i figli. Tenuto conto del periodo di carcere trascorso, dello stato dell’inchiesta e dell’assenza di un evidente rischio di collusione con i medesimi, tale misura sarebbe rispettosa del principio della proporzionalità. Data la vicinanza geografica e la frequenza delle visite, questa sarebbe stata estesa eccezionalmente al fratello del reclamante. Dal punto di vista pratico, quest’ultimo sarebbe la persona che più facilmente può entrare in contatto con il reclamante. Le sorelle e la fidanzata, per contro, non fareb- bero parte dello stretto nucleo famigliare, motivo quindi per rifiutare loro col- loqui liberi. Alle medesime resterebbe comunque la possibilità di richiedere contatti sorvegliati. Dato il persistere del pericolo di collusione, tale rifiuto si giustificherebbe inoltre dalla necessità di continuare ad esercitare un con- trollo sulle relazioni intrattenute dal reclamante con persone esterne al car- cere. Per quanto attiene alla fidanzata, l’autorità inquirente precisa che, non esistendo un legame di natura giuridica con il reclamante, la medesima non potrebbe invocare nessun diritto di visita. Neppure da escludere sarebbe la messa in atto, da parte sua, di attività collusive.
3.2 Codesta Corte non condivide la motivazione fornita dall’autorità inquirente tendente a giustificare la differenza di trattamento tra il fratello e le sorelle del reclamante. Il fatto che il fratello sia il familiare più vicino geografica- mente al reclamante, per cui egli risulterebbe essergli più facilmente di so- stegno, non può essere ritenuto un motivo valido per operare una tale diffe- renziazione, la quale, se del caso, deve unicamente aver luogo per cause legate all’inchiesta, come ad esempio il pericolo di collusione. Quest’ultimo non è stato invocato dall’autorità inquirente per quanto concerne il fratello del reclamante. Esso è stato invece menzionato relativamente alle sorelle.
In questo ambito si rileva tuttavia che il MPC non ha sostanziato in maniera concreta l’esistenza di tale pericolo, limitandosi ad affermare in modo gene- rico che la misura adottata deve permettere all’autorità inquirente di “conti- nuare ad esercitare un’attività di controllo sulle relazioni esterne al carcere intrattenute dal prevenuto” (act. 5, pag. 3 paragrafo 3). La Corte dei reclami penali rileva inoltre una contraddizione nelle osservazioni presentate dal MPC secondo il quale, da una parte, l’intimità legata ai colloqui liberi deve essere garantita unicamente alla moglie e ai figli del reclamante (“lo stretto nucleo famigliare”) e, dall’altra, tale intimità deve essere assicurata anche al fratello ad esclusione delle sorelle (act. 5, pag. 3 paragrafo 3). Ebbene, delle due cose l’una, o l’intimità viene garantita unicamente alla moglie e ai figli oppure questa – costatata l’assenza del pericolo di collusione - viene assicurata anche ai fratelli e sorelle dell’indagato.
In definitiva, non avendo l’autorità inquirente sostanziato un pericolo di col- lusione relativamente a B. e C. e neppure fornito una giustificazione giuridi- camente plausibile per trattare differentemente tali persone da E., all’indagato deve essere concessa la possibilità di colloqui non sorvegliati con le due sorelle.
Per quanto concerne la fidanzata del reclamante, giova ricordare che la giurisprudenza considera colui o colei che vive stabilmente con il proprio partner al di fuori di un legame matrimoniale (“nichteheliche Lebenspar- tner”) quale stretto familiare (DTF 118 Ia 86 consid. 3o). Contrariamente a quanto asserito dal MPC, un diritto di visita destinato soltanto ai familiari non può quindi essere unicamente condizionato ad un legame di natura giuridica. Sulla base dell’incarto, non è però possibile verificare se la fidan- zata vivesse in economia domestica con il reclamante prima del suo arre- sto, ciò che l’avrebbe posta nella medesima posizione dei fratelli e sorelle del reclamante; alla stessa, già per questo motivo, non può quindi essere accordato un diritto di visita non sorvegliato. Inoltre, come rilevato dall’autorità inquirente, basandosi su intercettazioni telefoniche dal conte- nuto perlomeno sospetto, non è da escludersi la sussistenza di un pericolo di collusione relativamente alla fidanzata. Gli indizi emersi sino ad ora per- mettono senz’altro di rifiutare colloqui non sorvegliati tra la medesima ed il reclamante.
l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). Il reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, ha invece diritto alla corresponsione di ripeti- bili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); tenuto conto della parziale soccombenza e dell'attività presumibilmente svolta dal difensore nell'ambito della presente causa, un onorario di fr. 750.--, IVA inclusa, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS 173.711.31).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, al reclamante sono concessi colloqui non sorvegliati con le sorelle C. e B.. Per il rimanente, il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante. Tenuto conto dell’anticipo spese di fr. 1’000.-- già pervenuto, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante l’importo di fr. 500.--.
Il MPC verserà al reclamante un importo di fr. 750.-- a titolo di ripetibili ri- dotte della sede federale.
Bellinzona, il 14 dicembre 2005
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.